Cassazione Penale, Sentenza n. 12649/2024 del 27/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Petito Santo ha impugnato in Cassazione l'ordinanza del tribunale del riesame di Napoli del 14/09/2023 che, in parziale accoglimento dell'appello contro l'ordinanza del GIP del 24/07/2023, aveva revocato la misura carceraria per i capi 1 e 3 disponendo la scarcerazione, ma aveva confermato la custodia in carcere esclusivamente con riferimento al capo 2 (concorso nella rapina aggravata in danno di Astarita Roberto). Il ricorrente sosteneva che gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico sarebbero stati idonei, richiamando la disponibilità di un domicilio offerta da terzi. La censura ha riguardato l'asserita illogicità della motivazione del tribunale in ordine all'inidoneità della misura meno afflittiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non si sia confrontato con le argomentazioni del tribunale, le quali risultano coerenti e logiche: il tribunale aveva motivato l'esclusiva idoneità della custodia cautelare in carcere con riguardo alla gravità del reato, ai precedenti specifici e alla personalità del prevenuto (nonostante esperienze carcerarie pregresse aveva commesso il grave reato contestato). Inoltre il tribunale aveva valutato non probante la dichiarazione di disponibilità dell'immobile dalla sig.ra Catrunaccini Caterina per mancanza di elementi sul rapporto con l'indagato e sulla capacità reddituale. Perciò la motivazione non è stata affetta da vizi tali da giustificare il controllo in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Disposto l'inoltro alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
D.L. n.137/2020, art. 23 co. 8
art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020
Ha autorizzato il procedimento con contraddittorio scritto: la causa è stata trattata con scambio scritto di conclusioni ai sensi di disposizione emergenziale citata.
D.L. n.198/2022, art. 8
Norma collegata alle modalità processuali adattate durante il periodo emergenziale; conferma l'ammissibilità del contraddittorio scritto nel procedimento.
Codice Penale, art. 416
Rilevato come una delle imputazioni (associazione per delinquere): la presenza di tale accusa insieme a precedenti specifici ha concorso a giustificare la misura cautelare più afflittiva.
Codice Penale, art. 628
Riferimento al reato di rapina (capo 2): per questo capo il tribunale ha ritenuto sussistere ancora la necessita' della custodia in carcere.
Disp. Att. c.p.p., art. 94 comma 1-ter
art. 94 comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Richiamato per gli adempimenti amministrativi successivi alla decisione (inoltro alla cancelleria per le incombenze previste).
Massime di principio
- La sostituzione della custodia in carcere con misure meno afflittive richiede una motivazione puntuale e prove convincenti sull'idoneità del domicilio: una semplice dichiarazione di disponibilità non è sufficiente se manca prova del rapporto personale e della stabilità reddituale del dichiarante.
- La gravità del reato, i precedenti specifici e la personalità del prevenuto (comportamenti ripetuti nonostante esperienze carcerarie) possono giustificare il mantenimento della misura carceraria anche se proposte misure alternative esistono.
- In Cassazione il ricorrente deve confrontarsi espressamente e in modo mirato con i passaggi motivazionali del giudice di merito: l'assenza di una critica circostanziata alla motivazione è causa frequente di inammissibilità.
- Le disposizioni emergenziali che prevedono il contraddittorio scritto (D.L. 137/2020 e D.L. 198/2022) consentono il trattamento del ricorso con scambio scritto di deduzioni, ma non attenuano l'obbligo di motivazione specifica da parte dell'impugnante.
- La decisione del riesame che revoca la misura solo parzialmente e mantiene la custodia per capi concreti va valutata caso per caso: per gli elementi che giustificano il mantenimento della misura occorre fornire elementi di fatto idonei a confutare la valutazione del giudice.
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