Cassazione Civile, Ordinanza n. 14744/2024 del 27/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione dell’indennità di espropriazione dovuta per un terreno di proprietà dei ricorrenti, ubicato nel territorio comunale di Trento e destinato urbanisticamente a servizi e attrezzature di interesse generale. Dopo una precedente cassazione con rinvio, la Corte d’appello di Trento, all’esito di nuova consulenza tecnica, ha liquidato un’indennità inferiore a quella originariamente riconosciuta e ha ordinato la restituzione delle somme percepite in eccedenza. Con l’unico motivo di ricorso, i proprietari denunciano violazione dell’art. 14 della legge provinciale trentina n. 6 del 1993 e dell’art. 3 del regolamento provinciale n. 24-26 del 2009, sostenendo che il consulente e la Corte di rinvio avrebbero applicato in modo errato i criteri legali di stima: in particolare, avrebbero attribuito un peso eccessivo alla destinazione urbanistica dei terreni circostanti, arrivando a una media tra valore residenziale e valore agricolo, invece di considerare contestualmente e correttamente tutti i parametri indicati dalla legge. I ricorrenti sostengono altresì che la sentenza rescindente della Cassazione non consentiva di sostituire al criterio di stima legale un metodo di mediazione tra segmenti di mercato eterogenei.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha chiarito che la propria precedente sentenza n. 8898/2017 aveva imposto l’applicazione contestuale dei tre criteri previsti dall’art. 14 della legge provinciale trentina n. 6 del 1993 per la determinazione del valore venale delle aree destinate a servizi e attrezzature di interesse generale: caratteristiche del terreno, inserimento nel tessuto urbanistico e destinazione urbanistica dei terreni circostanti. La decisione impugnata, secondo la Corte, non si è discostata da tale principio. In particolare, la doglianza dei ricorrenti mirava in sostanza a rimettere in discussione il peso attribuito ai criteri di legge e, soprattutto, la tecnica estimativa adottata dal consulente, ma senza dimostrare una violazione del dictum rescindente. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Trento, disponendo inoltre, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, il presupposto per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
Il motivo è stato formulato come denuncia di violazione di legge, ma è stato ritenuto infondato perché la sentenza di merito non ha violato la regola di diritto già enunciata dalla Cassazione.
art. 14 della legge prov. Trento 19.2.1993 n. 6
Per le aree destinate a servizi e attrezzature di interesse generale, il valore venale deve essere determinato tenendo conto congiuntamente di tre criteri: caratteristiche dei terreni, inserimento nel tessuto urbanistico e destinazione urbanistica dei terreni circostanti.
art. 3 del d.P.P. 26.10.2009 n. 24-26
Il regolamento attuativo è stato ritenuto meramente ribaditivo del criterio legale fissato dalla legge provinciale, senza introdurre una diversa regola di giudizio.
art. 42 Cost.
Il primo criterio estimativo è stato ricondotto al necessario legame con il valore di mercato richiesto dalla tutela costituzionale della proprietà espropriata.
Convenzione EDU
La Corte richiama anche la Convenzione EDU quale parametro che impone la connessione tra indennità e valore del bene.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza nel ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nella determinazione dell’indennità di esproprio di aree assoggettate a servizi e attrezzature di interesse generale, i criteri legali di stima devono essere applicati in modo contestuale e congiunto, senza che il giudice possa introdurre un ordine di preferenza non previsto dalla norma.
- Il giudice di merito non può sostituire ai parametri stabiliti dalla legge per la stima dell’indennità criteri estimativi diversi, ancorché astrattamente più favorevoli all’espropriato, se tali criteri alterano la struttura normativa della valutazione.
- La valutazione del valore venale deve restare ancorata alle caratteristiche proprie del bene e al suo inserimento nel tessuto urbanistico, tenendo conto anche della destinazione dei terreni circostanti, ma senza ridurre la stima a una mera media tra valori di mercato eterogenei.
- In sede di giudizio di rinvio, la verifica della conformità alla precedente cassazione va compiuta rispetto al principio di diritto effettivamente enunciato, non alle letture parziali o deformate che ne propongano le parti.
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