Regolamento (UE) 2018/1719
Regolamento (UE) 2018/1719 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale e le risorse per l’obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 1303/2013 per adeguare gli importi delle risorse di coesione e della dotazione destinata all’IOG. L’adeguamento recepisce le modifiche intervenute nel bilancio 2018 e corregge alcuni dati finanziari già modificati dal regolamento (UE) 2017/2305. Viene inoltre aggiornato il profilo annuale degli stanziamenti d’impegno per il periodo 2014-2020, con una riduzione dello stanziamento per il 2020 a compensazione dell’anticipo del 2018.
Modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 aggiornando le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale e la ripartizione delle risorse per l’obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, con particolare riferimento all’Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile.
Ambito di applicazione
Si applica alla programmazione 2014-2020 dei Fondi strutturali e di investimento europei disciplinati dal regolamento (UE) n. 1303/2013, in particolare alle risorse per la coesione economica, sociale e territoriale, alle risorse dell’obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione e alla dotazione specifica per l’Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile (IOG). Incide sulla ripartizione finanziaria tra regioni meno sviluppate, in transizione e più sviluppate, sugli Stati membri beneficiari del Fondo di coesione e sulle regioni ultraperiferiche e NUTS 2 ammissibili ai sensi del protocollo n. 6 dell’atto di adesione del 1994. È un atto di modifica direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 in materia di risorse di coesione e IOG
Il regolamento interviene in via puntuale sul quadro finanziario dei fondi della politica di coesione per il periodo 2014-2020. La modifica si inserisce nel contesto degli adeguamenti di bilancio per il 2018 e della necessità di correggere dati finanziari già inseriti nel precedente regolamento modificativo del 2017, con particolare attenzione all’Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile (IOG).
Finalità e contesto normativo
Il regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilisce disposizioni comuni e generali applicabili ai fondi strutturali e d’investimento europei. Il presente atto modifica tale disciplina per aggiornare le risorse destinate alla coesione economica, sociale e territoriale e per riallineare la programmazione finanziaria dell’IOG alle risultanze del bilancio generale dell’Unione per il 2018. Nei considerando si chiarisce inoltre che, a fronte dell’urgenza di modificare i programmi di sostegno all’IOG, è ammessa una deroga al termine di otto settimane previsto dal protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali.
Ambito oggettivo delle modifiche
Le modifiche incidono esclusivamente sulla dimensione finanziaria del regolamento (UE) n. 1303/2013, e in particolare su:
- le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale;
- la ripartizione delle risorse dell’obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione";
- la dotazione specifica destinata all’IOG;
- il profilo annuale degli stanziamenti d’impegno per il periodo 2014-2020.
Non vengono introdotte nuove regole sostanziali di gestione dei fondi, ma solo aggiornamenti quantitativi e correttivi.
Risorse per la coesione economica, sociale e territoriale
Il nuovo articolo 91, paragrafo 1, fissa le risorse disponibili per gli impegni di bilancio del periodo 2014-2020 a 329 982 345 366 EUR, espressi in prezzi 2011. Di questo importo:
- 325 938 694 233 EUR sono assegnati complessivamente al FESR, al FSE e al Fondo di coesione;
- 4 043 651 133 EUR costituiscono la dotazione specifica per l’IOG.
Per la programmazione e la successiva iscrizione nel bilancio dell’Unione, l’importo delle risorse per la coesione è indicizzato del 2 % annuo.
Ripartizione dell’obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione
Il nuovo articolo 92, paragrafo 1, stabilisce che le risorse destinate a questo obiettivo corrispondono al 96,09 % delle risorse globali, per un totale di 317 073 545 392 EUR. La ripartizione è la seguente:
- 51,52 % alle regioni meno sviluppate, pari a 163 359 380 738 EUR;
- 10,82 % alle regioni in transizione, pari a 34 319 221 039 EUR;
- 16,33 % alle regioni più sviluppate, pari a 51 773 321 432 EUR;
- 20,89 % agli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione, pari a 66 236 030 665 EUR;
- 0,44 % a titolo di finanziamento supplementare per le regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 TFUE e per le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri dell’articolo 2 del protocollo n. 6 dell’atto di adesione del 1994, pari a 1 385 591 518 EUR.
Dotazione per l’Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile
Il nuovo articolo 92, paragrafo 5, prevede che le risorse destinate all’IOG siano pari a 4 043 651 133 EUR provenienti dalla dotazione specifica per l’IOG e ad almeno 4 043 651 133 EUR provenienti dagli investimenti mirati dell’FSE. La norma recepisce l’incremento deciso nel bilancio 2018 e corregge il conseguente profilo finanziario del periodo di programmazione.
Correzione dei dati finanziari e sostituzione dell’allegato VI
Il regolamento corregge anche alcuni dati finanziari introdotti dal regolamento (UE) 2017/2305, sostituendo l’allegato VI del regolamento (UE) n. 1303/2013 con un nuovo profilo annuale rettificato degli stanziamenti d’impegno per il 2014-2020. Il totale del periodo resta pari a 329 982 345 366 EUR a prezzi 2011, con una diversa distribuzione annuale, inclusa l’integrazione per l’IOG. Il considerando specifica inoltre che lo stanziamento d’impegno per il 2020 viene ridotto per tenere conto dell’anticipo del 2018.
Entrata in vigore e effetti giuridici
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento delle risorse per la coesione economica, sociale e territoriale
Sostituisce l’articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Le risorse disponibili per gli impegni di bilancio 2014-2020, a prezzi 2011, sono fissate a 329 982 345 366 EUR. Di tale importo, 325 938 694 233 EUR rappresentano le risorse globali assegnate al FESR, al FSE e al Fondo di coesione, mentre 4 043 651 133 EUR costituiscono la dotazione specifica per l’IOG. Ai fini della programmazione e della successiva iscrizione nel bilancio dell’Unione, l’importo è indicizzato del 2 % annuo.
Ridistribuzione delle risorse dell’obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione
Sostituisce l’articolo 92, paragrafo 1. Le risorse destinate a tale obiettivo corrispondono al 96,09 % delle risorse globali, pari a 317 073 545 392 EUR, ripartite tra: regioni meno sviluppate (51,52 %, pari a 163 359 380 738 EUR), regioni in transizione (10,82 %, pari a 34 319 221 039 EUR), regioni più विकसितate (16,33 %, pari a 51 773 321 432 EUR), Stati membri beneficiari del Fondo di coesione (20,89 %, pari a 66 236 030 665 EUR) e finanziamento supplementare per regioni ultraperiferiche e specifiche regioni NUTS 2 ammissibili (0,44 %, pari a 1 385 591 518 EUR).
Adeguamento della dotazione per l’Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile
Sostituisce l’articolo 92, paragrafo 5, stabilendo che le risorse destinate all’IOG ammontano a 4 043 651 133 EUR provenienti dalla dotazione specifica per l’IOG e ad almeno 4 043 651 133 EUR provenienti dagli investimenti mirati dell’FSE.
Aggiornamento dell’allegato VI sugli stanziamenti d’impegno annuali
Sostituisce l’allegato VI del regolamento (UE) n. 1303/2013 con il nuovo profilo annuale rettificato degli stanziamenti d’impegno per gli anni 2014-2020, includendo l’integrazione per l’IOG. Il totale degli stanziamenti d’impegno è fissato a 329 982 345 366 EUR a prezzi 2011, con valori annuali aggiornati per ciascun esercizio del periodo.
Entrata in vigore e applicazione immediata
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 14 nov 2018Regolamento (UE) 2018/1717
- Regolamento · 14 nov 2018Regolamento (UE) 2018/1718
- Regolamento · 14 nov 2018Regolamento (UE) 2018/1722
- Regolamento · 14 nov 2018Regolamento (UE) 2018/1726
- Regolamento · 14 nov 2018Regolamento (UE) 2018/1727
- Regolamento · 14 nov 2018Regolamento (UE) 2018/1805
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →