Sentenza n. 679/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento: - del decreto adottato in data -OMISSIS- dal Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia, notificato in data-OMISSIS-, con il quale è stata negata al ricorrente la causa di servizio in riferimento ai postumi conseguenti al sinistro in itinere occorsogli in data -OMISSIS- (che gli avrebbe causato distorsione del rachide cervicale e “disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso misti”); - del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all’adunanza n. -OMISSIS-, che ha escluso il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in favore del ricorrente, stante la colpa grave nella causazione del sinistro per cui è causa;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per postumi di un sinistro stradale in itinere, fondato sul parere del Comitato di verifica per le cause di servizio
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e il presupposto parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, con i quali era stato negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dei postumi derivanti da un sinistro stradale in itinere, consistenti nella distorsione del rachide cervicale e nel disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti. Con un unico motivo ha dedotto, anzitutto, la violazione dell'art. 58 d.P.R. n. 686/1957, sostenendo che l'Amministrazione avesse applicato erroneamente la nozione di dolo e colpa grave. Secondo il ricorrente, egli avrebbe effettuato un regolare sorpasso a sinistra, mentre il veicolo sorpassato avrebbe svoltato repentinamente a sinistra, sicché non sarebbe stata dimostrata una sua colpa esclusiva o prevalente. Ha inoltre dedotto difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto ed erroneità della motivazione, sostenendo che l'Amministrazione non avrebbe adeguatamente approfondito il nesso causale tra il sinistro e i postumi lamentati. Il diniego risultava fondato su due autonome ragioni: la colpa grave del ricorrente nella causazione dell'incidente e la mancanza di prova del nesso eziologico tra evento e sintomi.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha precisato che la controversia riguardava prevalentemente il parere del Comitato di verifica, obbligatorio e vincolante per l'Amministrazione, mentre il decreto finale si limitava a recepirne per relationem la motivazione. Trattandosi di un atto plurimotivato, era sufficiente accertare la legittimità di una sola delle ragioni autonome poste a fondamento del diniego per respingere l'intero ricorso, con assorbimento delle censure relative all'altra ragione. Il Collegio ha ritenuto legittima la valutazione del Comitato sulla grave imprudenza del ricorrente. Dal verbale relativo alla dinamica del sinistro risultava che il dipendente aveva oltrepassato la striscia longitudinale continua di mezzeria, portandosi nella corsia opposta, mentre uno dei veicoli che intendeva sorpassare svoltava regolarmente a sinistra. Il sorpasso, effettuato su una strada a doppio senso con linea continua, era pertanto vietato e denotava una condotta di guida imprudente, idonea a integrare la colpa grave; inoltre, la contravvenzione era stata elevata soltanto al ricorrente. Secondo il TAR, la dipendenza da causa di servizio non può essere riconosciuta quando il sinistro sia imputabile al dipendente, mentre può sussistere quando l'evento derivi da fattori esterni imprevedibili o non dominabili dall'infortunato. L'istruttoria e la motivazione dell'Amministrazione sono state ritenute complete e corrette, sicché il diniego era legittimo senza necessità di esaminare la censura relativa al nesso eziologico. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 58 d.P.R. n. 686/1957
La dipendenza da causa di servizio non è riconoscibile quando il sinistro sia imputabile al dipendente per dolo o colpa grave; la colpa grave può essere ravvisata nella violazione consapevole delle regole di circolazione mediante un sorpasso vietato dalla striscia longitudinale continua.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base dello svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per un infortunio in itinere, il beneficio non può essere riconosciuto quando il sinistro sia imputabile al dipendente per una condotta connotata da colpa grave; può invece essere riconosciuto quando l'evento sia conseguenza di fattori esterni imprevedibili o non dominabili dall'infortunato.
- La violazione del divieto di sorpasso derivante dall'oltrepassamento di una striscia longitudinale continua, ove risulti causalmente collegata al sinistro, può integrare una condotta di grave imprudenza idonea a escludere la dipendenza da causa di servizio.
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più ragioni autonome, il giudice può respingere il ricorso sulla base della legittimità di una sola di esse, assorbendo le censure rivolte contro le altre, perché l'eventuale illegittimità delle restanti motivazioni non determinerebbe comunque l'annullamento dell'atto.
- Se il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio è obbligatorio e vincolante, il provvedimento finale dell'Amministrazione che lo recepisca per relationem è legittimamente motivato quando il parere contenga una motivazione completa e coerente sui presupposti del diniego.
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