Cassazione Penale, Sentenza n. 2911/2025 del 23/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiese di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento di prevenzione, nel quale era terza interessata e nell'ambito del quale era stata disposta la confisca di beni a lei intestati. Il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta. La difesa denunciò violazione degli artt. 24 Cost., 43 d. att. cod. proc. pen., 116 cod. proc. pen., nonché degli artt. 7 d.lgs. 6/9/2011 n.159 e 666 cod. proc. pen.; ha poi sostenuto che il provvedimento fosse "abnorme" perche minerebbe il diritto di difesa, determinerebbe la stasi del procedimento e avrebbe un effetto preclusivo rispetto a future istanze analoghe.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento di diniego non rientri tra quelli impugnabili ai sensi dell'art. 586, comma 1, cod. proc. pen. e che la categoria dell'abnormità non ricorra: il provvedimento del giudice rientra nei poteri di valutazione ex art. 116 cod. proc. pen. anche dopo la definizione del procedimento e non è estraneo all'ordinamento. Non sussiste neppure la stasi processuale, atteso che il procedimento di prevenzione è concluso e l'interesse all'accesso riguarda l'eventuale azione successiva (es. istanza di revoca della confisca). La Corte ha disposto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma fissata in euro tremila (ex art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art. 586, comma 1, cod. proc. pen.
art. 586, comma 1, cod. proc. pen.
Principio di tassatività delle impugnazioni: il provvedimento impugnato non rientra tra quelli impugnabili in Cassazione, per mancanza di previsione normativa esplicita.
art. 116 cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice il potere di valutare le richieste di accesso agli atti; la Corte ha ritenuto che tale potere permane anche dopo la definizione del procedimento e giustifica il rigetto del lodo impugnato.
art. 43 d. att. cod. proc. pen.
art. 43 d. att. cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa come presunto presupposto dell'accesso; la Corte non ha ritenuto necessario decidere nel merito sull'applicabilità della norma dato che il vizio di impugnabilità ostacola comunque il ricorso.
art. 111 Cost.
La Corte ha verificato che il provvedimento non appartiene alle categorie di atti richiamate dall'art. 111 Cost. che giustificherebbero la cassazione, confermando la non impugnabilità in Cassazione.
art. 24 Cost.; art. 7 d.lgs. 6/9/2011 n.159; art. 666 cod. proc. pen.
art. 24 Cost.; art. 7 d.lgs. 6/9/2011 n.159; art. 666 cod. proc. pen.
Norme invocate dalla difesa per affermare il diritto di conoscenza degli atti e la tutela del diritto di difesa; la Corte ha registrato le doglianze ma ha ritenuto che l'inammissibilità del ricorso per Cassazione non consenta l'accoglimento del motivo secondo la categoria dell'abnormità.
art. 616 cod. proc. pen.
Base normativa per la condanna alle spese e per il versamento alla Cassa delle ammende a carico della ricorrente, in ragione dell'evidente inammissibilità e dei profili di colpa nell'impugnazione.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite su "provvedimento abnorme" (es. Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009)
Sez. U, n. 25957/2009 e altre pronunce richiamate
Definizione e limiti della categoria dell'abnormità: l'abnormità sussiste solo per provvedimenti radicalmente estranei all'ordinamento o che determinino la stasi del processo; il semplice vizio o illegittimità non è di per sé sufficiente.
Massime di principio
- Il diniego di accesso agli atti di un procedimento di prevenzione già definito tende a non essere impugnabile in Cassazione per difetto di previsione normativa specifica (art. 586 c.1 c.p.p.).
- La categoria dell'"abnormità" è molto restrittiva: occorrono anomalie tali da porre il provvedimento fuori dal perimetro dell'ordinamento o da determinare la stasi processuale; un vizio di legittimità non basta.
- Il giudice ha discrezionalità nel valutare le istanze di accesso anche dopo la chiusura del procedimento (art. 116 c.p.p.); il rigetto può essere legittimo se motivato sulla base dei presupposti normativi.
- Se l'interesse all'accesso riguarda l'avvio di un successivo procedimento (es. richiesta di revoca della confisca o incidente di esecuzione), l'istanza di visione degli atti non si inserisce in una fase processuale ancora in corso e la via giusta può essere l'azione autonoma volta a ottenere la revoca o la tutela successiva.
- AttenersI alla correttezza procedurale: prima di proporre un ricorso in Cassazione su questioni di accesso agli atti, valutare se esistono rimedi impugnatori specifici o altri strumenti processuali; ricorsi manifestamente inammissibili possono comportare condanne a spese e ammende (art. 616 c.p.p.).
- In casi analoghi, documentare con precisione l'interesse concreto e i presupposti normativi dell'istanza di accesso e non confondere l'illegittimità dell'atto con i requisiti stringenti richiesti per qualificare un provvedimento come abnorme.
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