Sentenza n. 4024/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento e rifiuto di fissare un appuntamento presso l'ambasciata per presentare la domanda di visto per motivi di studio
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia dell'amministrazione nell'avvio del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. In particolare, lamentava il rifiuto dell'ambasciata italiana in Pakistan di concedere un appuntamento necessario a formalizzare la domanda, dopo la preiscrizione universitaria. Nelle more del giudizio, l'appuntamento è stato concesso. Il ricorrente aveva inoltre sollecitato l'ordine giudiziale di rilascio del visto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato in parte cessata la materia del contendere, poiché l'amministrazione, nelle more del giudizio, ha concesso l'appuntamento richiesto, consentendo al ricorrente di presentare la domanda di visto. Ha invece rigettato la pretesa volta a ottenere direttamente il rilascio del visto: il termine di 90 giorni per provvedere decorre dalla presentazione della domanda, resa possibile dall'appuntamento, e l'amministrazione deve fissare tempestivamente l'appuntamento su richiesta dell'interessato, ma il Tribunale non può ordinare il rilascio del visto prima che il potere discrezionale dell'amministrazione sia stato esercitato. Le spese sono state compensate per la reciproca soccombenza e in considerazione dell'ingente flusso di domande gestito dall'ambasciata e del conseguente contenzioso.
Norme richiamate
art. 5 d.P.R. n. 349/1999
termine di 90 giorni per provvedere
Il termine per la conclusione del procedimento relativo al visto decorre dalla presentazione della domanda; la fissazione dell'appuntamento necessario a presentare la domanda deve tuttavia avvenire tempestivamente su richiesta dell'interessato.
Massime di principio
- Quando la presentazione di una domanda amministrativa è subordinata alla fissazione di un appuntamento da parte dell'amministrazione, l'amministrazione è tenuta a fissare tempestivamente l'appuntamento su richiesta dell'interessato; il termine per provvedere decorre dalla successiva presentazione della domanda.
- Se, nelle more del giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l'amministrazione concede l'appuntamento richiesto e pone l'interessato in condizione di presentare la domanda, viene meno la materia del contendere limitatamente all'obbligo di consentire l'avvio del procedimento.
- Il giudice amministrativo non può ordinare il rilascio di un visto quando la relativa domanda non è stata ancora formalmente presentata e il potere discrezionale dell'amministrazione non è stato ancora esercitato.
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