Cassazione Penale, Sentenza n. 00968/2026 del 12/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La Cava era imputato di essersi impossessato di circa 171 m3 di gas mediante rimozione del sigillo del contatore e allaccio abusivo alla rete, con l'aggravante prevista dall'art. 625 n. 7 c.p. (cose destinate a pubblico servizio). Il Tribunale di Catania aveva escluso l'aggravante ritenendo che, poiché la fornitura risulterebbe cessata e il gas sarebbe passato nella disponibilità del singolo utente, la cosa non fosse più destinata a pubblico servizio; perciò aveva dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela. Il Procuratore generale ha impugnato tale decisione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la destinazione del bene a pubblico servizio è oggettiva e indipendente dall'esistenza del contratto di fornitura o dalla manomissione del contatore.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, censurando la motivazione del Tribunale per contraddizione con i fatti accertati. Ha affermato che l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. si valuta sulla base della destinazione oggettiva del bene a pubblico servizio e non sugli effetti provocati dall'azione delittuosa o sull'esistenza di un contratto in corso. La sentenza impugnata è stata annullata e il processo è stato rinviato al Tribunale di Catania, in diversa composizione, per nuovo giudizio sulla configurabilità dell'aggravante e sulla conseguente verificazione della procedibilità del reato.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Riguarda il delitto di furto; qui contestato per l'impossessamento del gas sottratto alla rete mediante allaccio/manomissione.
art. 625 n. 7 cod. pen.
Aggravante per il furto commesso su cose destinate a pubblico servizio; interpretata dalla Corte in senso oggettivo: rileva la destinazione del bene al servizio pubblico indipendentemente dagli effetti provocati dall'azione delittuosa; la sua sussistenza determina la procedibilità d'ufficio.
Massime di principio
- La sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. si valuta sulla base della destinazione oggettiva del bene a pubblico servizio e non dipende dall'esistenza o meno di un contratto di fornitura in corso.
- La manomissione del contatore o la rimozione del sigillo non escludono automaticamente la qualificazione del bene come destinato a pubblico servizio; ciò che conta è il nesso funzionale del bene con l'erogazione del servizio pubblico.
- Se l'aggravante è riconosciuta, il reato diventa procedibile d'ufficio; in sua mancanza il reato è procedibile a querela della persona offesa: la qualificazione ha quindi rilevanti conseguenze procedurali.
- L'allaccio abusivo alla rete, anche se eseguito sui terminali posti in proprietà privata, può integrare l'aggravante se la sostanza sottratta è funzionalmente destinata a un servizio pubblico.
- Il giudice deve motivare coerentemente: non è ammissibile escludere l'aggravante sulla base di un assunto (es. passaggio della disponibilità al singolo) che contraddice i fatti accertati (es. cessazione della fornitura e sigillatura del contatore).
- In situazioni dubbie occorre una valutazione fattuale accurata sul tipo di condotta (allaccio abusivo vs alterazione del sistema di registrazione) e sulla reale destinazione del bene, poiché da ciò dipendono sia la qualificazione giuridica sia la procedibilità.
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