Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1781

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1781 della Commissione, del 16 novembre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

Normativa europea32018R1781

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna l’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003, relativo alle restrizioni economiche e finanziarie nei confronti dell’Iraq. In seguito alla decisione del comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 13 novembre 2018, viene soppressa una voce dall’elenco dei soggetti colpiti dal congelamento di fondi e risorse economiche. La misura ha natura meramente modificativa e produce effetti immediati, essendo direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 per sopprimere una voce dall'elenco soggetto a congelamento di fondi e risorse economiche relative all'Iraq.

Ambito di applicazione

Si applica agli enti, alle entità giuridiche, alle agenzie, alle persone fisiche e giuridiche, agli organismi e alle entità dell'ex governo iracheno elencati nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003, con riguardo ai fondi e alle risorse economiche situati fuori dall'Iraq al 22 maggio 2003 e soggetti a congelamento. La modifica incide esclusivamente sull’elenco sanzionatorio, sopprimendo una specifica voce; non introduce nuovi soggetti né nuove misure sostanziali. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica dell’elenco sanzionatorio relativo all’Iraq

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1781 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 1210/2003, che disciplina talune restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq. La finalità è limitata all’aggiornamento dell’allegato III, alla luce della decisione del comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 13 novembre 2018, che ha comportato la cancellazione di una voce dall’elenco dei soggetti sottoposti a congelamento.

Contesto normativo

Il regolamento (CE) n. 1210/2003 prevede misure restrittive nei confronti di specifici enti pubblici, entità giuridiche, agenzie, persone fisiche e giuridiche, organismi ed entità dell’ex governo iracheno. In particolare, l’allegato III contiene l’elenco dei soggetti a cui si applica il congelamento di fondi e risorse economiche situati fuori dall’Iraq al 22 maggio 2003. Il regolamento di esecuzione prende atto dell’aggiornamento deciso in sede ONU e adegua di conseguenza la disciplina UE.

Contenuto della modifica

L’unica modifica sostanziale è prevista dall’articolo 1 e dall’allegato del regolamento: la voce n. 104 dell’allegato III è soppressa. La voce soppressa riguarda RAFIDAIN COMPANY FOR BUILDING DAMS, indicata anche come STATE ORGANIZATION FOR DAMS, con indirizzi a Baghdad, Iraq.

Effetti pratici

La soppressione dall’elenco implica che il soggetto interessato non rientra più, sulla base dell’allegato III così modificato, tra quelli assoggettati alla misura di congelamento prevista dal regolamento (CE) n. 1210/2003. Per gli operatori economici e finanziari, l’atto rileva come aggiornamento delle liste sanzionatorie da considerare nelle attività di compliance, screening e gestione dei rapporti bancari e commerciali.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua natura tipica di regolamento UE: è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato III

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella soppressione della voce n. 104 relativa a RAFIDAIN COMPANY FOR BUILDING DAMS (alias STATE ORGANIZATION FOR DAMS), con i relativi indirizzi a Baghdad.

Base e motivo della modifica

Nei considerando si precisa che l’allegato III elenca i soggetti dell’ex governo iracheno destinatari del congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell’Iraq al 22 maggio 2003. La soppressione deriva dalla decisione del 13 novembre 2018 del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di cancellare una voce dall’elenco.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espressamente previsto che sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunerelazioni economiche e finanziariecongelamento di fondi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.