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Sentenza

Sentenza n. 442/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento - della nota dell’ADER n. 24450/3953 di data 3 giugno 2024, con la quale è stata disposta iscrizione di ipoteca ex art. 77 del DPR 29 settembre 1973 n. 602 presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare di Brescia a garanzia di quanto dovuto a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008, per un importo complessivo pari a € 471.163,83, sulla base della cartella di pagamento n. 022 2020 71801295 59000, notificata il 10 dicembre 2018; - della nota dell’ADER n. 022 2023 14600001 44005, fascicolo n. 2023/3133, di data 7 giugno 2024, con la quale è stata comunicata l’avvenuta iscrizione ipotecaria; - della cartella di pagamento n. 022 2020 71801295 59000, notificata il 10 dicembre 2018; - del ruolo richiamato nella suddetta cartella di pagamento; - degli atti presupposti e connessi.

Giustizia amministrativa202400739

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: iscrizione ipotecaria e relativa comunicazione, cartella di pagamento e atti presupposti concernenti prelievi supplementari sulle quote latte per le campagne 2003/2004, 2005/2006 e 2007/2008

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (azienda agricola)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'iscrizione ipotecaria di euro 471.163,83, la relativa comunicazione, la cartella di pagamento e il ruolo, deducendo: violazione dell'art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973 per omessa notificazione del preavviso di ipoteca; difetto di motivazione sulla quantificazione del debito e mancata considerazione delle compensazioni con gli aiuti PAC; violazione del giudicato; decadenza e prescrizione del capitale e degli interessi; illegittima richiesta di interessi di mora e oneri di riscossione, con difetto di motivazione e violazione dello Statuto del contribuente; illegittimità derivata degli atti di riscossione per contrasto degli atti nazionali di compensazione con il diritto dell'Unione europea. La controversia riguardava tre campagne lattiere. Per la campagna 2007/2008, nelle more del giudizio, il Consiglio di Stato ha annullato le comunicazioni AGEA relative alla compensazione nazionale, imponendo una complessiva rideterminazione dei prelievi. Per la campagna 2005/2006, gli atti presupposti erano coperti da giudicato e la cartella non era stata opposta. Per la campagna 2003/2004, il giudice ha ritenuto fondata soltanto l'eccezione relativa alla prescrizione quinquennale degli interessi maturati dopo il decreto di perenzione del ricorso presupposto, in assenza di atti interruttivi nel quinquennio anteriore alla notificazione della cartella.

La decisione

Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il primo motivo è stato respinto: AGEA ha provato la notificazione del preavviso di iscrizione ipotecaria il 28 giugno 2023, oltre alle precedenti intimazioni di pagamento. Il preavviso assolve la funzione di consentire al debitore di pagare o difendersi e tale funzione non viene meno per il successivo decorso del tempo. Quanto alla campagna 2007/2008, il giudice ha riconosciuto l'illegittimità derivata degli atti impugnati, poiché gli atti presupposti erano stati annullati dal Consiglio di Stato per contrasto con il diritto eurounitario; AGEA deve quindi ricalcolare integralmente il prelievo. Per la campagna 2005/2006, le censure volte a rimettere in discussione gli atti di imputazione sono state dichiarate inammissibili perché coperti da giudicato; le sopravvenute sentenze della Corte di giustizia non consentono di riaprire rapporti ormai definiti e la cartella non era stata tempestivamente opposta. Le eccezioni di prescrizione del capitale e degli interessi relative alle campagne 2005/2006 e 2007/2008 sono state respinte, poiché la pendenza dei giudizi sugli atti presupposti ha interrotto e sospeso permanentemente la prescrizione sino alla loro definizione. Per la campagna 2003/2004 è stata riconosciuta la prescrizione quinquennale degli interessi maturati dopo il 23 ottobre 2010, non risultando allegati atti interruttivi nel quinquennio precedente la notificazione della cartella. Gli interessi già maturati alla data del decreto di perenzione sono invece soggetti al termine decennale dell'actio iudicati, ai sensi dell'art. 2953 c.c., e dovranno essere quantificati da AGEA. Gli atti impugnati sono stati annullati nella sola parte indicata; AGEA deve procedere al ricalcolo. L'iscrizione ipotecaria resta ferma, ma non può essere escussa per la quota di debito da ricalcolare né per gli interessi non assistiti dal termine decennale, fino al ricalcolo. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973

    Il preavviso di iscrizione ipotecaria deve porre il debitore in condizione di pagare o di esercitare il diritto di difesa; la sua funzione è assolta quando entra nella sfera di conoscibilità del destinatario.

  • art. 8-ter, comma 5, d.l. n. 5/2009

    La ricorrente ne ha invocato l'applicazione per ottenere la compensazione del prelievo con gli aiuti PAC, ma la censura non è stata accolta nei termini prospettati.

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    La censura di decadenza è stata respinta nel quadro della ricostruzione degli atti presupposti e della loro impugnazione.

  • art. 73, par. 1, regolamento (CE) n. 796/2004

    La prescrizione invocata dalla ricorrente non è stata ritenuta maturata per le poste cui si riferiva, salvo il profilo degli interessi relativo alla campagna 2003/2004.

  • art. 3, comma 1, regolamento (CE) n. 2988/1995

    La prescrizione europea è stata esaminata nell'ambito delle eccezioni riferite ai prelievi supplementari, ma non ha condotto all'accoglimento generale delle eccezioni.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione per difetto di motivazione degli atti, senza ottenere l'accoglimento generale della censura.

  • art. 7 l. n. 212/2000

    La violazione è stata dedotta in relazione agli interessi e agli oneri di riscossione, ma le relative censure sono state respinte salvo il riconoscimento della prescrizione quinquennale di parte degli interessi.

  • art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

    Gli interessi costituiscono un'obbligazione autonoma rispetto al capitale e sono soggetti, in via ordinaria, alla prescrizione quinquennale, applicabile agli interessi maturati dopo la formazione del giudicato.

  • art. 2953 c.c.

    Gli interessi già maturati alla data del giudicato sono soggetti al termine decennale dell'actio iudicati, con trasformazione del termine prescrizionale in ragione dell'accertamento definitivo dell'obbligo.

  • art. 2945, comma 3, c.c.

    Il giudice ha escluso l'applicazione analogica della norma alla perenzione del giudizio amministrativo, ritenendo che la prescrizione resti interrotta e permanentemente sospesa durante il giudizio promosso dal debitore.

  • art. 82 c.p.a.

    La possibilità per il ricorrente di evitare la perenzione è stata valorizzata per escludere l'applicazione analogica dell'art. 2945, comma 3, c.c.

  • art. 117 Cost.

    La violazione è stata dedotta in relazione al contrasto della disciplina nazionale delle quote latte con il diritto dell'Unione, profilo accolto per la campagna 2007/2008 tramite l'annullamento degli atti presupposti.

  • art. 4, par. 3, TUE

    Il principio di leale cooperazione è stato richiamato dalla ricorrente tra i parametri del dedotto contrasto eurounitario.

Massime di principio

  • La notificazione del preavviso di iscrizione ipotecaria assolve la propria funzione quando mette il debitore in condizione di pagare o di contestare il debito; il successivo decorso del tempo, una volta attivato il contraddittorio nell'interesse del debitore, non ne vanifica gli effetti.
  • L'annullamento giurisdizionale dell'atto presupposto travolge per invalidità caducante gli atti successivi di riscossione quando tra gli atti sussista un rapporto di presupposizione immediata, diretta e necessaria e l'atto successivo non comporti nuove valutazioni di interessi.
  • Quando gli atti di imputazione del prelievo supplementare sono divenuti inoppugnabili e coperti da giudicato, sopravvenute pronunce della Corte di giustizia sull'incompatibilità della disciplina nazionale non consentono, nel giudizio contro il successivo atto di riscossione, di rimettere in discussione la legittimità degli atti presupposti.
  • La pendenza di un giudizio amministrativo promosso dal debitore e direttamente riferibile al credito della pubblica amministrazione interrompe e sospende permanentemente la prescrizione fino alla definizione del giudizio, anche quando questo si concluda per perenzione; la prescrizione ricomincia a decorrere dalla definizione del giudizio.
  • Gli interessi, quali obbligazioni autonome rispetto al capitale, sono soggetti al termine quinquennale di prescrizione; tuttavia, gli interessi già maturati alla data di formazione del giudicato sono soggetti al termine decennale dell'actio iudicati ai sensi dell'art. 2953 c.c.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiInvalidità del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneEffetto conformativo e riedizione del potereLegittimazione e interesse a ricorrereTermini del procedimento

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