Cassazione Penale, Sentenza n. 10067/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha revocato l'indulto a suo carico sostenendo l'inosservanza delle norme procedurali previste per il giudice dell'esecuzione (art. 666, commi 3 e 4, e art. 674 c.p.p.), deducendo che il provvedimento è stato emesso de plano, senza previa fissazione dell'udienza camerale e senza avviso alle parti e al difensore. Per tali violazioni si deduce la nullità assoluta del provvedimento ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, c.p.p.
La decisione
La Corte suprema ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che nel procedimento ordinario del giudice dell'esecuzione per la revoca di benefici (tra cui l'indulto) va applicata la procedura di cui all'art. 666 c.p.p. (fissazione di udienza camerale, avviso alle parti interessate e presenza del pubblico ministero e del difensore). Poiché nella specie la revoca dell'indulto è stata disposta con procedura de plano, senza udienza e senza avviso, si è verificata una nullità assoluta del giudizio e del provvedimento. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze per il prosieguo secondo le regole procedurali previste.
Norme richiamate
legge 31 luglio 2006, n. 241 (indulto)
La legge è la fonte dell'indulto che era stato riconosciuto al ricorrente; la decisione riguarda la revoca di tale beneficio a seguito di nuova condanna
art. 666 cod. proc. pen.
Secondo la Corte, questa norma disciplina la forma del procedimento davanti al giudice dell'esecuzione e impone la fissazione di udienza camerale con avviso alle parti e la presenza del pubblico ministero e del difensore per i provvedimenti concernenti la revoca dei benefici applicati ai condannati
art. 672 cod. proc. pen.
La Corte distingue la procedura de plano, prevista per l'adozione di amnistia e indulto, dalla procedura applicabile alla revoca dei benefici; la procedura de plano è ammessa solo per l'adozione originaria dell'amnistia/indulto e non per la revoca
art. 674 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla procedura esecutiva, contribuisce al quadro delle norme procedurali che devono essere osservate nel procedimento davanti al giudice dell'esecuzione
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La violazione della procedura prevista (mancata udienza e mancato avviso) integra una nullità assoluta che colpisce il provvedimento impugnato
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Conferma la rilevabilità e la natura della nullità: si tratta di nullità assoluta che può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma processuale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione utilizzati dal ricorrente per censurare l'inosservanza delle norme procedurali
Massime di principio
- La revoca di benefici applicati a condannati (compreso l'indulto) nel procedimento davanti al giudice dell'esecuzione richiede la procedura ordinaria dell'art. 666 c.p.p.: fissazione di udienza camerale, avviso alle parti e presenza del pubblico ministero e del difensore.
- La procedura 'de plano' è riservata soltanto ad alcune pronunce di adozione quali l'amnistia e l'indulto originario (art. 672 c.p.p.); non è applicabile per la revoca dei benefici quando la legge richiede l'udienza camerale.
- La mancata osservanza delle garanzie procedurali (udienza, avviso, difensore) integra nullità assoluta ex art. 178 lett. c) c.p.p., rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e idonea ad annullare il provvedimento impugnato.
- In situazioni analoghe, il rimedio pratico è l'annullamento del provvedimento viziato e la rinnovazione del procedimento secondo le forme previste, con trasmissione per il prosieguo alla Corte di merito competente.
- Per valutare la correttezza di una revoca di beneficio occorre verificare: a) se il provvedimento è stato adottato de plano o in udienza camerale; b) se è stato dato avviso alle parti; c) se il pubblico ministero e il difensore erano presenti o comunque convocati; d) se esistono nuove condanne che giustificano la richiesta di revoca, senza però sostituire le garanzie procedurali.
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