Cassazione Penale, Sentenza n. 19201/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 13/01/2025 che ha applicato la custodia cautelare in carcere a Brigandì per reati connessi all'associazione di tipo mafioso (art. 416 e 416‑bis.1 c.p. e reati connessi). Il difensore ha dedotto la mancata attualità e concretezza delle esigenze cautelari: Brigandì sarebbe stato mero partecipe (non apicale), le sue condotte si sarebbero esaurite cinque anni prima, aveva interrotto rapporti con i sodali dal 2019, era privo di precedenti, il tempo trascorso e la presenza di misure già applicate agli altri apicali avrebbero escluso il rischio di reiterazione; inoltre alcune condotte richiamate dal Tribunale (incontri del 2021) sarebbero neutrali e non idonee a fondare il mantenimento della custodia.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale del riesame avesse motivato in modo congruo e specifico il mantenimento della misura, valorizzando la 'negativa personalità' del ricorrente, il suo ruolo di referente fiduciario della famiglia Mancuso e il consolidato legame con i capi della consorteria, nonché spiegando perché misure meno gravose non fossero idonee a scongiurare il pericolo di reiterazione. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni delitti (tra cui reati aggravati ex art. 416‑bis.1). La presunzione è superabile solo con una motivazione che dia conto degli elementi idonei a escluderla (tipologia del reato, concrete modalità del fatto, risalenza temporale), non bastando il mero 'tempo silente'.
art. 416‑bis.1 cod. pen.
Rilevato quale fattispecie aggravante che incide sulla valutazione delle esigenze cautelari: per reati aggravati in tale ambito la presunzione cautelare prevista dall'art. 275, comma 3, ha maggior rilievo e richiede valutazioni motivate per essere superata.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese processuali e prevede la possibilità di irrogare somme alla Cassa delle ammende quando il ricorso venga dichiarato inammissibile e sussistano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La presunzione di esigenze cautelari per reati connessi alla criminalità organizzata (art. 275, comma 3 c.p.p.) è relativa: è superabile ma richiede elementi specifici e motivazione adeguata; non basta il mero trascorrere del tempo.
- Il giudice deve valutare ruolo, legami associativi, personalità e concrete modalità del fatto per decidere sulla custodia: legami consolidati con l'organizzazione e funzione fiduciaria possono giustificare la custodia anche se i fatti risalgono nel tempo.
- La semplice assenza di precedenti o il 'tempo silente' non automatizzano l'esclusione del pericolo di reiterazione; occorre prova o elementi concreti che dimostrino l'interruzione stabile dell'attività criminale.
- Nei ricorsi infondati o inammissibili per colpa procedurale il difensore/ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni (Cassa delle ammende), quindi va valutato attentamente il fondamento del gravame prima di proporlo.
- Il Tribunale deve spiegare perché misure meno afflittive risultino inidonee; una motivazione articolata e specifica sul punto rende più difficile il successo del ricorso per vizio di insufficienza motivazionale.
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