Cassazione Penale, Sentenza n. 11723/2024 del 20/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma delle condanne per maltrattamenti aggravati (capo 1), atti persecutori aggravati (capo 3) e lesioni (capo 4). I motivi: 1) nullità dei capi di imputazione per omissione delle date di commissione; 2) mancato riconoscimento del rito abbreviato condizionato dopo modifica dell'imputazione; 3) insufficienza probatoria per i maltrattamenti, dedotta dalla presenza solo di un certificato medico e dalla presunta inaffidabilità della persona offesa; 4) grave sottovalutazione di elementi probatori negativi/attenuanti (esiti negativi su utenza telefonica, messaggi affettuosi); 5) errore nell'aver dichiarato la continuazione tra maltrattamenti e atti persecutori nonostante le condotte siano state poste in danno del coniuge.
La decisione
La Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi (primo, secondo, terzo e quarto) per genericità o manifesta infondatezza, confermando la fondatezza della motivazione dei giudici di merito rispetto a: adeguatezza del capo di imputazione nonostante manchi la precisazione puntuale delle date per un reato abituale; carattere probatorio sufficiente della persona offesa se corroborata da elementi convergenti; irrilevanza dei presunti elementi attenuanti non decisivi. Il ricorso risulta parzialmente fondato solo sul quinto motivo: la Corte ha ritenuto che le condotte contestate con capo 3 debbano essere ricondotte alla fattispecie di maltrattamenti (art. 572 c.p.) nella forma aggravata, e non qualificarsi come reato autonomo di atti persecutori. Perciò la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena per i fatti di cui ai capi 1 e 3 e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di L'Aquila per la sola rideterminazione della pena; per il resto le statuizioni di merito sono confermate.
Norme richiamate
art. 429 cod. proc. pen.
Il decreto che dispone il giudizio deve enunciare "in forma chiara e precisa" i fatti addebitati; tuttavia per reati abituali (maltrattamenti) la mancata indicazione puntuale delle singole date non determina necessariamente la nullità se la descrizione complessiva consente un'effettiva difesa.
art. 521 cod. proc. pen.
Regole sulla impugnazione e motivazione della sentenza impugnata; utilizzato per valutare le eccezioni processuali del ricorrente e la loro genericità.
art. 516 cod. proc. pen.
Norma sul rito abbreviato e sue condizioni; la Corte ha ritenuto che la modifica dell'imputazione non abbia determinato i presupposti per consentire il rito abbreviato richiesto.
art. 572 cod. pen.
Disciplina del reato di maltrattamenti in famiglia; la Corte ricorda che si tratta di reato abituale e che le condotte persecutorie post-separazione possono rientrare nella stessa fattispecie quando la persona resta "familiare", determinando la diversa qualificazione del capo 3.
art. 612-bis cod. pen.
Fattispecie degli atti persecutori (stalking); la Corte ha valutato i comportamenti contestati alla luce della distinzione tra stalking e maltrattamenti domestici e ha ritenuto che, nel caso concreto, le condotte debbano essere ricondotte all'art. 572.
artt. 582, 585, 577 cod. pen.
Norme sulle lesioni e sulle aggressioni fisiche; richiamate per descrivere la gravita' e la tipologia delle condotte fisiche verificatesi nell'ambito della relazione.
art. 143 cod. civ.
Obblighi coniugali (reciproco rispetto, assistenza morale e materiale, collaborazione); richiamato per spiegare come, anche dopo la separazione, permangano rapporti e obblighi che possono collocare la persona fra i "familiari" ai fini dell'art. 572.
art. 570 cod. pen.
Richiamato nella discussione sull'ambito soggettivo del reato di maltrattamenti e sulla nozione di "famiglia" e rapporti di convivenza che possono perdurare oltre la separazione.
Convenzione del Consiglio d'Europa (Convenzione di Istanbul) e pronunce costituzionali
Richiami internazionali e costituzionali utilizzati dalla Corte per interpretare il reato di violenza di genere come manifestazione di rapporti di potere e per giustificare la lettura ampia e sistemica delle condotte di maltrattamento familiare.
Massime di principio
- Per i reati abituali (es. maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p.) l'omissione di precise date nel capo di imputazione non comporta automaticamente nullità se la descrizione complessiva dei fatti consente all'imputato una difesa effettiva.
- Le condotte poste in essere nell'ambito di una relazione di coppia e dirette a mantenere rapporti di potere o a ledere la dignità della vittima vanno interpretate nel loro insieme: singoli episodi non sempre possono essere disgiunti quando costituiscono manifestazione di un comportamento abituale.
- La separazione di fatto o giudiziale non esclude automaticamente l'applicabilità dell'art. 572: se le condotte vessatorie proseguono contro l'ex coniuge, esse possono rientrare nella fattispecie dei maltrattamenti domestici anziché in quella autonoma degli atti persecutori.
- La testimonianza della persona offesa può essere sufficiente per la condanna se la sua credibilità e l'attendibilità intrinseca sono adeguatamente motivate e se vi sono elementi convergenti (certificati medici, fotografie, messaggi, testimonianze) che corroborano il racconto.
- La requalificazione del fatto in sede di legittimità comporta la possibilità di annullamento parziale e rinvio esclusivamente per la rideterminazione della pena, senza necessariamente rimettere in discussione l'intera responsabilità accertata in grado di merito.
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