Ordinanza n. 372/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - quanto al ricorso introduttivo: A) del Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata - Ufficio I - Affari Generali e personale della scuola - del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con prot. m_pi.AOODRBA. REGISTRO DECRETI AOODRBA.U.0000106.13-05-2025, recante approvazione della graduatoria di merito dei vincitori del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado per la classe di concorso A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE per le Regioni Basilicata e Campania, limitatamente alla parte in cui è lesiva per il ricorrente; B) della graduatoria di merito - allegata al decreto impugnato sub A) - nella parte in cui non ha ricompreso tra i vincitori anche il ricorrente e, comunque, limitatamente alla parte in cui dichiara vincitori gli ultimi sei concorrenti inseriti nella graduatoria; C) di tutte le attività e di tutti gli altri atti - verbali, attestazioni, documenti, registrazioni, annotazioni - comunque prodotti e formati dalla Commissione giudicatrice del suddetto concorso, sconosciuti al ricorrente, limitatamente alla parte in cui sono lesivi per lo stesso; D) nella parte in cui è lesiva per il ricorrente - della nota con prot. m_pi.AOODRBA. REGISTRO UFFICIALE.U.0005609.16-06-2025 del Ministero dell'istruzione e del merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata - Ufficio I - Affari Generali e personale della scuola, recante accoglimento solo parziale dell'istanza di accesso presentata dal ricorrente; E) nella parte in cui è lesivo per il ricorrente - dell'Avviso n. 6800 del 26.8.2024 del Ministero dell'istruzione e del merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata - Ufficio I - Affari Generali e personale della scuola, conosciuto solo a seguito della comunicazione del provvedimento impugnato sub E); F) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente, NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO del diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio conseguito nelle prove di concorso e di tutti i titoli erroneamente non attribuiti dall'amministrazione; di essere dichiarato vincitore del concorso sopra indicato e di essere assunto in servizio presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito PER LA CONSEGUENTE CONDANNA delle Amministrazioni resistenti all'assunzione del Dott. Carleo. - quanto ai motivi aggiunti depositati il 22 dicembre 2025: A) del Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata – Ufficio I – Affari Generali e personale della scuola - del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con prot. m_pi.AOODRBA. REGISTRO DECRETI AOODRBA.U.0000106.13-05-2025, recante approvazione della graduatoria di merito dei vincitori del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado per la classe di concorso A050 - SCIEN-ZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE per le Regioni Basilicata e Campania, nella parte in cui ha riconosciuto i titoli di riserva, ai candi-dati Mary Delli Carpini e Sara Elia, per aver prestato il servizio civile; B) della graduatoria di merito – allegata al decreto impugnato sub A) – nella parte in cui non ha ricompreso tra i vincitori anche il ricorrente e, comunque, limitatamente alla parte in cui sono stati inseriti e dichiarati vincitori i candidati Mary Delli Carpini e Sara Elia, a fronte dell’illegittima attribuzione della riserva; C) dei verbali e delle schede di valutazione nella parte in cui la Commissione giudicatrice del con-corso ha riconosciuto ai candidati Mary Delli Carpini e Sara Elia il titolo di riserva per aver prestato il servizio civile, attribuendo loro il relativo punteggio; D) di tutte le attività e di tutti gli altri atti – verbali, attestazioni, documenti, registrazioni, annotazioni e schede di valutazione – comunque prodotti e formati dalla Commissione giudicatrice del suddetto concorso, sconosciuti al ricorrente, nella parte in cui hanno attribuito ai candidati Delli Carpini ed Elia la riserva per aver svolto il servizio civile;); E) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente, NONCHE’ PER L’ACCERTAMENTO del diritto del ricorrente ad essere inserito nella graduatoria definitiva e dichiarato vincitore, per effetto dell’esclusione, tra i riservisti, dei candidati Delli Carpini ed Elia; E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA delle Amministrazioni resistenti all’assunzione del Dott. Alfonso Carleo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria di merito dei vincitori del concorso per la classe A050, nella parte in cui non ha incluso il ricorrente e ha incluso candidati con punteggio inferiore, nonché gli atti della procedura e il parziale diniego di accesso
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, candidato per le Regioni Campania e Basilicata, deduceva di avere conseguito il punteggio complessivo di 218,00, dato dalla somma dei punteggi della prova scritta, orale e pratica, e di essere titolare di un titolo di preferenza dichiarato nella domanda di partecipazione. Contestava l'approvazione della graduatoria nella parte in cui erano stati dichiarati vincitori concorrenti con punteggio inferiore, chiedendo il riconoscimento del punteggio e dei titoli asseritamente non valutati, l'inserimento tra i vincitori e l'assunzione. A seguito dell'istruttoria disposta dal Tribunale, l'Amministrazione depositava la documentazione relativa ai titoli di preferenza e riserva dei candidati collocati in posizione utile. Con motivi aggiunti il ricorrente circoscriveva la contestazione alle posizioni di due candidate, alle quali era stata riconosciuta una riserva per avere svolto il servizio civile, sostenendo che tale riconoscimento fosse illegittimo e che, per effetto della loro esclusione, egli dovesse essere dichiarato vincitore.
La decisione
Il Tribunale ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Ha ritenuto decisivo che le due candidate contestate avessero svolto e completato il Servizio Civile Universale, conseguendo i relativi attestati dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2017, ma secondo le modalità previste dalla disciplina previgente del servizio civile nazionale, in forza della disciplina transitoria dell'art. 26 del medesimo decreto legislativo. Poiché la relazione dell'Amministrazione aveva documentato tale circostanza e il ricorrente non l'aveva contestata nella memoria successiva, non è stata ritenuta prima facie fondata la censura relativa all'illegittima attribuzione della riserva. La sospensione degli atti impugnati è stata quindi negata. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della novità e peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata secondo il requisito del fumus boni iuris; il Tribunale lo ha ritenuto insussistente e ha respinto la richiesta di sospensione.
art. 5, comma 3, lett. d), d.P.R. n. 487/1994
Il ricorrente aveva richiamato il titolo di preferenza previsto dalla disposizione, dichiarato nella domanda di partecipazione; l'ordinanza non ne definisce ulteriormente la portata.
d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40
Il decreto legislativo disciplina il Servizio Civile Universale e, secondo la valutazione cautelare, consente di considerare rilevante il servizio svolto dalle candidate secondo la disciplina transitoria.
art. 26 d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40
con le modalità previste dalla previgente normativa in materia di servizio civile nazionale
La disciplina transitoria è stata interpretata nel senso che il servizio civile universale svolto e completato dopo l'entrata in vigore del decreto, secondo le modalità previste dalla normativa previgente, poteva fondare il riconoscimento della riserva contestata.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di una graduatoria concorsuale richiede una plausibile dimostrazione del fumus boni iuris della censura; la mancata contestazione specifica, da parte del ricorrente, delle risultanze documentali prodotte dall'Amministrazione può concorrere a escludere tale requisito.
- La disciplina transitoria dell'art. 26 d.lgs. n. 40/2017 consente di considerare, ai fini previsti dalla normativa concorsuale, il servizio civile svolto e completato dopo l'entrata in vigore del decreto secondo le modalità della previgente disciplina del servizio civile nazionale, ove ne ricorrano i presupposti documentali.
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