Cassazione Penale, Sentenza n. 30199/2026 del 07/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte interessata)
La controversia
Il giudice dell'esecuzione della Corte di appello aveva dichiarato inammissibile l'istanza del Procuratore generale volta a ottenere la revoca della confisca di un immobile sito in Cagliari, formalmente intestato a un terzo ma ritenuto nella disponibilità del condannato per reati in materia di stupefacenti. La Corte territoriale aveva ritenuto che solo il terzo acquirente estraneo al procedimento penale potesse proporre incidente di esecuzione per far valere i propri diritti sul bene, e aveva comunque escluso la buona fede della richiedente, perché il vincolo risultava trascritto molto prima del preliminare di vendita. Il Procuratore generale ricorreva per cassazione deducendo violazione di legge processuale, sostenendo di essere legittimato a chiedere la revoca della confisca in forza della generale funzione del pubblico ministero di garante della legalità e richiamando un precedente di legittimità che avrebbe riconosciuto tale potere; aggiungeva che la mancata proposizione di una domanda da parte della promissaria acquirente non era decisiva, poiché la confisca non era ancora stata eseguita.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha riconosciuto in astratto che il pubblico ministero, quale parte pubblica, è titolare di un interesse concreto e attuale a impugnare quando denunzi la violazione o l'erronea applicazione di una norma giuridica e persegua un risultato praticamente favorevole, secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite. Tuttavia ha ritenuto che il ricorso non si confrontasse con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, poiché la Corte territoriale aveva fondato la decisione anche su una valutazione di merito autonoma e assorbente: l'istanza restitutoria era infondata per difetto di buona fede della richiedente, essendo il preliminare successivo alla trascrizione della confisca e non risultando alcuna verifica sui registri immobiliari. Le deduzioni del ricorrente, limitate all'assenza di rapporti tra la richiedente e il condannato, sono state giudicate eccentriche e inidonee a scalfire il percorso argomentativo della decisione impugnata. Ne è conseguito il rigetto del ricorso.
Norme richiamate
art. 73 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
il Pubblico ministero veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia
La norma è valorizzata come fondamento del generale dovere del pubblico ministero di vigilare sulla corretta e sollecita applicazione della legge, da cui deriva un interesse all'impugnazione quando venga dedotta violazione di legge e sussista un interesse concreto e attuale.
art. 568, comma 4, c.p.p.
L'interesse ad impugnare, quale condizione di ammissibilità, deve essere concreto e attuale e collegato agli effetti primari e diretti del provvedimento impugnato, in modo che il gravame sia idoneo a procurare un risultato pratico favorevole all'impugnante.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
È richiamato come vizio dedotto nel ricorso, consistente nella violazione di legge processuale.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
È indicato quale reato presupposto della condanna per cui era stata disposta la confisca dell'immobile.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
È indicato quale reato presupposto della condanna per cui era stata disposta la confisca dell'immobile.
Massime di principio
- Il pubblico ministero, in quanto parte pubblica titolare della funzione di vigilanza sulla legalità, può impugnare quando denunci la violazione o l'erronea applicazione di una norma giuridica, purché il gravame miri a un risultato concreto e praticamente favorevole e non meramente teorico.
- L'interesse ad impugnare deve essere attuale e riferito agli effetti diretti del provvedimento impugnato; manca l'interesse quando la doglianza non è idonea a produrre un vantaggio pratico per l'impugnante.
- Quando il provvedimento impugnato contiene una autonoma e assorbente valutazione di merito, il ricorso deve confrontarsi specificamente con quella ratio decidendi; deduzioni eccentriche o non pertinenti non sono idonee a scalfire la decisione.
- In materia di restituzione di beni colpiti da confisca, il terzo che invochi la tutela deve dimostrare, tra l'altro, la propria buona fede; la trascrizione del vincolo in data anteriore all'acquisto esclude, di regola, la buona fede dell'acquirente successivo.
- L'assenza di rapporti tra il terzo richiedente e il soggetto condannato non è, da sola, sufficiente a superare una decisione fondata sul difetto di buona fede e sulla previa trascrizione del vincolo reale.
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