Cassazione Penale, Sentenza n. 10939/2022 del 25/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione in sede di esecuzione con riferimento a sentenze per reati di truffa (due sentenze del Tribunale di Ferrara e una del Tribunale di Ravenna). Il Tribunale di Ravenna aveva rigettato l'istanza ritenendo che, pur sussistendo contiguità temporale e omogeneità dei reati, non emergesse una programmazione unitaria originaria, richiedendo alla difesa ulteriori elementi a prova della programmazione e affermando che le peculiari modalità di ciascun fatto dimostravano autonome delibazioni volitive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Ravenna in composizione monocratica diversa. La Corte ha rilevato: a) che il giudice dell'esecuzione si era pronunciato su un oggetto non richiesto (una delle sentenze menzionate nell'istanza non era stata posta in continuazione), violando il principio della domanda; b) che, nonostante il riconoscimento di indicatori sintomatici della continuazione (omogeneità dei reati e contiguità spazio-temporale), il rigetto era motivato in modo apparente e generico, con riferimento a inesposte e non descritte "peculiarità della condotta" e senza indicare elementi fattuali concreti tratti dalle sentenze esaminate tali da escludere la programmazione unitaria. Per tali carenze la sentenza è stata annullata e il procedimento rimandato per una nuova decisione motivata.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
norma procedurale che disciplina l'istanza di applicazione della continuazione in sede di esecuzione; impone al giudice di verificare i requisiti per riconoscere la continuazione
art. 666 cod. proc. pen.
richiamato per il principio della domanda: il giudice non può decidere su questioni o estendere la decisione oltre quanto richiesto dall'istanza
Sezioni Unite, n. 28659 del 18/5/2017 (Gargiulo)
giurisprudenza che individua gli indicatori necessari per il riconoscimento della continuazione: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità di condotta, sistematicità, abitudini programmate di vita e la programmazione dei reati successivi già all'epoca del primo reato
Sez. 1, n. 46405 del 17/10/2012 (Pariota)
principio secondo cui il giudice dell'esecuzione non può pronunciarsi oltre la domanda formulata dalle parti
Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018 (Bencivenga)
richiama la ripartizione dell'onere di allegazione: il richiedente deve indicare gli elementi sintomatici della continuazione, ma il giudice deve motivare concretamente se ritiene tali elementi insufficienti
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione in sede di esecuzione è necessario allegare e, se possibile, documentare indicatori concreti: omogeneità del bene giuridico tutelato, contiguità spazio-temporale, analogie nelle modalità, sistematicità e segni di una programmazione originaria dei reati.
- Il giudice dell'esecuzione non può negare la continuazione con motivazioni generiche: deve indicare elementi fattuali specifici e tratti dalle sentenze o dagli atti che giustifichino il contrasto con l'ipotesi di programmazione unitaria.
- Il giudice non può decidere su oggetti non richiesti dall'istante (principio della domanda): l'estensione della decisione a fatti non domandati costituisce vizio procedurale.
- Se il giudice riconosce la presenza di indicatori favorevoli alla continuazione ma li ritiene comunque insufficienti, deve fornire una motivazione esplicita e circostanziata sulle ragioni di tale valutazione; altrimenti la decisione è vulnerabile in sede di impugnazione.
- In presenza di carenze motivazionali o di decisioni su oggetti non richiesti, il rimedio tende all'annullamento con rinvio per nuovo giudizio, anche a diverso giudice, affinché siano colmate le lacune e rese valutazioni motivatamente fondate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 10731/2022 del 25/03/2022
- Sentenza penale · 25 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 10732/2022 del 25/03/2022
- Sentenza penale · 25 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 10736/2022 del 25/03/2022
- Sentenza penale · 25 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 10739/2022 del 25/03/2022
- Sentenza penale · 25 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 10742/2022 del 25/03/2022
- Sentenza penale · 25 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 10743/2022 del 25/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →