Regolamento (UE) 2018/1717
Regolamento (UE) 2018/1717 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 per quanto riguarda l’ubicazione della sede dell’Autorità bancaria europea (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene in modo puntuale sul regolamento istitutivo dell’Autorità bancaria europea, sostituendo la disposizione sulla sede per stabilirla a Parigi. La modifica è adottata nel contesto del recesso del Regno Unito dall’Unione e mira a garantire la continuità operativa dell’Autorità dopo il trasferimento. Il testo chiarisce che il cambio di sede non altera funzioni, poteri, governance, finanziamento principale né regime del personale dell’EBA. Prevede inoltre un obbligo di relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul rispetto di tali condizioni.
Modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 per fissare a Parigi (Francia) la sede dell’Autorità bancaria europea.
Ambito di applicazione
Si applica all’Autorità bancaria europea (EBA) e, per riflesso, alle istituzioni dell’Unione coinvolte nella sua organizzazione e nel monitoraggio della sede. Rileva nel contesto del recesso del Regno Unito dall’Unione e del trasferimento della sede dell’Autorità dalla precedente ubicazione a Londra a Parigi. Le nuove disposizioni producono effetti dal 30 marzo 2019; il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non incide sui compiti, sui poteri, sulla governance, sul finanziamento principale o sullo status giuridico dell’Autorità e del suo personale.
Regolamento (UE) 2018/1717: ubicazione della sede dell’Autorità bancaria europea
Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 1093/2010 per adeguare l’assetto territoriale dell’Autorità bancaria europea (EBA) al recesso del Regno Unito dall’Unione. La finalità è assicurare il trasferimento della sede in una nuova località dell’Unione, individuata in Parigi, senza alterare la continuità istituzionale e operativa dell’Autorità.
Contesto e motivazioni
Nei considerando si richiama la notifica di recesso del Regno Unito ai sensi dell’articolo 50 TUE e la decisione degli altri Stati membri, riuniti il 20 novembre 2017, di selezionare Parigi come nuova sede dell’EBA. Il regolamento tiene anche conto degli aspetti finanziari connessi al recesso e del principio che i costi del trasferimento siano sostenuti attraverso il bilancio generale dell’Unione. Si sottolinea inoltre la necessità di garantire un trasferimento ordinato, con un accordo sulla sede tra l’Autorità e la Francia e con l’approvazione del progetto immobiliare secondo l’articolo 88 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013, prima dell’insediamento nella nuova sede.
Modifica normativa principale
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1093/2010. La nuova formulazione stabilisce in modo espresso che l’EBA ha sede a Parigi (Francia). La disposizione precisa che la collocazione della sede non deve influire sull’esercizio dei compiti e dei poteri dell’Autorità, sulla sua governance, sull’organizzazione principale o sul finanziamento principale delle attività. Resta possibile, se opportuno, la condivisione con altre agenzie dell’Unione di servizi di supporto amministrativo e di gestione delle infrastrutture non legati alle attività core.
Continuità istituzionale e profili organizzativi
Il regolamento chiarisce che il trasferimento della sede non rimette in discussione la tabella dell’organico adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, né l’applicazione allo staff dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti. Inoltre, il trasferimento non deve incidere sui mandati distinti delle autorità europee di vigilanza né sul loro specifico status giuridico. La possibilità di condividere servizi di supporto tra agenzie è concepita come misura organizzativa accessoria, non idonea a toccare le attività principali dell’Autorità.
Monitoraggio della Commissione
Una previsione specifica impone alla Commissione di riferire al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 marzo 2019 e successivamente ogni dodici mesi sul rispetto del requisito secondo cui la sede non deve interferire con i compiti, i poteri e il funzionamento delle Autorità europee di vigilanza. Si tratta di un meccanismo di controllo politico-istituzionale collegato alla riallocazione della sede.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 30 marzo 2019. Il testo è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Nuova sede dell’Autorità bancaria europea
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1093/2010 stabilendo che l’Autorità ha sede a Parigi (Francia).
Neutralità del trasferimento rispetto alle funzioni dell’Autorità
La nuova ubicazione della sede non incide sull’esercizio dei compiti e dei poteri dell’Autorità, sulla struttura di governance, sul funzionamento dell’organizzazione principale né sul finanziamento principale delle attività; è invece consentita, se del caso, la condivisione con altre agenzie dell’Unione di servizi di supporto amministrativo e di gestione delle infrastrutture non connessi alle attività principali.
Relazione della Commissione sul rispetto dei requisiti
Entro il 30 marzo 2019 e successivamente ogni dodici mesi, la Commissione deve riferire al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al rispetto di tale requisito da parte delle Autorità europee di vigilanza.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 30 marzo 2019.
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