Sentenza n. 1300/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Ischia a fronte dell'istanza di accesso agli atti avanzata da Volino Domenico in data 3.10.2025, a mezzo del portale predisposto dal Comune di Ischia, volta ad ottenere l'accesso alla documentazione relativa alla SCIA per Lavori di ampliamento dei vani finestre con realizzazione di balconata aggettante in cemento armato presentata da Volino Patrizia. PER LA DECLARATORIA DI ACCERTAMENTO del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell'istanza di accesso agli atti presentata in data 3.10.2025, con conseguente ordine all'Amministrazione intimata di esibizione della documentazione richiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Comune di Ischia sull'istanza di accesso alla documentazione relativa a una SCIA per opere edilizie
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Ischia sull'istanza di accesso presentata il 3 ottobre 2025 tramite il portale comunale, avente a oggetto la documentazione relativa alla SCIA presentata per lavori di ampliamento dei vani finestra e realizzazione di una balconata aggettante in cemento armato su un'altra unità immobiliare del medesimo fabbricato. Ha dedotto un interesse diretto, concreto e attuale, derivante dalla propria qualità di proprietario e condomino, in quanto le opere avrebbero potuto ledere la sua posizione giuridica. L'amministrazione ha avviato il procedimento il 4 dicembre 2025 e ha accolto l'istanza il 16 dicembre 2025; la documentazione è stata infine ostesa il 22 gennaio 2026, dopo l'instaurazione del giudizio. Il ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la condanna del Comune alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale. Il Comune ha chiesto la compensazione delle spese, sostenendo che l'avvio del procedimento prima dell'iscrizione a ruolo del ricorso avrebbe fatto venir meno il silenzio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la pretesa ostensiva era stata integralmente soddisfatta in corso di causa. Ha tuttavia regolato le spese secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando quale sarebbe stato l'esito del giudizio in assenza dell'ostensione tardiva. Il ricorso è stato ritenuto palesemente fondato: il termine di trenta giorni previsto dall'art. 25, comma 4, l. n. 241/1990 era scaduto il 2 novembre 2025 senza che l'amministrazione provvedesse, configurando un silenzio-inadempimento illegittimo. L'interesse del ricorrente è stato ritenuto qualificato, concreto e attuale in ragione della proprietà di un'unità immobiliare nello stesso fabbricato e della finalità di tutela della propria posizione giuridica. L'avvio tardivo del procedimento e l'ostensione intervenuta solo dopo l'instaurazione del giudizio non hanno sanato l'illegittimità dell'inerzia pregressa. In applicazione del principio di causalità, il Comune è stato condannato al pagamento di € 1.000,00 di spese, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato. È stata esclusa la compensazione, non sussistendo gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92 c.p.c., richiamato dall'art. 26 c.p.a.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale del ricorrente è stata integralmente soddisfatta.
art. 25, comma 4, l. n. 241/1990
L'istanza di accesso deve essere definita entro trenta giorni; il mancato riscontro entro tale termine configura silenzio-inadempimento illegittimo.
art. 92 c.p.c.
gravi ed eccezionali ragioni
La compensazione delle spese costituisce un'eccezione alla regola della soccombenza e richiede gravi ed eccezionali ragioni.
art. 26 c.p.a.
Richiama la disciplina delle spese del processo, compreso il criterio di cui all'art. 92 c.p.c.
Massime di principio
- La piena soddisfazione della pretesa di accesso nel corso del giudizio comporta la cessazione della materia del contendere, ma non impedisce al giudice di regolare le spese sulla base dell'esito virtuale della controversia.
- Il decorso del termine di trenta giorni previsto per la definizione dell'istanza di accesso determina l'illegittimità del silenzio dell'amministrazione quando non sia intervenuto alcun provvedimento entro tale termine.
- L'avvio tardivo del procedimento di accesso e l'ostensione intervenuta dopo l'instaurazione del giudizio non sanano l'illegittimità dell'inerzia già maturata alla scadenza del termine di legge.
- La qualità di proprietario di un'unità immobiliare ubicata nel medesimo fabbricato interessato da opere edilizie, unita alla finalità di tutela della propria posizione giuridica, integra un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso alla documentazione edilizia.
- Quando l'amministrazione soddisfa tardivamente la pretesa di accesso e il suo comportamento ha reso necessaria l'azione giudiziaria, le spese devono gravare sull'amministrazione in applicazione del principio di causalità; l'adempimento tardivo non giustifica, di per sé, la compensazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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