Sentenza n. 9/2026 - Napoli, Sezione 7
PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO della ricorrente alla restituzione dei suoli di sua proprietà, siti in Pozzuoli, come meglio specificati in prosieguo, occupati a seguito del fenomeno di bradisismo che nel 1970 colpiva la stessa città, al fine di consentire gli interventi di conservazione e di sistemazione degli stessi ai sensi dell'art. 3 del d.l. 1.6.1971, n. 290, convertito in L. n. 475 del 19.07.1971, previa rimozione delle opere compiute, nonché al pagamento del risarcimento dei danni e degli indennizzi indicati di seguito nel corpo del ricorso, e per la conseguente condanna dei resistenti in solido, o di quello solo ritenuto responsabile, alla restituzione del cespite, nonché al pagamento delle somme indicate maggiorate di interessi e rivalutazione come per legge o, comunque, di quella somma maggiore o minore che si riterrà dovuta anche in via equitativa; IN VIA SUBORDINATA, IN CASO DI MANCATA RESTITUZIONE DEI CESPITI, PER L'ACCERTAMENTO del diritto della ricorrente al pagamento del valore venale dei predetti beni di sua proprietà, di cui è stata illegittimamente spossessata, oltre al risarcimento dei danni e degli indennizzi indicati nel corpo del ricorso, e per la conseguente condanna dei resistenti in solido o di quello solo ritenuto obbligato al pagamento in favore della ricorrente delle suddette somme, maggiorate di interessi e rivalutazione come per legge, o comunque di quella somma, maggiore o minore, che si riterrà dovuta anche in via equitativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: occupazione e mancata restituzione di suoli privati destinati a interventi di conservazione e sistemazione conseguenti al fenomeno di bradisismo del 1970
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni occupanti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha riassunto davanti al TAR il giudizio originariamente instaurato dinanzi al Tribunale di Napoli nel 2007, chiedendo in via principale l'accertamento del diritto alla restituzione dei suoli di sua proprietà, previa rimozione delle opere eseguite, nonché il risarcimento dei danni e il pagamento degli indennizzi. In via subordinata, per il caso di mancata restituzione, ha chiesto il pagamento del valore venale dei beni, oltre agli ulteriori danni, indennizzi, interessi e rivalutazione. L'occupazione era avvenuta nell'ambito degli interventi previsti dall'art. 3 del d.l. 1 giugno 1971, n. 290, convertito dalla l. 19 luglio 1971, n. 475, a seguito del bradisismo verificatosi a Pozzuoli nel 1970. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato che la controversia era stata definita mediante atto di transazione del 24 dicembre 2023 e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. Le amministrazioni resistenti hanno aderito alla richiesta, chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che la controversia era stata definita bonariamente mediante la transazione depositata in giudizio e che, di conseguenza, la ricorrente non aveva più interesse a ottenere una decisione di merito. Il Collegio non ha esaminato le domande restitutorie, risarcitorie e indennitarie. In considerazione della natura della decisione e dell'evoluzione della vicenda, ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente la definizione del giudizio mediante declaratoria di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina della decisione in camera di consiglio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 3 d.l. 1 giugno 1971, n. 290, convertito dalla l. 19 luglio 1971, n. 475
Indicato quale base normativa degli interventi di conservazione e sistemazione dei suoli occupati a seguito del bradisismo.
Massime di principio
- La definizione transattiva della controversia intervenuta nel corso del giudizio e documentata agli atti determina il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso.
- Quando il giudizio diviene improcedibile per effetto della definizione bonaria della controversia e le parti concordano sulla regolazione delle spese, il giudice può disporne la compensazione in ragione della natura della decisione e dell'evoluzione della vicenda.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 gen 2026Sentenza n. 1/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 2 gen 2026Sentenza n. 2/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 2 gen 2026Sentenza n. 3/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 2 gen 2026Sentenza n. 1/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 2 gen 2026Sentenza n. 2/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 2 gen 2026Sentenza n. 1/2026 - Roma, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →