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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2478/2020 del 04/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità tributaria)

La controversia

La società, che gestiva dieci reti di canalizzazione di GPL, impugnava il diniego parziale di rimborso dell'accisa, l'avviso di pagamento per il recupero dell'accisa ritenuta indebitamente rimborsata e il provvedimento sanzionatorio emessi in seguito a una verifica dell'Agenzia delle Dogane. La verifica aveva rilevato l'omessa istituzione dei registri di carico e scarico, l'assenza di contatori totalizzatori in due reti e, nelle reti dotate di contatore, differenze tra i quantitativi per i quali era stato richiesto il rimborso e quelli risultanti dalle letture. L'Ufficio aveva quindi riconosciuto il rimborso solo in parte, recuperato le somme già rimborsate indebitamente e applicato la sanzione per la mancata istituzione e tenuta dei registri. La Commissione tributaria provinciale, riuniti i ricorsi, li aveva respinti; la Commissione tributaria regionale dell'Umbria aveva confermato la decisione. Con i primi due motivi, esaminati congiuntamente, la società denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 25, comma 4, del D.Lgs. 504/1995, nonché dell'art. 1, comma 5, del D.P.R. 361/1999, contestando che l'istituzione dei registri fosse condizione necessaria per il rimborso dell'accisa. Con il terzo motivo denunciava violazione dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 472/1997, censurando la legittimità della sanzione per l'omessa tenuta dei registri.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondati i primi due, affermando che il beneficio relativo al GPL da riscaldamento è subordinato alla registrazione delle partite di prodotto ricevute e dei quantitativi erogati nel registro di carico e scarico, secondo le modalità regolamentari. L'obbligo vale anche per i fornitori di GPL nelle aree montane e consente all'Ufficio di controllare la movimentazione dei prodotti e di verificare i presupposti del beneficio. Ha rigettato anche il terzo motivo: l'art. 50 del D.Lgs. 504/1995 sanziona le infrazioni alla disciplina delle accise, comprese l'irregolare tenuta dei registri prescritti; la mancata tenuta rientra in tale condotta. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 5, D.P.R. 361/1999

    è testualmente disposto che il beneficio sui gas da riscaldamento, ivi compreso il c.d. gpl, è concesso mediante accredito d’imposta solo sul presupposto che i soggetti che lo invochino riportino “in apposito registro di carico e scarico”, tenuto secondo le modalità del D.M. Finanze n. 524 del 1996, le partite di prodotto pervenute e i quantitativi complessivamente erogati, presentando al competente ufficio tecnico di finanza, secondo quanto previsto dal D.P.R., art. 1, comma 3, in parola, apposita istanza, con l’indicazione dei quantitativi fatturati nel bimestre agli utenti, sui quali si chiede l’accredito.

    Il beneficio fiscale per il GPL da riscaldamento presuppone la registrazione delle partite ricevute e dei quantitativi erogati nel registro di carico e scarico, secondo le modalità stabilite, e la presentazione dell'istanza con l'indicazione dei quantitativi fatturati.

  • art. 1, commi 2 e 3, D.P.R. 361/1999

    I soggetti autorizzati alla distribuzione e alla vendita di gpl sono, in definitiva, tenuti, in forza della disciplina regolamentare di riferimento sopra detta, a richiedere, al pari degli altri, l’istituzione di un c.d. “deposito contabile” e, una volta ottenuta l’autorizzazione al riguardo, divengono onerati dell’osservanza delle incombenze previste per la relativa tenuta dal D.P.R. n. 361 del 1999, commi 2 e 3.

    Anche i distributori e venditori di GPL devono richiedere l'istituzione del deposito contabile e, ottenuta l'autorizzazione, rispettare gli obblighi di tenuta previsti per tale deposito.

  • art. 50 D.Lgs. 504/1995

    Come è evidente, la sanzione trova applicazione, indipendentemente dalle previsioni regolamentari che pure attuano il disposto della legge, anche direttamente in forza del disposto sopra indicato, che indica con adeguata precisione e chiarezza la condotta sanzionata.

    La sanzione amministrativa prevista dall'art. 50 si applica direttamente alle infrazioni alla disciplina delle accise, incluse le irregolarità nella tenuta dei registri prescritti; la mancata tenuta dei registri ricade nella condotta sanzionata.

  • art. 378 c.p.c.

    Ricorre a questa Corte la società con atto affidato a tre motivi e illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.; resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane.

    La norma è richiamata esclusivamente per la memoria illustrativa depositata dalla ricorrente; la sentenza non ne ricava un principio interpretativo.

  • art. 6, comma 2, D.Lgs. 472/1997

    Il terzo motivo si incentra sulla violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2, per avere la CTR ritenuta legittima l’irrogazione delle sanzioni derivanti dalla omessa tenuta dei registri di carico e scarico già citati. Anche questo motivo è privo di fondamento.

    La Corte respinge la censura fondata su tale disposizione, ma fonda la legittimità della sanzione sulla previsione specifica dell'art. 50 del D.Lgs. 504/1995; non enuncia una distinta interpretazione dell'art. 6, comma 2.

Massime di principio

  • Il rimborso o accredito dell'accisa agevolata sul GPL da riscaldamento è subordinato all'osservanza degli obblighi regolamentari di registrazione delle partite ricevute e dei quantitativi erogati nel registro di carico e scarico; tali obblighi valgono anche per i fornitori operanti nelle aree montane interessate dall'agevolazione.
  • La registrazione analitica delle movimentazioni nel deposito contabile costituisce modalità necessaria per consentire all'amministrazione finanziaria di verificare i presupposti dell'agevolazione e di esercitare il controllo sui prodotti energetici.
  • La sanzione prevista dall'art. 50 del D.Lgs. 504/1995 per le infrazioni alla disciplina delle accise comprende l'irregolare tenuta dei registri prescritti; la mancata tenuta dei registri rientra nella condotta sanzionata.

Come è indicizzato

MaterieRimborsi
RamiTributi

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