Sentenza n. 976/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Trasferimento dell’accreditamento istituzionale di un operatore sanitario dalla provincia di Agrigento alla provincia di Enna, relativa convenzione e rideterminazione del periodo di efficacia del contratto ponte, nonché successivi atti di autorizzazione, cessione del ramo d’azienda e voltura dell’accreditamento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, che al momento della proposizione del ricorso gestiva il servizio di cure domiciliari in provincia di Enna sulla base di un contratto ponte, ha impugnato il trasferimento dell’accreditamento istituzionale disposto in favore di altro operatore, la convenzione stipulata con quest’ultimo e la conseguente rideterminazione della durata del proprio contratto. Ha dedotto la violazione della disciplina regionale sull’autorizzazione e sull’accreditamento delle strutture sanitarie, sostenendo che il trasferimento territoriale dell’accreditamento avrebbe richiesto il rinnovo e la verifica della permanenza dei requisiti; la violazione del d.lgs. n. 502/1992, della legge n. 135/2012 e dei decreti assessoriali regionali; il difetto dei presupposti per l’avveramento della condizione risolutiva del contratto ponte; il difetto assoluto di motivazione e di istruttoria; irrazionalità, illogicità, contraddittorietà, sviamento e disparità di trattamento; nonché la lesione del legittimo affidamento, della buona fede e della leale collaborazione. Con il primo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato l’autorizzazione sanitaria rilasciata a una società subentrante. Con il secondo ha impugnato la presa d’atto della cessione di ramo d’azienda e la voltura dell’accreditamento istituzionale. Le amministrazioni hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di interesse e di giurisdizione; la controinteressata ha dedotto anche l’improcedibilità e l’infondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia non riguardasse soltanto l’esecuzione del contratto ponte, ma contestasse principalmente l’esercizio del potere amministrativo di accreditamento e la legittimità dell’accreditamento rilasciato al diverso operatore. Ha tuttavia accolto l’eccezione di carenza di interesse e dichiarato inammissibile il ricorso principale, con effetto anche sui motivi aggiunti. L’azione di annullamento richiede la sussistenza, al momento della proposizione e fino alla decisione, della legittimazione a ricorrere, dell’interesse ad agire e della legittimazione processuale. Alla data di notifica del ricorso la ricorrente non era titolare di una posizione qualificata idonea a contestare l’accreditamento di altro operatore: disponeva soltanto di un contratto ponte, temporaneo e precario, destinato a cessare con l’attivazione del nuovo sistema e soggetto a condizione risolutiva. Essa non era quindi concorrente nel mercato regolato dall’accreditamento, ma mero fornitore uscente. L’accreditamento per la provincia di Enna è stato ottenuto solo successivamente, con provvedimento del 25 marzo 2025, quasi cinque mesi dopo l’instaurazione del giudizio; tale sopravvenienza non può sanare la carenza di interesse originaria. La declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo ha travolto anche i motivi aggiunti, quali conseguenza oggettiva del ricorso principale. Spese integralmente compensate per la definizione in rito e la peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
L’interesse ad agire deve sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere fino alla decisione.
art. 116, comma 2, c.p.a.
Il giudizio separato in materia di accesso civico generalizzato promosso dalla ricorrente è stato dichiarato improcedibile; il provvedimento non costituisce però la ragione decisiva della definizione del giudizio principale.
art. 76, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 36/2023
È richiamato quale base normativa della procedura per la stipula del contratto ponte, la cui natura temporanea e precaria ha inciso sulla valutazione dell’interesse a ricorrere.
art. 1, comma 3, l. n. 135/2012
È stato invocato dalla ricorrente in relazione all’affidamento diretto urgente e alla condizione risolutiva del contratto, ma non è stato esaminato nel merito per l’inammissibilità del ricorso.
artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992
Sono richiamati quali disposizioni della disciplina dell’autorizzazione, dell’accreditamento istituzionale e dei rapporti con il servizio sanitario, ma le relative censure non sono state esaminate nel merito.
art. 6, comma 8, lett. c), D.A. Regione Siciliana n. 741/2023
La ricorrente lo ha indicato quale fondamento dell’obbligo di rinnovo e verifica della permanenza dei requisiti in caso di trasferimento dell’accreditamento; il TAR non ha deciso tale questione sostanziale.
art. 97 Cost.
È stato richiamato nei motivi aggiunti in relazione ai principi di legalità, imparzialità, buon andamento e proporzionalità, senza esame di merito.
Adunanza plenaria Consiglio di Stato n. 9/2014
È richiamata per la distinzione tra titolo o legittimazione a ricorrere, interesse ad agire e legitimatio ad causam, quali condizioni dell’azione di annullamento.
Massime di principio
- L’azione di annullamento amministrativo è ammissibile solo se risultano sussistenti, al momento della proposizione e fino alla decisione, la legittimazione a ricorrere derivante da una posizione giuridica qualificata, l’interesse concreto e attuale ad agire e la legittimazione processuale delle parti.
- Il titolare di un rapporto contrattuale ponte, temporaneo e precario, che non disponga dell’accreditamento istituzionale richiesto per operare nel mercato sanitario regolato, non assume per ciò solo la posizione qualificata di concorrente legittimato a impugnare l’accreditamento rilasciato a un altro operatore.
- La sopravvenuta acquisizione, nel corso del giudizio, del requisito o della posizione amministrativa necessaria per competere nel mercato regolato non sana la carenza originaria di interesse a ricorrere esistente al momento della proposizione dell’impugnazione.
- Quando la controversia censura direttamente l’esercizio del potere amministrativo di accreditamento e la legittimità dell’accreditamento rilasciato a un diverso operatore, essa rientra nella giurisdizione amministrativa anche se gli atti impugnati incidono indirettamente sulla durata o sull’esecuzione di un contratto pubblico o di un contratto ponte.
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