Sentenza del 09/03/2016 n. 4595 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava l'inammissibilità del proprio appello, dichiarata dalla Commissione Tributaria Regionale, contro l'avviso di accertamento relativo a IVA, IRPEG e IRAP per l'anno 2000. L'accertamento traeva origine da versamenti ritenuti ingiustificati su due conti correnti personali del presidente della società. In Cassazione la ricorrente sosteneva, da un lato, che il deposito della copia dell'appello presso la Commissione Tributaria Provinciale non fosse soggetto a un termine perentorio e, dall'altro, che la relativa disciplina fosse costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 2, 3 e 24 Cost.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando l'inammissibilità dell'appello. Ha stabilito che, quando l'appello tributario non è notificato tramite ufficiale giudiziario, la copia dell'atto deve essere depositata presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale entro il termine perentorio di trenta giorni previsto per la costituzione in giudizio dell'appellante. Il deposito tardivo non sana l'irregolarità. La questione di costituzionalità è stata ritenuta infondata, anche alla luce della precedente giurisprudenza costituzionale. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 3.900 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2
Il deposito in copia presso la segreteria della commissione che ha emesso la sentenza impugnata è prescritto a pena d'inammissibilità dell'appello.
Se l'appello non è notificato tramite ufficiale giudiziario, l'appellante deve depositarne una copia presso la Commissione Tributaria Provinciale che ha emesso la sentenza impugnata. Tale adempimento è necessario per il perfezionamento dell'impugnazione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, commi 1 e 3
Il ricorso deve essere depositato presso la segreteria della commissione entro trenta giorni dalla proposizione.
Il termine di trenta giorni previsto per la costituzione in giudizio dell'appellante si applica anche al deposito della copia dell'appello presso la Commissione Tributaria Provinciale. Si tratta di un termine perentorio, la cui inosservanza comporta l'inammissibilità dell'appello.
Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 2, 3 e 24
La Corte ha escluso che la disciplina sul deposito della copia dell'appello violi i principi di tutela dei diritti inviolabili, uguaglianza e diritto di difesa, ritenendo il termine perentorio ricavabile coerentemente dal sistema processuale tributario.
Corte costituzionale, sentenza n. 321 del 2009 e ordinanza n. 141 del 2011
Un termine perentorio per il deposito della copia dell'appello nella segreteria della Commissione tributaria provinciale è sicuramente ricavabile, in via interpretativa, dal complesso delle norme in materia di impugnazione davanti alle commissioni tributarie.
La giurisprudenza costituzionale ha confermato che il termine per il deposito coincide con quello previsto per la costituzione in giudizio dell'appellante, ossia trenta giorni dalla proposizione dell'appello.
Massime di principio
- Nel processo tributario, gli adempimenti formali richiesti per la proposizione dell'appello devono essere eseguiti entro i termini previsti per la costituzione in giudizio; non è normalmente possibile sanarli depositando tardivamente l'atto.
- Quando la legge collega espressamente un adempimento all'inammissibilità dell'impugnazione, il rispetto del termine deve essere verificato con particolare rigore.
- Il deposito della copia dell'appello presso il giudice che ha emesso la sentenza e il deposito dell'originale presso il giudice d'appello sono adempimenti distinti e, quando richiesti, devono essere entrambi tempestivi.
- La costituzione successiva della controparte non elimina automaticamente l'inammissibilità derivante dal mancato o tardivo deposito di un atto processuale imposto dalla legge.
- Prima di proporre un appello tributario è necessario verificare modalità di notifica, ufficio presso cui depositare gli atti e termine di trenta giorni per la costituzione, poiché l'inosservanza può impedire l'esame del merito.
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