Regolamento (UE) 2018/1785
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1785 della Commissione, del 15 novembre 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione uniforme di specifici cavi isolati utilizzati per il trasferimento bidirezionale di dati tra switch in reti LAN, assegnandoli al codice NC 8544 42 10. La misura mira a garantire un’applicazione coerente della nomenclatura combinata nell’Unione, in conformità alle regole generali di interpretazione della NC e al codice doganale dell’Unione. È inoltre previsto un periodo transitorio di tre mesi per l’invocabilità delle informazioni tariffarie vincolanti non conformi. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Classificazione nella nomenclatura combinata di taluni cavi isolati utilizzati per collegamenti di telecomunicazione in reti LAN.
Ambito di applicazione
Si applica alla classificazione doganale, nella nomenclatura combinata (NC), dei cavi isolati descritti nell’allegato, in particolare dei cosiddetti "cavi di stacking" muniti di connettori ad entrambe le estremità e destinati a collegare switch in reti di telecomunicazioni locali (LAN). Opera nell’ambito dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; rileva anche per le informazioni tariffarie vincolanti (ITV/BTI) non conformi al regolamento, che possono essere ancora invocate per un periodo transitorio di tre mesi. Non disciplina merci diverse da quelle specificamente descritte nell’allegato.
Classificazione di taluni cavi isolati nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1785 della Commissione disciplina la classificazione doganale di specifici cavi isolati impiegati per collegare switch in configurazioni di "stack" all’interno di reti di telecomunicazioni locali (LAN). La finalità dichiarata è garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, evitando difformità classificatorie tra gli Stati membri.
Contesto normativo e motivazioni
La Commissione interviene in base al codice doganale dell’Unione, richiamando in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013. Nei considerando si afferma che le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata, già fissate dal regolamento (CEE) n. 2658/87, si applicano anche alle nomenclature che la riprendono o la integrano per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura negli scambi di merci.
Oggetto della classificazione
L’allegato descrive cavi isolati di varie lunghezze, muniti di connettori a entrambe le estremità, costituiti da 32 conduttori singoli isolati per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V, raggruppati in 16 coppie non attorcigliate e rivestite, a loro volta ricoperte da foglio metallico e fili metallici. Tali cavi servono a collegare switch che formano unità di commutazione (stack) e consentono il trasferimento bidirezionale di dati mediante tecnologia Ethernet; non svolgono altre funzioni, come la fornitura di energia elettrica.
Codice NC assegnato e logica della classificazione
Le merci devono essere classificate nel codice NC 8544 42 10. La motivazione indicata nell’allegato sottolinea che il trasferimento di dati tra apparecchi che utilizzano tecnologia di telecomunicazione, come Ethernet, è considerato telecomunicazione ai fini del codice 8544 42 10; di conseguenza, i cavi in questione sono qualificati come conduttori elettrici muniti di connettori utilizzati nelle reti di telecomunicazioni. Vengono altresì richiamate le note esplicative della NC relative alla sottovoce 8544 42 10 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1112/2012.
Informazioni tariffarie vincolanti e regime transitorio
Il regolamento tutela la continuità amministrativa prevedendo che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi possano essere ancora invocate dal titolare per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Si tratta di una clausola transitoria rilevante per gli operatori economici che abbiano già ottenuto una ITV su merci interessate dalla nuova classificazione.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti uniformi nell’ordinamento doganale dell’Unione.
Disposizioni principali
Classificazione doganale delle merci descritte nell’allegato
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella dell’allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2. Per i cavi isolati di varie lunghezze, con connettori a entrambe le estremità, composti da 32 conduttori singoli isolati e destinati al collegamento di switch in reti LAN, la classificazione stabilita è 8544 42 10.
Base giuridica e criteri di classificazione
La classificazione è adottata sulla base dell’articolo 57, paragrafo 4, e dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013. Il considerando e l’allegato richiamano le regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e il testo dei codici NC 8544, 8544 42 e 8544 42 10.
Periodo transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti
Le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possono continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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