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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38328/2023 del 19/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Trieste che confermava condanne per reati fallimentari (in particolare bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, capo n.10 e altri capi) con le seguenti censure: mancata sussistenza del reato o del dolo (sostanzialmente trattandosi, a loro dire, di bancarotta semplice e/o azioni di autoliquidazione legittime in quanto crediti vantati), contestazione dell'entità del danno patrimoniale quantificato, e doglianze specifiche sulla regolamentazione delle spese civili e della consulenza tecnica d'ufficio (CTU) risultata nelle decisioni di merito. Tatozzi e Guarino contestavano in particolare la compensazione delle spese civili e l'imposizione in solido delle spese del CTU.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato fondati i ricorsi di Tatozzi Claudio e di Dimitri Guarino e ha parzialmente accolto i ricorsi di Fadalti Piero, Fadalti Luisa e Faotto Alvise solo limitatamente alla disciplina delle spese civili (quinto motivo), annullando la sentenza impugnata nella parte relativa alla regolazione delle spese civili e della CTU e rinviando il punto alla Corte d'appello di Venezia per nuovo esame. Per il resto i ricorsi dei primi tre imputati sono stati dichiarati inammissibili: la Corte ha ritenuto congrua la valutazione di merito sulla sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione (uso personale di autovetture aziendali e sottrazione di materiali/ piastrelle senza pagamento) e sulla sussistenza del dolo; è stata confermata la quantificazione del danno basata su costi di utilizzo dei veicoli e sul valore dei materiali sottratti. In sintesi: annullamento parziale (solo sulla regolazione delle spese civili e CTU) con rinvio; conferma delle condanne penali nei restanti aspetti; i ricorrenti non ottengono l'annullamento delle statuizioni penali principali.

Norme richiamate

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese processuali può essere disposta solo per soccombenza reciproca o per "gravi ed eccezionali ragioni" debitamente indicate in motivazione; la motivazione generica sulla "complessità" o "natura" della causa è insufficiente e rende la statuizione della compensazione annullabile.

  • art. 2389 cod. civ.

    La misura del compenso degli amministratori, se non prevista dallo statuto, deve essere determinata con delibera assembleare; l'autoliquidazione di compensi senza delibera non giustifica prelievi e può integrare distrazione ai fini della bancarotta fraudolenta.

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)

    Il giudizio di legittimità è limitato e non consente alla Corte di cassazione di riesaminare il fatto o sostituire la valutazione del merito con una diversa ricostruzione dei fatti; il travisamento del fatto è deducibile solo entro i limiti di legge.

  • Legge n. 69/2009 (modifica art. 92 c.p.c.)

    Ha introdotto l'espressione "gravi ed eccezionali ragioni" restringendo l'ambito discrezionale del giudice nella compensazione delle spese, richiedendo specifica e puntuale motivazione.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 77/2018

    Ha parzialmente ripristinato il potere discrezionale del giudice in materia di compensazione delle spese, ma in ogni caso la motivazione deve specificare le ragioni eccezionali che giustificano la compensazione.

Massime di principio

  • Nelle ipotesi di amministratori che utilizzano beni sociali per uso personale o prelevano merce senza corrispettivo, se non esiste una delibera assembleare che giustifichi e determini compiutamente il compenso, tali atti possono integrare bancarotta fraudolenta per distrazione e non semplici pretese creditorie.
  • La Corte di cassazione non è sede per una rivalutazione integrale e alternativa delle prove: le censure che si limitano a proporre una diversa lettura dei fatti sono, di norma, inammissibili.
  • La sussistenza del dolo nella bancarotta per distrazione può essere desunta dalla consapevolezza che le operazioni siano idonee a arrecare pregiudizio ai creditori; non è necessario che l'agente volesse esprimamente determinare l'insolvenza.
  • La quantificazione del danno patrimoniale può essere ancorata a elementi concreti come il costo d'uso dei beni aziendali e il valore dei materiali sottratti; critiche sulla valutazione numerica sono spesso ricadute nel merito e quindi non sindacabili dalla Cassazione se motivate logicamente dal giudice di merito.
  • Quanto alle spese civili e alla CTU, il giudice deve motivare specificamente l'eventuale compensazione o l'imposizione delle spese a carico della parte vittoriosa; non è possibile porre integralmente a carico della parte vittoriosa le spese del consulente, salvo che la consulenza sia risultata manifestamente superflua.
  • Per le controversie iniziate prima di modifiche legislative rilevanti (es. decorrenze della riforma dell'art. 92 c.p.c.), va applicato il regime normativo previgente; occorre attenzione alla data di notifica della citazione e alla normativa applicabile ratione temporis.

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