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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19881/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino che aveva dichiarato inammissibile, con decreto "de plano" del 13/10/2025, il reclamo ex artt. 69, comma 6, lett. b) e 35-bis ord. pen. proposto avverso l'irrogazione di sanzioni disciplinari. Il ricorrente eccepiva: (i) carenza dei presupposti per l'adozione del procedimento "de plano" da parte del Presidente; (ii) incompetenza funzionale del Presidente a decidere sull'inammissibilità del reclamo che ha natura di impugnazione e quindi compete al collegio; (iii) difetto di specificazione dell'oggetto e della data del reclamo e insufficiente motivazione; (iv) nel merito, che le sanzioni erano state irrogate sotto un titolo detentivo non esaurito (cumulo) e dunque il reclamo non poteva essere dichiarato inammissibile per esaurimento del titolo

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto fondato e accolto. La Corte ha dichiarato la nullità assoluta del decreto impugnato per incompetenza funzionale e per violazione del diritto al contraddittorio (adozione "de plano" da parte del Presidente in un procedimento di impugnazione che richiede decisione collegiale). Gli ulteriori motivi relativi alla carenza di motivazione sono stati assorbiti. Il provvedimento impugnato è stato annullato e la causa è stata rinviata al Tribunale di sorveglianza di Torino per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa ma nel rispetto dei principi di competenza collegiale e del contraddittorio; l'annullamento con rinvio viene disposto in coerenza con la giurisprudenza sulla nullità per violazione del contraddittorio

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 4, ord. penit.

    Il reclamo ex art. 35-bis ha natura di impugnazione; pertanto la dichiarazione di inammissibilità deve essere pronunciata dal collegio e non dal Presidente.

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Il procedimento semplificato e il decreto "de plano" previsti da questa norma non sono "esportabili" al giudizio d'impugnazione: non costituiscono base per il Presidente per decidere in via sommaria un reclamo che è impugnazione.

  • art. 591, commi 1-2, cod. proc. pen.

    Ai sensi di tale disciplina l'inammissibilità nelle impugnazioni va dichiarata con ordinanza dal giudice dell'impugnazione; se il giudice è un organo collegiale la dichiarazione di inammissibilità compete al collegio.

  • art. 179, cod. proc. pen.

    Riferimento alle cause di nullità: la violazione del contraddittorio integra causa di nullità che giustifica l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio.

  • artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4, cod. proc. pen.

    Disposizioni richiamate per motivare la scelta dell'annullamento con rinvio quando il provvedimento impugnato è affetto da nullità per violazione del contraddittorio.

  • art. 69, comma 6, lett. b), ord. penit.

    Norma di riferimento per il reclamo disciplinare (richiamata nel ricorso), ma la Corte si è concentrata sulla natura impugnatoria del reclamo e sulle regole procedurali connesse.

Massime di principio

  • Il reclamo disciplinare ex art. 35-bis ha natura di impugnazione: le questioni di inammissibilità vanno decise dal collegio e non possono essere decise "de plano" dal Presidente salvo i casi tassativi previsti dalla legge.
  • Il procedimento "de plano" previsto dall'art. 666 c.2 c.p.p. non è applicabile automaticamente ai giudizi di impugnazione: il suo utilizzo è limitato e non autorizza il Presidente a risolvere reclami che richiedono decisione collegiale.
  • La pronuncia di un organo funzionalmente incompetente integra nullità assoluta e insanabile: quando ciò riguarda la violazione del diritto al contraddittorio il rimedio corretto è in genere l'annullamento con rinvio per nuovo esame collegiale.
  • Le censure sostanziali (es. sulla sussistenza di un titolo detentivo per effetto di cumulo) devono essere valutate nel merito dal collegio e non eliminate tramite un decreto di inammissibilità emesso senza contraddittorio.
  • Se sussiste una violazione del contraddittorio nella fase decisionale, è preferibile il rinvio per nuovo giudizio, al fine di garantire il diritto di difesa e la piena valutazione delle ragioni di merito.

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