Sentenza n. 315/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione, quanto al ricorso n. 1212 del 2025: per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione n.1095, prot. n. 12221, del 4 novembre 2025 con cui la Direttrice del servizio forniture e servizi della Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza ha disposto l'aggiudicazione della “Procedura aperta, ai sensi dell'art.71 del D.Lgs. 36/2023, finalizzata alla stipula di convenzioni quadro per l'affidamento dei servizi di facchinaggio, trasloco e servizi connessi per le Amministrazioni ed Enti della Regione Autonoma della Sardegna. LOTTO 1 - CIG B575F1F04E”, in favore della SARDA SERVIZI Soc. Coop. a r.l., la quale, per contro, avrebbe dovuto essere esclusa; - della comunicazione ex art. 90 del D.Lgs. 36/2023, inoltrata il 5 novembre 2025, con cui è stata comunicata la suddetta aggiudicazione in favore della SARDA SERVIZI Soc. Coop. a r.l.; - dei verbali di gara, di tutte le sedute pubbliche e riservate, della proposta di aggiudicazione, della graduatoria, delle valutazioni della commissione e dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica ed economica dell'aggiudicataria, del procedimento di verifica di anomalia, dei relativi verbali e del giudizio di congruità dell'offerta dell'aggiudicataria; - della verifica dei requisiti, generali e speciali, dell'aggiudicataria; - nonché, in genere, di tutti gli atti annessi, presupposti e/o consequenziali, ancorché non conosciuti; nonché per l'accoglimento della domanda di conseguire l'aggiudicazione e la stipula della relativa convenzione e, nell'ipotesi in cui sia stato o nelle more venisse stipulata la convenzione, per la declaratoria di inefficacia della convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt.121 e 122 del c.p.a. e per l'accoglimento della domanda di subentro, che fin d'ora espressamente si esplicita; nonché, ancora, per le subordinate ipotesi in cui non venissero conseguiti l'aggiudicazione e la convenzione, ovvero in cui (in caso di parziale esecuzione del servizio da parte della contro-interessata) venisse affidata solo una parte del servizio, per l'accoglimento della domanda di condanna della P. A. al risarcimento per equivalente monetario per la refusione dei danni subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati, nella misura che si indica nel 15% dell'importo a base d'asta del contratto (10% per lucro cessante e 5% per perdita di qualificazione e di chances), ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di giudizio, con espressa riserva di ulteriormente dedurre, precisare e comprovare, ed in ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore, nonché - ove si ritenesse di essere in presenza di debito di valuta - maggior danno ai sensi dell'art. 1224, 2° comma, c.c. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Sarda Servizi Società Cooperativa: - dell’art. 16, lettera d) del Disciplinare della procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del d. Lgs. n. 36/2023, finalizzata alla stipula di convenzione quadro per l’affidamento dei servizi di facchinaggio, trasloco e servizi connessi per le amministrazioni ed enti della regione Autonoma della Sardegna ID appalto ANAC n. ae5216cf-4587-b84f-8318c753dde3, Lotto 1 CIG B575F1F04E, nella parte in cui prevede, a pena di esclusione, che l’offerta debba contenere le “schede tecniche di imballaggi e pallets offerti nel rispetto delle caratteristiche minime indicate nel capitolato speciale”, in caso di accoglimento del primo motivo del ricorso principale e nel caso in cui la predetta clausola non dovesse essere interpretata nel senso che l’esclusione non trova applicazione nell’ipotesi dell’art. 16, lettera d); quanto al ricorso n. 1214 del 2025: per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione n. 1095, prot. n. 12221, del 4 novembre 2025 con cui la Direttrice del servizio forniture e servizi della Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza, ha disposto l'aggiudicazione della “Procedura aperta, ai sensi dell'art.71 del D.Lgs. 36/2023, finalizzata alla stipula di convenzioni quadro per l'affidamento dei servizi di facchinaggio, trasloco e servizi connessi per le Amministrazioni ed Enti della Regione Autonoma della Sardegna. LOTTO 2 - CIG B575F20121”, in favore della SARDA SERVIZI Soc. Coop. a r.l., la quale, per contro, avrebbe dovuto essere esclusa; - della comunicazione ex art. 90 del D.Lgs. 36/2023, inoltrata il 5 novembre 2025, con cui è stata comunicata la suddetta aggiudicazione in favore della SARDA SERVIZI Soc. Coop. a r.l.; - dei verbali di gara, di tutte le sedute pubbliche e riservate, della proposta di aggiudicazione, della graduatoria, delle valutazioni della commissione e dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica ed economica dell'aggiudicataria, del procedimento di verifica di anomalia, dei relativi verbali e del giudizio di congruità dell'offerta dell'aggiudicataria; - della verifica dei requisiti, generali e speciali, dell'aggiudicataria; - nonché, in genere, di tutti gli atti annessi, presupposti e/o consequenziali, ancorché non conosciuti; nonché per l'accoglimento della domanda di conseguire l'aggiudicazione e la stipula della relativa convenzione e, nell'ipotesi in cui sia stato o nelle more venisse stipulata la convenzione, per la declaratoria di inefficacia della convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt.121 e 122 del c.p.a. e per l'accoglimento della domanda di subentro, che fin d'ora espressamente si esplicita; nonché, ancora, per le subordinate ipotesi in cui non venissero conseguiti l'aggiudicazione e la convenzione, ovvero in cui (in caso di parziale esecuzione del servizio da parte della contro-interessata) venisse affidata solo una parte del servizio, per l'accoglimento della domanda di condanna della P.A. al risarcimento per equivalente monetario per la refusione dei danni subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati, nella misura che si indica nel 15% dell'importo a base d'asta del contratto (10% per lucro cessante e 5% per perdita di qualificazione e di chances), ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di giudizio, con espressa riserva di ulteriormente dedurre, precisare e comprovare, ed in ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore, nonché - ove si ritenesse di essere in presenza di debito di valuta - maggior danno ai sensi dell'art. 1224, 2° comma, c.c. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Sarda Servizi Società Cooperativa: - dell’art. 16, lettera d) del Disciplinare della procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del d. Lgs. n. 36/2023, finalizzata alla stipula di convenzione quadro per l’affidamento dei servizi di facchinaggio, trasloco e servizi connessi per le amministrazioni ed enti della regione Autonoma della Sardegna ID appalto ANAC n. ae5216cf-4587-b84f-8318c753dde3, Lotto 1 CIG B575F1F04E, nella parte in cui prevede, a pena di esclusione, che l’offerta debba contenere le “schede tecniche di imballaggi e pallets offerti nel rispetto delle caratteristiche minime indicate nel capitolato speciale”, in caso di accoglimento del primo motivo del ricorso principale e nel caso in cui la predetta clausola non dovesse essere interpretata nel senso che l’esclusione non trova applicazione nell’ipotesi dell’art. 16, lettera d).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione a favore dell’impresa controinteressata dei lotti 1 e 2 di una procedura aperta per la stipula di convenzioni quadro relative a servizi di facchinaggio, trasloco e servizi connessi
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ricorrente, classificatasi seconda in entrambi i lotti, ha impugnato le aggiudicazioni sostenendo, con il primo motivo, che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per non avere allegato le schede tecniche dei pallets, richieste a pena di esclusione dall’art. 16, lett. d), del disciplinare. Ha dedotto violazione della lex specialis, degli artt. 107 e 108 del d.lgs. 36/2023, dei principi di par condicio, buon andamento, trasparenza, imparzialità, efficienza e autovincolo, nonché difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Con il secondo motivo ha contestato il giudizio di non anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria, deducendo violazione degli artt. 41, 108 e 110 del d.lgs. 36/2023, del d.lgs. 81/2008, del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni e della lex specialis, oltre a difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, carenza di motivazione, errore nei presupposti e travisamento. In particolare, ha sostenuto che l’aggiudicataria avrebbe sottostimato il costo del lavoro omettendo o riducendo voci quali EDR, indennità sostitutiva di mensa, scatti di anzianità, assistenza sanitaria integrativa, contribuzione all’ente bilaterale, rivalutazione del TFR e altre componenti retributive, con conseguente assorbimento dell’utile dichiarato e perdita economica. L’aggiudicataria ha proposto ricorsi incidentali subordinati, contestando la legittimità dell’art. 16, lett. d), del disciplinare nell’interpretazione prospettata dalla ricorrente.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi, ritenendoli connessi perché riguardanti i due lotti della medesima procedura e le medesime questioni. Ha rigettato il primo motivo: benché l’aggiudicataria non avesse prodotto una scheda tecnica autonoma dei pallets, le informazioni richieste risultavano dalla relazione tecnica, che descriveva le caratteristiche dei pallets in rapporto ai requisiti del capitolato. Il capitolato richiedeva pallets di legno riciclato o certificato FSC/PEFC, oppure di altro materiale con la prescritta quota di riciclato, nonché riutilizzabili; tali elementi erano verificabili dalla relazione tecnica. Inoltre, le certificazioni o la documentazione a comprova dovevano comunque essere presentate in sede di esecuzione contrattuale e i pallets non attribuivano punteggio premiale. La mancata allegazione di un documento autonomo non comportava quindi l’incompletezza sostanziale dell’offerta, poiché il contenuto informativo rilevante era desumibile aliunde. Ha rigettato anche il secondo motivo. La verifica di anomalia è espressione di discrezionalità tecnica e ha carattere globale e sintetico: il giudice può sindacarla solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento o difetto di istruttoria, senza sostituire la propria valutazione economica a quella della stazione appaltante. Le contestazioni della ricorrente erano invece concentrate su singole voci di costo e su un confronto tra perizie di parte, senza dimostrare l’inattendibilità complessiva dell’offerta. La stazione appaltante aveva richiesto ulteriori chiarimenti sul costo orario della manodopera e aveva motivato il giudizio di congruità sulla base dei giustificativi. Il TAR ha ritenuto plausibile la sostenibilità complessiva dell’offerta, considerando anche la natura cooperativa dell’aggiudicataria, possibili esoneri contributivi, il fondo per imprevisti e gli incentivi connessi allo scopo mutualistico. Non è stata ravvisata una macroscopica erroneità o irragionevolezza. I ricorsi principali sono stati quindi rigettati; i ricorsi incidentali, subordinati all’accoglimento del primo motivo principale, sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 16, lett. d), disciplinare di gara
schede tecniche degli imballaggi e pallets offerti nel rispetto delle caratteristiche minime indicate nel Capitolato speciale
La clausola non impone l’esclusione quando le informazioni tecniche rilevanti risultino comunque da altri elaborati dell’offerta e consentano alla commissione di verificare la conformità ai requisiti capitolari.
art. 7.7.1. capitolato speciale
Devono essere utilizzati pallet di legno riciclato almeno al 60% o di legno certificato PEFC o FSC o equivalente o pallet in materiale diverso dal legno (es. plastica almeno 60% di materiale riciclato). I pallet devono essere altresì riutilizzati più volte, fino al loro definitivo esaurimento
Individua le sole caratteristiche dei pallets rilevanti ai fini della verifica dell’offerta; la loro comprova documentale può essere richiesta in sede di esecuzione contrattuale.
art. 36, comma 1, d.lgs. 36/2023
Richiamato con riguardo alla messa a disposizione della documentazione tecnica dell’aggiudicataria, con oscuramento limitato alle informazioni relative al sistema informativo.
art. 90, d.lgs. 36/2023
Richiamato quale base della comunicazione dell’aggiudicazione.
artt. 107 e 108, d.lgs. 36/2023
Invocati dalla ricorrente in relazione alla pretesa necessità di escludere l’aggiudicataria per incompletezza dell’offerta; il TAR non ha ravvisato una violazione, poiché le informazioni essenziali erano comunque presenti.
art. 41, d.lgs. 36/2023
Richiamato nel motivo relativo alla verifica dei costi della manodopera, senza che il TAR ne abbia ricavato una violazione nel caso concreto.
art. 110, d.lgs. 36/2023
Disciplina richiamata per il subprocedimento di verifica dell’anomalia; il giudizio di congruità è stato ritenuto adeguatamente istruito e non macroscopicamente illogico.
artt. 121 e 122 c.p.a.
Richiamati per le domande subordinate di declaratoria di inefficacia della convenzione e di subentro, rimaste prive di esame per il rigetto delle domande di annullamento.
art. 1, commi 100-108 e 113-114, l. 205/2017
Considerato tra gli elementi economici potenzialmente idonei a spiegare la sostenibilità dell’offerta dell’impresa cooperativa.
art. 1, commi 406 e seguenti, l. 207/2024
Considerato tra gli elementi relativi agli esoneri contributivi valutabili nel giudizio complessivo di congruità dell’offerta.
Massime di principio
- La mancata allegazione di uno specifico documento tecnico richiesto dalla lex specialis a pena di esclusione non determina automaticamente l’inammissibilità dell’offerta quando le informazioni essenziali che quel documento avrebbe dovuto comprovare risultino in modo sufficientemente chiaro da altri elaborati dell’offerta e consentano alla stazione appaltante di verificare la conformità ai requisiti tecnici richiesti.
- L’interpretazione di una clausola di gara che prevede documentazione tecnica a pena di esclusione deve essere coordinata con i requisiti sostanziali individuati dal capitolato: se quest’ultimo prescrive caratteristiche tecniche limitate e verificabili sulla base della relazione tecnica, non possono essere valorizzate informazioni ulteriori non rilevanti ai fini della valutazione dell’offerta.
- La verifica di anomalia dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, ha natura globale e sintetica e mira ad accertare l’affidabilità complessiva dell’offerta, non la congruità isolata di ciascuna voce di costo. Il giudice amministrativo può sindacarla soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti o difetto di istruttoria.
- La contestazione del giudizio di non anomalia non è sufficiente se si limita a evidenziare, anche mediante una perizia di parte, asseriti errori relativi a singole componenti del costo del lavoro, senza dimostrare che tali scostamenti rendano complessivamente inattendibile l’offerta e non siano compensati da altre voci o da elementi economico-finanziari.
- In caso di esito positivo della verifica di congruità, l’amministrazione non è tenuta a una motivazione analitica e puntuale su ogni singola giustificazione, essendo sufficiente una motivazione anche per relationem alle giustificazioni dell’operatore; un obbligo motivazionale rafforzato sussiste invece in caso di giudizio negativo di anomalia.
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