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Ordinanza

Ordinanza n. 355/2026 - Torino, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego prefettizio di iscrizione nell'elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego con cui il Prefetto ha respinto la domanda di iscrizione nell'elenco previsto per il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo, ritenendolo privo del requisito della buona condotta. Sono stati impugnati anche il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e la nota della Questura presupposta. In sede cautelare il ricorrente ha contestato, tra l'altro, la valutazione amministrativa relativa alla propria affidabilità e buona condotta e la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, assumendo l'insufficienza della considerazione delle proprie controdeduzioni.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. In questa fase sommaria ha ritenuto che l'amministrazione abbia correttamente applicato i principi in materia di autorizzazioni di polizia, valorizzando il precedente atteggiamento del richiedente nei confronti delle sostanze stupefacenti, anche se riferito all'uso personale, quale elemento idoneo a far ritenere possibile un abuso del titolo e una tolleranza verso l'uso di sostanze illecite. Il giudice ha inoltre ritenuto rispettato l'art. 10-bis della legge n. 241/1990, rilevando che l'amministrazione non è tenuta a una puntuale confutazione delle controdeduzioni presentate a seguito del preavviso di rigetto, quando le ragioni ostative risultino dalla motivazione del provvedimento finale. Le spese della fase cautelare sono state compensate per ragioni di equità.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 9, legge n. 94709

    Con decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti per l’iscrizione nell’elenco di cui al comma 8, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego. Costituisce requisito per l’iscrizione nell’elenco di cui al comma 8 l’avere prestato servizio per almeno un anno, senza demerito, quale volontario di truppa delle Forze armate, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all’articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché degli altri requisiti soggettivi previsti in attuazione del presente comma.

    La disposizione richiede, per l'iscrizione nell'elenco, il possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, oltre agli ulteriori requisiti soggettivi stabiliti dalla disciplina attuativa.

  • art. 1, comma 4, d.m. 6 ottobre 2009

    fermo restando il possesso di quelli previsti dall’art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

    I requisiti regolamentari per l'iscrizione nell'elenco si aggiungono a quelli previsti dall'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

  • art. 11 r.d. 18 giugno 1931, n. 773

    Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta

    Il requisito della buona condotta costituisce condizione per il rilascio delle autorizzazioni di polizia e consente una valutazione complessiva dell'affidabilità dell'istante.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    L'amministrazione non è tenuta a una puntuale motivazione o confutazione di ciascuna controdeduzione presentata dopo il preavviso di rigetto, se le ragioni ostative risultano dalla motivazione del provvedimento finale.

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare è subordinata, tra l'altro, alla sussistenza del fumus boni iuris; il difetto di tale requisito giustifica il rigetto dell'istanza cautelare.

Massime di principio

  • Nel settore delle autorizzazioni di polizia, il requisito della buona condotta può essere desunto da condotte dell'istante comunque significative, purché il giudizio amministrativo muova da dati concreti e approdi a una valutazione complessiva, ragionevole e non meramente astratta del serio pericolo di inaffidabilità e di abuso del titolo in relazione all'attività autorizzata.
  • Ai fini della valutazione della buona condotta richiesta per l'iscrizione nell'elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo, l'amministrazione può considerare anche precedenti condotte riguardanti l'uso personale di sostanze stupefacenti, quando le ritenga concretamente indicative del rischio di abuso del titolo o di tolleranza verso condotte illecite connesse all'attività.
  • La violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 non è configurabile per il solo fatto che il provvedimento finale non confuti puntualmente ogni osservazione del destinatario del preavviso di rigetto, se dalla motivazione finale risultano le ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza.
  • Nella fase cautelare, la plausibile correttezza dell'istruttoria e della valutazione amministrativa sulla buona condotta, unitamente alla sufficienza della motivazione finale rispetto alle controdeduzioni, esclude il fumus boni iuris necessario per la sospensione del diniego.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimentoTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleTutela cautelare

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