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Sentenza

Sentenza n. 1119/2026 - Milano, Sezione 5

per l’annullamento previa sospensiva dell’Ordinanza Area Gestione Territorio - Registro di Area n. 29 del 15.10.2025 e atti successivi.

Giustizia amministrativa202600183

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale che intimava la dismissione di uno scarico non autorizzato di acque reflue domestiche e il ripristino dei luoghi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale deducendo, tra l’altro, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, erronea individuazione del mappale e dei soggetti responsabili, violazione del contraddittorio procedimentale, mancata verifica della riconducibilità dello scarico ai ricorrenti e della natura delle acque, violazione degli artt. 101 e 124 d.lgs. 152/2006, omessa considerazione del fatto che l’immobile era stato dato in comodato a una terza persona, preesistenza ultracinquantennale dell’impianto, nonché mancata valutazione di un progetto già presentato per la completa sostituzione dell’impianto fognario. Il Comune aveva avviato il procedimento e svolto il sopralluogo nei confronti dei proprietari del terreno interessato dallo scarico, diversi dagli odierni ricorrenti, ai quali era stata successivamente notificata l’ordinanza. I ricorrenti hanno quindi lamentato la mancata instaurazione del contraddittorio nei loro confronti prima dell’adozione dell’atto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha annullato l’ordinanza. Ha ritenuto fondato e assorbente il motivo relativo alla violazione del contraddittorio procedimentale. L’avviso di avvio era stato notificato a soggetti diversi dai destinatari dell’ordinanza, mentre i ricorrenti, ai quali era stata imputata la violazione e imposto il ripristino, non erano stati coinvolti nel procedimento. Il Collegio ha applicato l’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, ritenuto norma speciale rispetto all’art. 7 l. 241/1990, che impone l’accertamento della responsabilità in contraddittorio con i soggetti interessati. Ha escluso anche l’applicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, poiché non era palese né era stato dimostrato dall’amministrazione che il contenuto dell’ordinanza non avrebbe potuto essere diverso: i ricorrenti avrebbero potuto rappresentare circostanze rilevanti, tra cui la presentazione di un progetto tecnico per la dismissione e sostituzione dell’impianto. Le ragioni d’urgenza non sono state ritenute idonee a giustificare l’omissione, considerato che l’amministrazione conosceva la situazione almeno dall’ottobre 2024. Le ulteriori censure sono state assorbite. Il Comune è stato condannato al pagamento di € 1.500,00 complessivi, oltre accessori, mentre le spese nei confronti della Provincia sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, anche quando le parti costituite non compaiono alla camera di consiglio, purché siano state sentite o abbiano avuto l’avviso della possibile definizione immediata.

  • art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006

    Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

    La disposizione, qualificata come speciale rispetto all’art. 7 l. 241/1990, impone che l’accertamento della responsabilità e la preventiva partecipazione siano svolti in contraddittorio con tutti i soggetti potenzialmente destinatari dell’ordinanza.

  • art. 7 l. 241/1990

    Impone la comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, salvo specifiche ragioni impeditive.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

    La sanatoria del vizio partecipativo non opera quando non sia palese, né dimostrato dall’amministrazione, che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso; la possibilità per gli interessati di apportare elementi potenzialmente decisivi esclude tale presupposto.

  • artt. 101 e 124 d.lgs. 152/2006

    Sono stati invocati dai ricorrenti con riferimento alla disciplina degli scarichi e alla necessità di verificare tecnicamente la natura e la riconducibilità dello scarico, ma le relative censure non sono state esaminate per l’assorbimento determinato dall’accoglimento del vizio partecipativo.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento impone la rimozione di rifiuti o il ripristino dei luoghi ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, l’amministrazione deve instaurare il contraddittorio preventivo con tutti i soggetti potenzialmente destinatari dell’ordinanza e accertarne in contraddittorio la responsabilità a titolo di dolo o colpa.
  • La comunicazione di avvio del procedimento notificata a soggetti diversi da quelli ai quali viene successivamente imputata la violazione e imposto il ripristino non soddisfa l’obbligo partecipativo previsto dall’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006.
  • La violazione del contraddittorio procedimentale non è sanabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 quando gli interessati avrebbero potuto rappresentare circostanze potenzialmente idonee a incidere sul contenuto dell’ordinanza e l’amministrazione non dimostri che l’esito sarebbe stato necessariamente identico.
  • Le ragioni d’urgenza non giustificano l’omissione del contraddittorio quando l’amministrazione conosceva la situazione da tempo sufficiente per coinvolgere preventivamente i soggetti interessati.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiPartecipazione al procedimento
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaVizi formali non invalidantiDifetto di motivazione

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