Regolamento (UE) 2018/1729
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1729 della Commissione, del 15 novembre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 206/2009 per quanto riguarda le informazioni che devono essere fornite nei manifesti rivolti ai viaggiatori e al pubblico in generale in merito a determinate scorte personali di prodotti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’allegato III del regolamento (CE) n. 206/2009 inserendo due nuovi manifesti informativi destinati ai viaggiatori e al pubblico. L’obiettivo è rendere più visibili le informazioni sulle condizioni veterinarie applicabili alle scorte personali di prodotti di origine animale introdotte nell’Unione. La modifica riguarda esclusivamente il formato e il contenuto dei manifesti, senza alterare la disciplina sostanziale già prevista dal regolamento del 2009.
Modifica il regolamento (CE) n. 206/2009 aggiornando i manifesti informativi da esporre ai viaggiatori e al pubblico sui limiti applicabili all’introduzione di scorte personali di prodotti di origine animale.
Ambito di applicazione
Si applica ai punti di entrata nell’Unione europea e riguarda le informazioni da fornire ai viaggiatori provenienti da paesi terzi e, più in generale, al pubblico in relazione all’introduzione nell’UE di scorte personali di prodotti di origine animale a carattere non commerciale. Incide sugli Stati membri, che devono garantire l’esposizione dei manifesti informativi, e si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 206/2009. Non disciplina l’importazione commerciale di prodotti di origine animale, ma esclusivamente le scorte personali nel bagaglio, nelle piccole spedizioni a privati o ordinate a distanza e consegnate al consumatore.
Modifica dei manifesti informativi sulle scorte personali di prodotti di origine animale
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1729 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 206/2009, che disciplina l’introduzione nell’Unione di scorte personali di prodotti di origine animale a carattere non commerciale. La ratio dell’intervento è puramente informativa: migliorare la leggibilità e la visibilità delle avvertenze rivolte ai viaggiatori e al pubblico nei punti di entrata nell’Unione.
Contesto normativo
Il provvedimento si fonda sulla direttiva 2002/99/CE, in particolare sull’articolo 8, paragrafo 5, e si colloca nel sistema di polizia sanitaria relativo alla produzione, trasformazione, distribuzione e introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano. I considerando chiariscono che l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 206/2009 impone agli Stati membri di assicurare, in tutti i punti di entrata, un richiamo all’attenzione dei viaggiatori provenienti da paesi terzi sulle condizioni veterinarie applicabili alle scorte personali.
Ambito materiale della disciplina
La disciplina riguarda esclusivamente le scorte personali di prodotti di origine animale non commerciali, che possono trovarsi:
- nel bagaglio dei viaggiatori;
- in piccole spedizioni a privati;
- in invii ordinati a distanza e consegnati al consumatore.
Il regolamento non modifica i requisiti sostanziali di ammissibilità di tali prodotti, ma soltanto il materiale informativo da esporre, sostituendo o integrando i manifesti dell’allegato III del regolamento (CE) n. 206/2009.
Obblighi per gli Stati membri
Gli Stati membri restano tenuti a garantire che nei punti di ingresso nell’Unione siano esposti i manifesti informativi previsti dalla normativa vigente. Con la modifica del 2018, i due nuovi manifesti allegati al regolamento di esecuzione diventano parte dell’allegato III e devono quindi essere utilizzati per informare in modo più efficace i viaggiatori e il pubblico generale.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei manifesti informativi
L’articolo 1 dispone che i due manifesti contenuti nell’allegato del regolamento di esecuzione siano aggiunti all’allegato III del regolamento (CE) n. 206/2009. Si tratta di un intervento di sostituzione/integrazione grafica e informativa volto a migliorare la visibilità delle informazioni per i viaggiatori e per il pubblico in generale.
Finalità della modifica
Dai considerando emerge che i nuovi manifesti sono introdotti per rendere più evidente il messaggio sulle condizioni veterinarie applicabili alle scorte personali di prodotti di origine animale introdotte nell’Unione, in attuazione dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 206/2009.
Entrata in vigore e efficacia
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 15 nov 2018Regolamento (UE) 2018/1785
- Regolamento · 14 nov 2018Regolamento (UE) 2018/1717
- Regolamento · 14 nov 2018Regolamento (UE) 2018/1718
- Regolamento · 14 nov 2018Regolamento (UE) 2018/1719
- Regolamento · 14 nov 2018Regolamento (UE) 2018/1722
- Regolamento · 14 nov 2018Regolamento (UE) 2018/1726
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →