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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30822/2024 del 02/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego implicito (silenzio-rifiuto) opposto dall’amministrazione a un’istanza di rimborso delle ritenute IRPEF e ILOR versate negli anni d’imposta 1990-1992. Il contribuente aveva invocato il beneficio fiscale previsto per i soggetti colpiti dal sisma del 13-16 dicembre 1990 in Sicilia. La Commissione tributaria regionale aveva accolto la domanda ritenendo spettante il rimborso e tardiva l’eccezione dell’Ufficio sul difetto di residenza in uno dei comuni interessati. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle regole sul divieto di nuove eccezioni in appello nel processo tributario, sostenendo che l’eccezione sul difetto del requisito della residenza non era tardiva ma era una mera difesa proponibile anche in secondo grado; 2) violazione delle norme che disciplinano il beneficio fiscale per il sisma Sicilia, sostenendo che il rimborso non spettava perché il contribuente non aveva la residenza in uno dei comuni individuati dal DPCM del 15 gennaio 1991 e, comunque, svolgeva attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro insediato in quel territorio, situazione non equiparabile a quella dell’esercente una propria attività industriale, commerciale, artigiana o agricola; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancato esame dell’eccezione di possibile duplicazione del rimborso, essendo stato richiesto anche dal sostituto d’imposta.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito rigettando l’originario ricorso del contribuente. Ha inoltre condannato il contribuente alle spese del giudizio di legittimità e compensato le spese dei giudizi di merito, in considerazione del consolidarsi successivo degli orientamenti giurisprudenziali applicati.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La Corte ha ricondotto il primo motivo alla deduzione di un error in procedendo, ritenendolo ammissibile nonostante l’erronea indicazione della norma sostanziale o processuale violata in rubrica.

  • art. 112 c.p.c.

    Censurata come norma formalmente richiamata in modo non corretto; la Corte ha comunque esaminato la questione processuale come errore procedurale dedotto in cassazione.

  • art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    È la norma ritenuta effettivamente pertinente al divieto di nuove eccezioni in appello nel processo tributario, in luogo dell’art. 112 c.p.c.

  • art. 2698 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo, ma la decisione valorizza soprattutto il principio di stretta interpretazione delle agevolazioni fiscali e l’onere del contribuente di provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso.

  • art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002

    Norma invocata dal contribuente per il rimborso delle ritenute subite a seguito del sisma Sicilia.

  • art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014

    La Corte lo interpreta come disposizione agevolativa di stretta interpretazione, applicabile solo ai soggetti che rientrano nei requisiti previsti dalla disciplina richiamata.

  • art. 3 ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21/12/1990

    La Corte afferma che individua i beneficiari delle provvidenze fiscali e non può essere estesa a soggetti che svolgano mera attività lavorativa alle dipendenze altrui.

  • DPCM 15/01/1991

    È il provvedimento che individua i comuni colpiti e in cui deve ricorrere il requisito della residenza per il diritto al rimborso.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    Richiamato per ribadire il divieto di interpretazione estensiva o analogica delle norme agevolative.

  • art. 134 Cost.

    Citato nel secondo motivo tra le norme asseritamente violate, senza assumere nella motivazione della Corte un ruolo autonomo decisivo.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario avente ad oggetto il rigetto di un’istanza di rimborso, il contribuente assume la posizione di attore in senso sostanziale e deve allegare e provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso; le difese dell’Ufficio volte a negare quei fatti o la loro qualificazione non soggiacciono, di regola, alle preclusioni proprie delle eccezioni in senso stretto.
  • Nel processo tributario, la questione relativa alla mancanza di un presupposto del rimborso può essere dedotta per la prima volta anche in appello dall’amministrazione finanziaria quando attiene alla contestazione dei fatti costitutivi della pretesa, e non introduce una eccezione nuova in senso precluso.
  • Le agevolazioni fiscali previste per eventi calamitosi sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate per analogia o in via estensiva a soggetti che non rientrano esattamente nei requisiti stabiliti dalla disciplina.
  • Per il beneficio fiscale relativo al sisma Sicilia, il requisito della residenza in uno dei comuni individuati dal DPCM 15 gennaio 1991 è imprescindibile; in mancanza, il rimborso non spetta.
  • La disciplina agevolativa riferita a chi svolge una propria attività industriale, commerciale, artigiana o agricola in area colpita dal sisma non si estende al lavoratore subordinato che si limiti a collaborare nell’attività altrui, pur se il datore di lavoro abbia sede nel comune interessato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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