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Sentenza

Sentenza n. 728/2026 - Brescia, Sezione 1

per l'annullamento della comunicazione AGEA Regime quote latte “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” Prot. n. AGEA.AGA.2022.35690 Comunicazione: CP700-4485454-P notificata alla ricorrente in data 11 ottobre 2022 con la quale Agea ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 2001/2002; nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto compreso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99 (indicato, non allegato e non conosciuto) e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.

Giustizia amministrativa202201138

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare imputato per la campagna lattiera 2001/2002

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (organismo pagatore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento AGEA del 7 ottobre 2022, notificato l'11 ottobre 2022, con cui, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3130 del 26 aprile 2022, era stato ricalcolato il prelievo supplementare dovuto per la campagna lattiera 2001/2002. Il precedente giudizio aveva riguardato le comunicazioni AGEA sui risultati delle compensazioni nazionali e le conseguenti determinazioni del prelievo, con disapplicazione del meccanismo di compensazione nazionale previsto dall'art. 1, comma 8, del d.l. n. 43/1999, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia nella sentenza del 27 giugno 2019, causa C-348/18. Il nuovo ricalcolo aveva determinato un peggioramento della posizione debitoria della ricorrente. Il testo dà atto della proposizione di plurime censure, ma non ne specifica il contenuto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione è fondata sulla sopravvenienza dell'art. 10-bis del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, introdotto per recepire le sentenze della Corte di giustizia sui criteri di calcolo del prelievo supplementare. La nuova disciplina ha previsto il ricalcolo del debito secondo nuovi parametri, ha limitato l'applicazione degli interessi al periodo successivo al 27 giugno 2019 e ha privato di effetto tutte le comunicazioni di ricalcolo notificate da AGEA prima dell'entrata in vigore della legge di conversione. Di conseguenza, il provvedimento impugnato è divenuto inefficace ex lege e l'amministrazione deve procedere a una nuova rideterminazione del prelievo sulla base dei dati nazionali di produzione detenuti. Non sussiste quindi più un interesse concreto e attuale all'annullamento dell'atto. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità e complessità della vicenda, anche alla luce delle sopravvenute disposizioni legislative.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 8, d.l. 1° marzo 1999, n. 43

    Il meccanismo di compensazione nazionale previsto dalla disposizione è stato disapplicato nella precedente sentenza del Consiglio di Stato, in conformità all'interpretazione elaborata dalla Corte di giustizia.

  • art. 10-bis d.l. 13 giugno 2023, n. 69

    La disciplina sopravvenuta ha stabilito nuovi parametri per il ricalcolo del debito, ha previsto l'applicazione degli interessi dal 27 giugno 2019 e ha privato di effetto le comunicazioni di ricalcolo AGEA notificate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    È richiamato in relazione allo svolgimento da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Quando una disposizione legislativa sopravvenuta rende inefficace ex lege il provvedimento impugnato e impone all'amministrazione di adottare una nuova determinazione secondo criteri diversi, viene meno l'interesse concreto e attuale all'annullamento dell'atto, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è giustificata quando la nuova disciplina non si limita a modificare il quadro normativo, ma elimina gli effetti dell'atto impugnato e impone una riedizione dell'attività amministrativa sulla base dei nuovi parametri.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando la sopravvenienza legislativa e la particolare complessità della vicenda contenziosa rendono equa la deroga al criterio della soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interessePrimato del diritto UE e disapplicazione

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