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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04174/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (mandatario)

La controversia

La controversia nasce da un incarico conferito da un soggetto a un altro per individuare un istituto di credito e istruire una richiesta di finanziamento per un importo rilevante, secondo modalità ritenute più idonee alle esigenze del mandante. In primo grado il Tribunale aveva inizialmente emesso ordinanza ex art. 186-ter c.p.c., poi revocata, e aveva infine riconosciuto solo una somma ridotta, ritenendo indeterminata la pattuizione sul tasso di interesse. La Corte d'appello, accogliendo il gravame della parte che chiedeva il compenso, ha invece confermato l'ordinanza favorevole al pagamento integrale di euro 42.000, oltre accessori. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1346, 1418 e 1708 c.c., sostenendo che l'oggetto del mandato fosse nullo per indeterminatezza, perché il contratto non indicava un parametro minimo utile a determinare il tasso di interesse o un range di convenienza; 2) violazione dell'art. 1341 c.c., assumendo la vessatorietà della clausola che imponeva il pagamento del compenso al mandatario anche se il finanziamento non fosse stato ottenuto, clausola che secondo il ricorrente avrebbe richiesto specifica doppia sottoscrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse efficacemente la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte d'appello aveva comunque esaminato e respinto la questione della nullità per indeterminatezza, affermando che dal contratto emergeva un tasso del 5% non superiore ai massimi e che era irrilevante il successivo reperimento di un mutuo al 4%. La censura sulla motivazione è stata ritenuta inammissibile perché non evidenziava un vizio di motivazione apparente, contraddittoria o incomprensibile, ma si risolveva in una critica alla sufficienza della motivazione, non più sindacabile nel giudizio di legittimità. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: il ricorrente non aveva riprodotto il testo della clausola contestata né indicato con precisione a quale categoria dell'art. 1341, comma 2, c.c. la stessa dovesse ricondursi; inoltre la doglianza mescolava in modo non scindibile violazione di legge e vizio motivazionale, senza cogliere adeguatamente la qualificazione della clausola compiuta dal giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi che deducono violazione di legge e vizio di motivazione devono rispettare i limiti del sindacato di legittimità e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 1346 c.c.

    Richiamato per sostenere la nullità del mandato per indeterminatezza dell'oggetto; la Corte rileva che la censura non supera il vaglio di ammissibilità perché non si confronta con l'accertamento di merito.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato per dedurre la nullità del contratto; la nullità, nelle controversie in cui il contratto è elemento costitutivo della domanda, è rilevabile d'ufficio dal giudice, ma nel caso concreto la questione è stata comunque esaminata e respinta dal giudice di merito.

  • art. 1708 c.c.

    Richiamato in relazione al mandato e alla dedotta indeterminatezza del suo oggetto.

  • art. 1341 c.c.

    La clausola contestata è stata ritenuta non specificamente censurata; la parte ricorrente avrebbe dovuto indicare con precisione la fattispecie di clausola vessatoria tra quelle tassativamente previste dal comma 2 e riprodurne il testo.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve essere specifico e contenere la riproduzione o localizzazione degli atti e documenti rilevanti; in difetto, le censure sono inammissibili.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato nel procedimento camerale non partecipato e nella gestione della proposta del relatore.

  • art. 186-ter c.p.c.

    Richiamato solo per descrivere l'ordinanza provvisoria inizialmente emessa e poi revocata nel primo grado.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta l'accertamento dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre una diversa lettura dei fatti o una critica astratta alla motivazione.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio motivazionale è denunciabile solo nei limiti del "minimo costituzionale": non basta contestare la sufficienza della motivazione, occorre dimostrare che essa sia apparente, incomprensibile, irriducibilmente contraddittoria o affetta da affermazioni inconciliabili.
  • La nullità del contratto, quando il contratto è elemento costitutivo della domanda, può essere rilevata d'ufficio dal giudice anche in appello; tuttavia, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, la censura deve comunque misurarsi con l'accertamento compiuto dal giudice di merito.
  • La deduzione di vessatorietà di una clausola contrattuale richiede specificità: il ricorrente deve riprodurre il testo della clausola, indicare la sua collocazione negli atti e chiarire a quale delle ipotesi tassative di cui all'art. 1341, comma 2, c.c. la clausola sia riconducibile.
  • È inammissibile la censura che cumuli in modo non scindibile violazione di legge e vizio di motivazione quando la questione richiede insieme l'interpretazione del contratto e la valutazione della qualificazione giuridica della clausola.
  • Gli oneri di specificità e di autosufficienza del ricorso per cassazione impongono la riproduzione o precisa localizzazione degli atti e documenti su cui il motivo si fonda.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiNullitàBuona fede e correttezzaOnere della prova

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