Ordinanza n. 4486/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento 1) della determina del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 92 del 9.4.2026, con la quale sono stati disposti nei confronti della ricorrente l’annullamento in autotutela dell'aggiudicazione e la decadenza dall’esecuzione anticipata, relativamente all’appalto avente ad oggetto i lavori di “Ristrutturazione e adeguamento funzionale del Tempio dell’Annunziata Antica da destinare a Museo dell’Arte contadina – Progetto PNRR M1C3 - Attrattività dei Borghi” (CIG: BAF2D34055); 2) della nota prot. 3598 del 9.4.2026, con la quale è stata comunicata la predetta determina di annullamento e decadenza; 3) della comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela del 3.4.2026; 4) di ogni altro atto connesso, conseguente o preliminare, lesivo degli interessi dedotti in giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento in autotutela dell’aggiudicazione e decadenza dall’esecuzione anticipata di un appalto PNRR per lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale di un edificio da destinare a museo
Esito
La controversia
L’impresa aggiudicataria ha impugnato la determina con cui il Comune ha disposto l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione e la decadenza dall’esecuzione anticipata, nonché la comunicazione del provvedimento e la precedente comunicazione di avvio del procedimento. Il giudizio riguarda un intervento finanziato nell’ambito del PNRR, misura M1C3 - Investimento 2.1, Attrattività dei Borghi. Il TAR ha rilevato che il ricorso non è stato notificato al Ministero della Cultura, individuato quale amministrazione centrale titolare dell’intervento e parte necessaria del giudizio ai sensi dell’art. 12-bis, comma 4, del d.l. n. 68/2022. Ha inoltre rilevato che il Comune aveva depositato la lettera d’invito, ma non gli schemi dei modelli 1, 2, 3, 4 e 5 allegati alla stessa, né i modelli compilati e presentati dalla ricorrente per partecipare alla gara. Tale documentazione è stata ritenuta necessaria ai fini della decisione.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né sulle altre questioni di rito. Ha ordinato alla ricorrente di integrare il contraddittorio notificando il ricorso al Ministero della Cultura, con allegata copia dell’ordinanza, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza ai difensori; la prova della notifica dovrà essere depositata entro i successivi 15 giorni dal perfezionamento della notifica. Ha disposto istruttoria a carico del Comune di Pontelandolfo, ordinandogli di depositare entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza al difensore gli schemi dei modelli allegati alla lettera d’invito e i modelli compilati dalla ricorrente in sede di gara. Ha quindi rinviato la causa all’udienza pubblica del 18 novembre 2026, riservando ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese.
Norme richiamate
art. 12-bis, comma 4, d.l. 16 giugno 2022, n. 68, convertito dalla l. 5 agosto 2022, n. 108
Sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per le quali si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato. Si applica l'articolo 49 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
Nei giudizi relativi a interventi finanziati dal PNRR, l’amministrazione centrale titolare dell’intervento è parte necessaria; se pretermessa, il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio secondo l’art. 49 c.p.a.
art. 1, comma 4, lettera l), d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla l. 29 luglio 2021, n. 108
Rileva per l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR richiamate dall’art. 12-bis, comma 4, del d.l. n. 68/2022.
art. 49 c.p.a.
Costituisce la disciplina processuale applicata per ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte necessaria pretermessa.
art. 65, comma 2, c.p.a.
È richiamato quale base normativa per l’acquisizione istruttoria della documentazione ritenuta necessaria ai fini della decisione.
Massime di principio
- Nei giudizi riguardanti interventi finanziati con fondi PNRR, l’amministrazione centrale titolare dell’intervento è parte necessaria del processo ai sensi dell’art. 12-bis, comma 4, del d.l. n. 68/2022; la sua mancata notificazione impone al giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio secondo l’art. 49 c.p.a.
- Quando la decisione dipende dal contenuto degli allegati alla lex specialis e dalla documentazione concretamente presentata dal concorrente, il giudice amministrativo può disporre l’acquisizione d’ufficio degli schemi predisposti dalla stazione appaltante e dei modelli compilati dal concorrente, assegnando alla pubblica amministrazione un termine perentorio per il deposito.
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