Sentenza del 22/02/2017 n. 721 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRPEF - Reddito d'impresa - Detassazione degli investimenti in macchinari - Beni non compresi nella tabella 28 del codice Ateco 2007 - Esclusione - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la detassazione del 50% prevista dalla Tremonti-ter dovesse applicarsi anche a beni non espressamente compresi nella divisione 28 del codice ATECO 2007, purché acquistati e destinati al servizio, anche esclusivo, di un bene agevolabile. La controversia riguardava quindi l'ampiezza dell'estensione dell'agevolazione ai beni accessori o funzionali rispetto a quelli individuati dalla norma.
La decisione
La sentenza ha escluso l'agevolazione per i beni non compresi nella divisione 28 quando essi, pur essendo destinati al servizio del bene agevolabile, non ne costituiscono una componente essenziale né la normale dotazione. L'estensione è ammessa soltanto per i beni assolutamente necessari al funzionamento del bene agevolabile e che, contemporaneamente, rappresentano una sua normale dotazione. La strumentazione relativa alle analisi è stata quindi ritenuta esclusa in assenza di tali requisiti.
Norme richiamate
Agevolazione Tremonti-ter
Deducibilità del 50 per cento degli investimenti agevolabili
L'agevolazione riguarda gli investimenti in beni individuati dalla disciplina normativa e non può essere estesa automaticamente a qualsiasi bene utilizzato insieme o al servizio di un bene agevolabile.
Tabella 28 del codice ATECO 2007
La tabella individua il perimetro dei beni agevolabili. I beni esterni a tale classificazione possono essere inclusi soltanto se sono assolutamente necessari al funzionamento del bene agevolabile e ne costituiscono la normale dotazione.
Massime di principio
- Per applicare un'agevolazione fiscale a beni accessori non espressamente inclusi nell'elenco normativo, non è sufficiente dimostrare che siano utilizzati insieme al bene agevolabile o che siano destinati esclusivamente al suo servizio.
- Il bene accessorio deve svolgere una funzione indispensabile per il funzionamento del bene principale e, inoltre, costituirne una dotazione ordinaria e normale.
- L'interpretazione delle agevolazioni fiscali è tendenzialmente restrittiva: in caso di dubbio, l'estensione a beni non espressamente previsti richiede una chiara relazione di indispensabilità tecnica e funzionale.
- La destinazione esclusiva al servizio di un bene agevolabile non equivale automaticamente a componente essenziale o normale dotazione dello stesso.
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