Sentenza n. 1595/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- emesso dalla Questura di Torino il -OMISSIS- e notificato il 14.8.2025, con il quale veniva disposta la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per motivi di lavoro subordinato n. -OMISSIS-, rilasciato dalla Questura di Torino il -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per motivi di lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia nel 2009 e titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ha impugnato la revoca disposta dalla Questura di Torino in seguito al suo coinvolgimento in una violenta rissa tra persone di origine peruviana, svoltasi sulla pubblica via con uso di coltelli, cacciaviti, bastoni, una catena e veicoli utilizzati in modo spericolato, con conseguenti lesioni gravi e gravissime. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 9, commi 4 e 7, lett. c), d.lgs. 286/1998 e l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, sostenendo che la revoca fosse stata adottata in via anticipata rispetto all'accertamento penale definitivo, senza descrizione precisa delle condotte individuali e senza adeguata considerazione delle responsabilità personali. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 9, comma 4, terzo periodo, e dell'art. 28, comma 3, d.lgs. 286/1998, dell'art. 8 CEDU, degli artt. 7 e 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'art. 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, lamentando l'omessa valutazione della lunga durata del soggiorno e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo, nonché delle conseguenze dell'allontanamento sui minori presenti nel contesto familiare. Il TAR aveva inizialmente accolto la domanda cautelare, ma ha poi esaminato e respinto il ricorso nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto entrambi i motivi. Quanto alla dedotta anticipazione dell'azione amministrativa rispetto a quella penale, ha rilevato che il provvedimento questorile era fondato sulle misure cautelari già adottate e convalidate dal GIP e conteneva una ricostruzione dettagliata dei fatti. La successiva sentenza emessa nel giudizio immediato ha inoltre confermato il ruolo individuale del ricorrente, identificato nei filmati mentre utilizzava e scagliava una pesante catena contro gli avversari, uno dei quali veniva colpito alla testa e riportava lesioni gravissime. Il giudice penale ha escluso che la condotta fosse giustificata dalla legittima difesa e ha evidenziato la gravità della partecipazione alla rissa, anche in relazione al rischio di reiterazione del reato; il diniego della sospensione condizionale della pena è stato valorizzato quale ulteriore elemento confermativo. Non era quindi ravvisabile né un difetto di istruttoria né un'anticipazione illegittima dell'accertamento penale. Anche il secondo motivo è stato respinto: la gravità della condotta, l'uso di un'arma impropria e il ruolo attivo del ricorrente prevalgono sulle circostanze della lunga permanenza e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo in Italia. I fatti sono stati ritenuti riconducibili alle ipotesi ostative alla permanenza dello straniero quando questi costituisca una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 286/1998. Il provvedimento di revoca è stato pertanto ritenuto legittimo. Le spese sono state compensate in ragione della complessità della vicenda e della lunga permanenza regolare del ricorrente prima dei fatti contestati.
Norme richiamate
art. 4 d.lgs. 286/1998
La permanenza dello straniero può essere esclusa quando egli sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di altri Paesi interessati dagli accordi sulla soppressione dei controlli alle frontiere interne; il TAR ha ritenuto che la condotta concretamente accertata integrasse tale presupposto ostativo.
art. 9, commi 4 e 7, lett. c), d.lgs. 286/1998
La disciplina del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è stata richiamata quale base della contestata revoca; il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti collegati alla pericolosità per l'ordine pubblico.
art. 28, comma 3, d.lgs. 286/1998
La norma è stata invocata dal ricorrente per sostenere la necessità di valutare la situazione familiare e l'interesse dei minori, ma il TAR ha ritenuto prevalente la gravità della condotta e il pericolo per l'ordine pubblico.
art. 588, comma 2, c.p.
La contestazione e l'accertamento della rissa aggravata sono stati valorizzati quali elementi della pericolosità del ricorrente.
art. 8 CEDU
Il diritto al rispetto della vita privata e familiare è stato invocato dal ricorrente, ma il giudice ha ritenuto giustificata la revoca in ragione della gravità della condotta e della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
artt. 7 e 24, comma 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Le disposizioni sono state richiamate a tutela della vita familiare e dei diritti del minore, senza che il TAR ne ravvisasse una violazione nel provvedimento impugnato.
art. 3 Convenzione ONU sui diritti del fanciullo
L'interesse superiore del minore è stato dedotto in relazione alle conseguenze dell'allontanamento, ma non è stato ritenuto prevalente rispetto alla gravità della minaccia per l'ordine pubblico.
Massime di principio
- La revoca di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può essere legittimamente fondata su una valutazione di minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica desunta anche da fatti oggetto di procedimento penale, quando le condotte individuali siano adeguatamente ricostruite e corroborate da misure cautelari e dagli elementi successivamente acquisiti nel giudizio penale.
- L'adozione della revoca del titolo di soggiorno non costituisce di per sé un'illegittima anticipazione dell'accertamento penale, poiché la valutazione amministrativa di pericolosità è autonoma rispetto alla responsabilità penale definitiva, purché l'amministrazione indichi concretamente i fatti attribuiti allo straniero e ne valuti la gravità.
- Nella valutazione della pericolosità per l'ordine pubblico assumono rilievo le modalità concrete della condotta, tra cui la partecipazione attiva a una rissa sulla pubblica via, l'uso di armi improprie, la gravità delle lesioni provocate e il rischio per persone estranee ai fatti.
- La lunga durata del soggiorno e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero non impediscono la revoca del permesso di soggiorno quando la gravità della condotta e il rischio di reiterazione evidenzino una concreta minaccia per l'ordine pubblico; tali elementi devono essere ponderati, ma possono risultare recessivi.
- La tutela della vita familiare e l'interesse dei minori devono essere considerati nel procedimento di revoca del soggiorno, ma non prevalgono automaticamente sulla necessità di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica quando la condotta dello straniero sia stata concretamente accertata come gravemente violenta.
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