Sentenza n. 6065/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento previa adozione di idonea misura cautelare, - della nota prot. GSE/P20250686248 del 22 settembre 2025 del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), con la quale, all'esito del procedimento di controllo mediante sopralluogo, ai sensi dell'art. 42 del D.L.vo n. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, relativo all'impianto fotovoltaico n. 1076635, denominato X5, di potenza pari a 902,16 kW, sito in località Colle Campitelli, snc, nel Comune di Lanciano (CH) di proprietà della Camillo Marcantonio S.a.s. di Camillo e Nicola Marcantonio, è stato comunicato che la tariffa incentivante da riconoscere sia quella spettante agli impianti di potenza compresa tra 1000kW e 5.000 kW, in misura pari a 0,133 €/kWh, con conseguente necessità di effettuare i relativi conguagli; - della nota prot. GSE/P20240002872 del 7 febbraio 2024 del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., recapitata in pari data, con la quale è stato comunicato alla ricorrente l'avvio del suddetto procedimento di verifica in relazione al medesimo impianto; - di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o, comunque, connesso, anche laddove non conosciuto, ivi compresi, rispettivamente: a) il verbale di sopralluogo eseguito in data 12 febbraio 2024; b) la nota GSE S.p.a. prot. n. GSE/P20240004684 del 23 febbraio 2024; c) la nota GSE S.p.a. prot. n. GSE/P20250523014 del 18 luglio 2025, con la quale è stato chiesto alla Società ricorrente di fornire osservazioni e/o integrazioni documentali rispetto alle risultanze emerse dall'attività di controllo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rideterminazione della tariffa incentivante per accertato artato frazionamento di impianti fotovoltaici, con previsione di conguagli
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la nota con cui il GSE, all’esito di un procedimento di controllo mediante sopralluogo, ha ritenuto applicabile all’impianto fotovoltaico, di potenza nominale pari a 902,16 kW, la tariffa prevista per impianti di potenza compresa tra 1.000 e 5.000 kW, disponendo la conseguente rideterminazione e riservandosi i conguagli. Sono stati impugnati anche gli atti di avvio e di svolgimento della verifica. La ricorrente ha dedotto, in sintesi: l’irrilevanza o incompatibilità dell’accertamento del GSE con l’esito assolutorio del procedimento penale e con gli accertamenti regionali in materia autorizzativa e ambientale; l’assenza di una disciplina applicabile al Quinto Conto Energia che consentisse di desumere l’artato frazionamento dalla contiguità degli impianti; l’insufficienza degli elementi valorizzati dal GSE, quali la prossimità degli impianti, l’identità della società responsabile, il tecnico presentatore e la sincronia di alcune richieste; la violazione della disciplina sull’autotutela, dell’affidamento e dell’art. 21-nonies l. 241/1990; nonché questioni relative alla prescrizione degli eventuali conguagli o restituzioni. Il terzo motivo, ritenuto fondato, ha contestato l’insufficienza della prova dell’elemento oggettivo dell’artato frazionamento, poiché non risultavano dimostrate l’unitarietà fisica dell’impianto, l’interconnessione funzionale o la condivisione o contiguità di elementi strutturali, catastali o di connessione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso limitatamente al terzo motivo e ha annullato la nota di rideterminazione tariffaria. Ha respinto gli altri motivi. Il giudice ha ribadito che il divieto di artato frazionamento costituisce applicazione generale del divieto di abuso del diritto e può essere verificato dal GSE anche nell’ambito del Quinto Conto Energia, pur in assenza di una specifica disposizione settoriale identica a quelle previste da altri regimi incentivanti. La validità dei titoli autorizzativi regionali, l’assenza di violazioni ambientali e l’esito del procedimento penale non escludono il distinto potere del GSE di verificare i presupposti per l’accesso agli incentivi. La data di entrata in esercizio rileva quale momento ordinario di verifica dei requisiti, mentre le date delle richieste di connessione costituiscono soltanto elementi indiziari. Tuttavia, nel caso concreto, la mera vicinanza degli impianti, l’identità della società, l’identità del tecnico e la sincronia di alcune pratiche non erano sufficienti a provare, con il necessario grado di gravità, precisione e concordanza, l’unitarietà o il collegamento funzionale degli impianti. Mancava l’accertamento di elementi centrali quali la condivisione o contiguità del punto di connessione, della cabina di consegna, del misuratore di scambio o di altri elementi strutturali o catastali. Il giudice ha inoltre escluso la necessità di applicare l’art. 21-nonies l. 241/1990 alla mera rideterminazione della tariffa nell’ambito dello stesso sistema incentivante: la decadenza o il rigetto, che comportano la fuoriuscita dal sistema incentivante, sono distinti dalla rideterminazione della misura dell’incentivo effettivamente spettante. La riserva di ripetizione di somme a titolo di conguaglio non integra una richiesta di restituzione e non rende attuale la questione della prescrizione. Le spese sono state compensate in ragione della complessità della vicenda e dell’accoglimento di uno solo dei motivi.
Norme richiamate
art. 42 d.lgs. 28/2011
Attribuisce al GSE il potere di controllo sugli impianti incentivati e distingue le ipotesi di decadenza o rigetto da quelle di rideterminazione dell’incentivo.
art. 11 d.m. 31 gennaio 2014
Consente il rigetto o la decadenza dagli incentivi anche in presenza di elusioni, oltre che di violazioni e inadempimenti, quando ne derivi un indebito accesso agli incentivi; la rideterminazione è distinta dalla decadenza e dal rigetto.
art. 21-nonies l. 241/1990
I relativi presupposti non sono in generale necessari per una rideterminazione della tariffa nell’ambito dello stesso sistema incentivante; rilevano invece per i provvedimenti di decadenza o rigetto cui si riferisce l’art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011.
art. 5, comma 4, d.m. 5 luglio 2012
La tariffa incentivante è riconosciuta in relazione alla data di entrata in esercizio dell’impianto, momento rispetto al quale devono risultare integrati i requisiti di accesso al beneficio.
art. 12, comma 2, d.m. 5 maggio 2011
Concorre a individuare nell’entrata in esercizio il momento rilevante per il riconoscimento della tariffa incentivante.
art. 2 d.lgs. 36/2023
Il principio di fiducia, richiamato dal giudice quale principio di portata generale nei rapporti tra operatore economico e amministrazione nell’erogazione di risorse pubbliche, è utilizzato nel quadro della ratio del divieto di artato frazionamento.
art. 29 d.m. 23 giugno 2016
La disposizione non ha natura costitutiva del divieto generale di artato frazionamento, ma chiarisce elementi indiziari della fattispecie elusiva nel proprio ambito applicativo.
art. 12, comma 5, d.m. 5 maggio 2011
La disposizione non costituisce il divieto generale di artato frazionamento, ma individua elementi connotanti una fattispecie elusiva nel relativo regime incentivante.
Massime di principio
- Il divieto di artato frazionamento degli impianti, quale applicazione del divieto generale di abuso del diritto, opera anche in assenza di una specifica disposizione settoriale che lo preveda espressamente per il regime incentivante applicabile; il GSE può quindi verificare se più impianti formalmente distinti costituiscano sostanzialmente un unico impianto o iniziative funzionalmente collegate, finalizzate a ottenere incentivi superiori o procedure autorizzative più favorevoli.
- L’accertamento dell’artato frazionamento richiede la prova, mediante elementi gravi, precisi e concordanti, dell’unitarietà fisica dell’impianto, dell’interconnessione funzionale o dell’unicità sostanziale dell’iniziativa economica; la mera vicinanza degli impianti, anche se accompagnata dall’identità del soggetto responsabile, del tecnico o dalla sincronia delle pratiche, non è di per sé sufficiente in assenza di ulteriori elementi strutturali, catastali o di connessione.
- La validità dei titoli autorizzativi regionali, l’assenza di violazioni ambientali e l’esito assolutorio di un procedimento penale non precludono al GSE l’autonomo accertamento dei presupposti di accesso agli incentivi, poiché la verifica della tariffa e della potenza incentivabile appartiene a una funzione distinta da quella autorizzativa o penale.
- La data di entrata in esercizio dell’impianto costituisce, in via generale, il momento rispetto al quale devono essere verificati i requisiti per l’accesso alla tariffa incentivante; le date delle richieste di connessione o di altre pratiche possono assumere rilievo soltanto come elementi indiziari della diversità o unicità delle iniziative.
- Quando l’accertamento comporta il mantenimento del rapporto incentivante con una tariffa inferiore, nell’ambito dello stesso sistema di incentivi, si configura una rideterminazione e non una decadenza; per tale rideterminazione non è, in generale, richiesta la ricorrenza dei presupposti dell’annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990.
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