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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1722

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1722 della Commissione, del 14 novembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32018R1722

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il dazio antidumping definitivo già in vigore sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia, a seguito di un riesame intermedio parziale limitato al pregiudizio. La Commissione conclude che l'industria dell'Unione non subisce un pregiudizio notevole, ma esiste un rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di abrogazione delle misure. Di conseguenza, ridetermina gli importi fissi del dazio per varie categorie di prodotto, portandoli in generale a 32,71 EUR/tonnellata, con importi differenziati per talune sottovoci composte.

Modifica del dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia, in esito a un riesame intermedio parziale limitato al pregiudizio.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di nitrato di ammonio originario della Russia, in particolare ai prodotti classificati ai codici NC 3102 30 90, 3102 40 90 e ad altre sottovoci di concimi solidi con titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso indicate nel regolamento modificato; per il nitrato di ammonio prodotto dalla succursale Kirovo del gruppo Uralchem, il riesame e la misura riguardano solo i codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90. Il regolamento incide sui dazi antidumping all'importazione dovuti nella UE, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione, senza prevedere esclusioni territoriali o temporali ulteriori rispetto ai codici/produttori espressamente disciplinati.

Modifica del dazio antidumping sul nitrato di ammonio originario della Russia

Il regolamento interviene sul sistema di dazi antidumping già vigente sulle importazioni di nitrato di ammonio russo nell'Unione. L'atto è adottato all'esito di un riesame intermedio parziale avviato su richiesta di associazioni di agricoltori europee e limitato all'esame del pregiudizio, nel quadro dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036.

Contesto procedurale e antecedenti delle misure

La disciplina antidumping sul nitrato di ammonio russo ha una lunga storia: misure definitive erano già state istituite nel 1995 e poi modificate nel 1998, 2002, 2005, 2008 e 2014. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 aveva mantenuto in vigore il dazio antidumping definitivo a seguito dell'ultimo riesame in previsione della scadenza. Nel 2017 la Commissione ha aperto un riesame intermedio parziale limitato al pregiudizio, sulla base di elementi che segnalavano cambiamenti strutturali duraturi nel mercato e nelle condizioni dell'industria dell'Unione.

Prodotto interessato e ambito oggettivo

Il prodotto oggetto delle misure è il nitrato di ammonio originario della Russia, nella forma di concimi solidi con titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, nonché, per alcune voci, il nitrato di ammonio non in soluzione acquosa e i miscugli con carbonato di calcio o altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante. Il regolamento chiarisce che il nitrato di ammonio "impuro" o "stabilizzato" rientra nella definizione del prodotto, in quanto presenta caratteristiche fisiche, chimiche e agronomiche sostanzialmente analoghe. Per la società Kirovo, controllata dal gruppo Uralchem, il riesame riguarda soltanto le voci NC 3102 30 90 e 3102 40 90.

Valutazione del mutamento duraturo delle circostanze

La Commissione esamina se le circostanze alla base delle misure siano cambiate in modo duraturo. Rileva, da un lato, una forte concentrazione dell'industria dell'Unione, avvenuta tramite fusioni e acquisizioni, con produttori ormai strutturati in grandi gruppi internazionali; dall'altro lato, osserva che il mercato mondiale del nitrato di ammonio si è modificato, con aumento del consumo russo e della domanda nei paesi terzi, mentre il mercato dell'Unione è rimasto sostanzialmente stabile o meno attraente in termini di volumi rispetto al passato.

Situazione dell'industria dell'Unione

L'analisi dell'industria dell'Unione si basa su indicatori macroeconomici e microeconomici. Nel periodo esaminato il consumo dell'Unione resta stabile intorno a 7-8 milioni di tonnellate metriche; la produzione e la capacità produttiva rimangono sostanzialmente stabili; le vendite e la quota di mercato dell'industria unionale restano molto elevate, sopra il 90 %. Tuttavia i prezzi di vendita interni si riducono sensibilmente, e con essi diminuiscono redditività, flusso di cassa e rendimento del capitale investito. Nonostante questa tendenza negativa, la Commissione conclude che non sussiste un pregiudizio notevole attuale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

Rischio di reiterazione del pregiudizio

Il punto decisivo del riesame è la valutazione prospettica. La Commissione ritiene che i produttori russi dispongano ancora di capacità inutilizzata, sebbene inferiore rispetto al passato, e che parte dei volumi possa essere dirottata verso l'Unione per effetto dell'attrattiva del mercato unionale, della sua vicinanza geografica e della dinamica dei prezzi. Viene inoltre ritenuto probabile che il prodotto russo sarebbe venduto nell'Unione a prezzi inferiori ai prezzi medi dell'industria unionale, con conseguente rischio di rapida reiterazione del pregiudizio in caso di abrogazione delle misure.

Interesse degli utilizzatori e degli agricoltori

Nel corso del procedimento le associazioni di agricoltori hanno chiesto l'abrogazione delle misure, sostenendo che esse aumentano il costo di una materia prima essenziale e incidono sulla competitività delle aziende agricole europee. La Commissione riconosce l'importanza del nitrato di ammonio per molte colture, ma osserva che l'incidenza media sui costi agricoli non appare tale da rendere eccessivo il costo complessivo per gli agricoltori dell'Unione. Non vengono quindi ravvisati elementi sufficienti per giustificare l'abrogazione delle misure.

Nuovo livello dei dazi antidumping

L'articolo 1 modifica l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 e sostituisce le tabelle degli importi fissi del dazio. Il nuovo livello generale è fissato a 32,71 EUR per tonnellata per il nitrato di ammonio non in soluzione acquosa e per i miscugli di nitrato di ammonio e carbonato di calcio o altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante. Per i concimi solidi con titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, l'importo varia in funzione del contenuto di fosforo e potassio, con una forbice che va da 28,78 EUR a 32,71 EUR per tonnellata. La Commissione evidenzia che per EuroChem il nuovo livello si applica perché inferiore al dazio attualmente vigente; per Kirovo le nuove aliquote si applicano solo alle due voci NC specificamente indicate.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. La Commissione segnala inoltre la necessità di monitorare l'evoluzione delle importazioni di nitrato di ammonio russo fino alla scadenza delle misure nel settembre 2019, in ragione della volatilità del mercato e del ruolo del gas nei costi di produzione.

Disposizioni principali

Oggetto del riesame e risultato sostanziale

La Commissione, su base dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036, riesamina le misure antidumping sul nitrato di ammonio russo limitatamente al pregiudizio. Conclude che non vi è pregiudizio notevole attuale, ma sussiste un rischio di reiterazione del pregiudizio se le misure venissero abrogate.

Prodotto interessato e definizione merceologica

Il prodotto interessato è costituito da concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso, originari della Russia, classificati nei codici NC 3102 30 90, 3102 40 90, 3102 29 00, 3102 60 00, 3102 90 00, 3105 10 00, 3105 20 10, 3105 51 00, 3105 59 00 ed 3105 90 20. Per Kirovo/Uralchem il riesame riguarda solo 3102 30 90 e 3102 40 90.

Valutazione del mutamento duraturo delle circostanze

La Commissione individua due mutamenti duraturi rispetto al riesame del 2002: la ristrutturazione e concentrazione dell'industria dell'Unione e i cambiamenti del mercato mondiale del nitrato di ammonio. Non considera invece duraturo il mutamento dei prezzi del gas nell'Unione.

Esame della situazione dell'industria dell'Unione

L'industria dell'Unione è definita ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. Nel periodo in esame il consumo dell'Unione è rimasto stabile, le vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione sono elevate, ma i prezzi di vendita, la redditività, il flusso di cassa e il ROCE sono diminuiti. La Commissione conclude tuttavia che l'industria non subisce un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5.

Rischio di reiterazione del pregiudizio

La Commissione ritiene probabile che i produttori russi dispongano ancora di una capacità inutilizzata, che parte dei volumi esportati verso paesi terzi possa essere riorientata verso l'Unione e che i prezzi all'esportazione futuri possano portare a vendite sotto il livello dei prezzi dell'industria unionale. Ne deriva la conclusione che, in caso di abrogazione delle misure, è probabile la reiterazione del pregiudizio.

Nuovi importi del dazio antidumping

L'articolo 1 del regolamento modifica l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 sostituendo le tabelle dei dazi. Per il nitrato di ammonio non in soluzione acquosa (NC 3102 30 90) e per i miscugli di nitrato di ammonio e carbonato di calcio o altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante (NC 3102 40 90) il dazio fisso è fissato a 32,71 EUR/tonnellata. Per le varie sottovoci tariffarie dei concimi solidi con titolo di nitrato di ammonio superiore all'80 % in peso i dazi variano, in base alla composizione, tra 28,78 EUR/tonnellata e 32,71 EUR/tonnellata.

Applicazione a EuroChem e Kirovo

Il nuovo livello del dazio si applica anche a EuroChem, poiché il margine di pregiudizio constatato nel riesame è inferiore al dazio in vigore. Per Kirovo, i nuovi dazi si applicano esclusivamente ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90.

Entrata in vigore e carattere obbligatorio

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialemercato internoagricolturaunione doganale

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