Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-79/20

Order of the General Court (Seventh Chamber) of 14 July 2021. — AI v European Centre for Disease Prevention and Control. — Action for annulment and for damages – Civil service – ECDC staff – Psychological harassment – Article 12a of the Staff Regulations – Damage to reputation – Request for assistance – Article 24 of the Staff Regulations – Dismissal of application – Right to be heard – Absence of prima facie evidence – Duty of care – Action in part manifestly inadmissible and in part manifestly lacking any foundation in law. — Case T-79/20

Giurisprudenza europea62020TO0079

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di un agente dell’ECDC che contestava il rigetto della propria seconda domanda di assistenza per presunti atti di diffamazione e molestia psicologica da parte del superiore gerarchico. La Corte ha ritenuto che l’interessato avesse beneficiato di un contraddittorio sufficiente e che non avesse fornito un principio di prova idoneo a imporre l’apertura di un’indagine amministrativa. Sono state quindi respinte anche le domande risarcitorie, in parte perché prive di base autonoma e in parte per mancato previo esperimento della procedura amministrativa prevista dallo Statuto.

Ricorso di un agente dell’ECDC contro il rigetto della domanda di assistenza per presunto mobbing e diffamazione: diritto al contraddittorio, requisito del principio di prova e responsabilità risarcitoria dell’istituzione.

La questione giuridica

Se, nel rigetto di una domanda di assistenza fondata su asseriti atti di molestia psicologica e diffamazione, l’amministrazione abbia violato il diritto di essere ascoltato e il dovere di diligenza, e se abbia commesso errori manifesti di valutazione nell’escludere la sussistenza di un principio di prova sufficiente a giustificare l’apertura di un’indagine amministrativa ai sensi degli articoli 12a e 24 dello Statuto; inoltre, se spettasse il risarcimento dei danni non patrimoniali richiesti.

Principio di diritto

Il Tribunale ha stabilito che, in presenza di una domanda di assistenza per presunta molestia psicologica o diffamazione, l’istituzione deve procedere a un esame serio, rapido e confidenziale e può aprire un’indagine amministrativa solo se il richiedente fornisce un principio di prova della realtà dei fatti denunciati; in mancanza di elementi sufficienti, il rigetto della domanda è legittimo. Nel caso di specie, il diritto di essere ascoltato è stato rispettato perché il ricorrente è stato informato degli elementi essenziali, ha potuto presentare osservazioni prima della decisione finale e la riservatezza dei testimoni giustificava la comunicazione solo di una sintesi anonima delle deposizioni. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto come in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato, e le domande di risarcimento sono state respinte rispettivamente perché strettamente connesse ai motivi di annullamento infondati o perché proposte senza previa procedura amministrativa obbligatoria.

Norme richiamate

  • articolo 270 TFUE
  • articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • articolo 12a dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • articolo 90, paragrafi 1 e 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • regolamento di procedura del Tribunale, articolo 126
  • regolamento di procedura del Tribunale, articolo 134, paragrafo 1
  • regolamento di procedura del Tribunale, articolo 106
  • regolamento (UE) 2018/1725

Rigetto della domanda di assistenza di un agente ECDC per presunta molestia psicologica e diffamazione

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un agente dell’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) avverso la decisione del Direttore che aveva respinto la sua seconda domanda di assistenza ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto, nonché il successivo rigetto del reclamo amministrativo. Il ricorrente chiedeva anche il risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente subito a causa della condotta del superiore gerarchico e dell’atteggiamento dell’istituzione.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

Il ricorrente aveva presentato una prima domanda di assistenza nel 2017, lamentando atti di molestia psicologica da parte del capo unità. L’ECDC aveva avviato un’indagine amministrativa e, dopo una serie di scambi con il ricorrente e l’acquisizione di testimonianze, il Direttore aveva ritenuto sussistenti elementi di molestia psicologica, ma aveva considerato la situazione sostanzialmente risolta per effetto delle dimissioni del capo unità.

Successivamente, con una seconda domanda di assistenza del 10 aprile 2018, il ricorrente denunciava affermazioni diffamatorie che il capo unità avrebbe rivolto a colleghi e superiori, nonché il rischio di ulteriori comportamenti lesivi una volta rientrato in servizio. Il Direttore, dopo aver raccolto informazioni supplementari e sentito vari testimoni, aveva inizialmente respinto la domanda, poi aveva ritirato tale decisione per consentire al ricorrente di essere ascoltato e, infine, con la decisione del 5 aprile 2019, aveva nuovamente respinto la richiesta per mancanza di elementi probatori sufficienti.

Oggetto del ricorso e atti impugnati

Il Tribunale ha precisato che il ricorso era diretto sia contro la decisione del 5 aprile 2019 sia, in quanto non puramente confermativa, contro la decisione di rigetto del reclamo del 4 novembre 2019, poiché quest’ultima conteneva un riesame anche della seconda lettera del 5 aprile 2019. Ha inoltre rilevato che il rigetto del reclamo specificava ulteriormente le ragioni della decisione originaria e, quindi, doveva essere considerato nel controllo di legittimità.

Quadro normativo richiamato

La Corte ha richiamato soprattutto:

  • l’articolo 24 dello Statuto, sull’obbligo di assistenza dell’istituzione nei confronti del funzionario o agente;
  • l’articolo 12a dello Statuto, che definisce la molestia psicologica;
  • l’articolo 90, paragrafi 1 e 2, dello Statuto, sulla procedura amministrativa preliminare per le domande di risarcimento e i reclami;
  • l’articolo 41 della Carta, in particolare il diritto a essere ascoltati prima dell’adozione di un provvedimento individuale lesivo;
  • il regolamento (UE) 2018/1725, invocato dal ricorrente per ottenere la comunicazione integrale delle deposizioni;
  • le norme procedurali del Tribunale, in particolare gli articoli 126, 106 e 134.

Il primo motivo: diritto di essere ascoltato

Il ricorrente sosteneva che il suo diritto di essere ascoltato fosse stato violato perché non aveva ricevuto i verbali integrali delle audizioni dei testimoni e perché, a suo avviso, il Direttore aveva già formato la propria decisione prima dell’incontro del 25 marzo 2019.

Il Tribunale ha ricordato che il diritto di essere ascoltato, quale espressione del principio di buona amministrazione, si applica anche alle decisioni che rigettano una domanda di assistenza e che incidono sfavorevolmente sulla posizione del richiedente. Ha tuttavia osservato che, nel caso di specie, il Direttore aveva:

  • invitato il ricorrente a fornire informazioni supplementari;
  • raccolto elementi ulteriori;
  • ritirato la precedente decisione del 7 settembre 2018 proprio per consentire un nuovo contraddittorio;
  • comunicato al ricorrente una sintesi anonima delle testimonianze e gli elementi essenziali della propria valutazione;
  • ascoltato il ricorrente in un incontro cui partecipava anche il suo difensore.

La Corte ha ritenuto che la tutela della riservatezza dei testimoni e dei dati personali giustificasse la mancata comunicazione dei verbali integrali, essendo sufficiente una sintesi della sostanza delle deposizioni. Ha quindi escluso qualsiasi violazione del diritto di essere ascoltato.

Il secondo motivo: errore manifesto di valutazione e violazione dell’articolo 24 dello Statuto

Quanto al merito, il ricorrente sosteneva che l’ECDC avrebbe dovuto aprire un’indagine amministrativa perché vi erano elementi che provavano la diffamazione e la prosecuzione della condotta lesiva, anche dopo la dimissione del capo unità.

Il Tribunale ha ribadito che l’istituzione non è tenuta ad aprire un’indagine sulla base di semplici allegazioni prive di elementi di prova. In materia di molestie psicologiche, il richiedente deve offrire un principio di prova della realtà dei fatti denunciati, idoneo a far sorgere l’obbligo dell’amministrazione di intervenire.

Nel caso concreto, la Corte ha osservato che:

  • le testimonianze raccolte non dimostravano che il capo unità avesse formulato accuse gravi e lesive della reputazione del ricorrente;
  • alcuni testimoni avevano riferito solo di conversazioni bilaterali o di semplici voci non attribuibili a dichiarazioni diffamatorie dirette;
  • non era stata fornita alcuna prova di un uso improprio degli strumenti informatici e di comunicazione dell’ECDC da parte del capo unità;
  • la censura relativa alla riduzione dei punti nella riclassificazione del 2016 non era stata adeguatamente sviluppata con elementi probatori;
  • la domanda di assistenza presentata a sua volta dal capo unità riguardava altri fatti ed era stata chiusa senza seguito.

Ne è conseguito che il ricorrente non aveva fornito alcun principio di prova dell’asserito comportamento abusivo. Il secondo motivo è stato quindi respinto come manifestamente infondato.

Il terzo motivo: dovere di diligenza

Il ricorrente lamentava che, anche a prescindere dagli esiti della domanda di assistenza, l’amministrazione avesse violato il proprio dovere di diligenza, tenuto conto delle sue condizioni di salute e della necessità di prestare particolare attenzione alla sua situazione.

Il Tribunale ha ricordato che il dovere di diligenza impone all’amministrazione di prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti, compresi gli interessi del personale, e che esso si rafforza quando lo stato di salute del dipendente è compromesso. Tuttavia, nel caso concreto, la Corte ha considerato che il Direttore aveva mostrato una particolare attenzione, poiché aveva più volte riaperto il contraddittorio, chiesto chiarimenti supplementari, ascoltato i testimoni, ritirato una decisione precedente e organizzato un’audizione finale prima della decisione conclusiva.

Anche supponendo un deterioramento della salute del ricorrente, il Tribunale ha quindi escluso una violazione del dovere di diligenza.

Domanda di risarcimento del danno

Il ricorrente domandava una somma complessiva di EUR 75 000 per il danno non patrimoniale asseritamente subito: EUR 45 000 per la sofferenza derivante dagli atti del capo unità e EUR 30 000 per il “lungo combattimento” volto a far riconoscere il proprio status di vittima.

Il Tribunale ha respinto la prima domanda perché strettamente collegata ai motivi di annullamento, tutti rigettati come infondati. Quanto alla seconda domanda, l’ha dichiarata manifestamente irricevibile, poiché non risultava preceduta dalla necessaria procedura amministrativa introduttiva mediante domanda ex articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto rivolta all’autorità competente.

Dispositivo e conclusione

Il Tribunale ha concluso che il ricorso doveva essere respinto integralmente, in parte come manifestamente irricevibile e in parte come manifestamente infondato. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese.

Principi desumibili dalla pronuncia

La decisione conferma che, nelle controversie relative all’articolo 24 dello Statuto:

  • l’istituzione deve assistere il dipendente e valutare seriamente la domanda di protezione;
  • l’apertura di un’indagine amministrativa presuppone un principio di prova sufficientemente concreto;
  • il diritto di essere ascoltato può essere garantito anche mediante una sintesi anonima delle testimonianze, quando la riservatezza dei testimoni lo imponga;
  • una domanda risarcitoria fondata sugli stessi fatti del ricorso per annullamento, se questi ultimi sono respinti, è normalmente destinata a essere respinta;
  • una domanda risarcitoria autonoma deve comunque essere preceduta dalla procedura amministrativa prevista dallo Statuto.

Come è indicizzato

Materiediritto della funzione pubblica europeamolestie psicologichediritto di essere ascoltatoresponsabilità extracontrattuale dell’istituzioneprotezione dei dati personali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.