L.R. Veneto 35/2012
Modifica della legge regionale 25 gennaio 1993, n. 6 "Norme per il riconoscimento dell'Associazione tra gli ex consiglieri regionali del Veneto".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la legge regionale Veneto n. 6/1993: cambia il nome dell’associazione riconosciuta in “Associazione dei consiglieri regionali del Veneto” e amplia i possibili aderenti includendo anche i consiglieri regionali in carica, oltre a quelli già cessati dal mandato. Non prevede termini temporali o misure finanziarie specifiche.
Modifica del riconoscimento dell'Associazione dei consiglieri regionali del Veneto
Modifica del riconoscimento dell'Associazione dei consiglieri regionali del Veneto
La legge regionale del Veneto n. 35 del 10 agosto 2012 interviene in modo puntuale sulla disciplina del riconoscimento dell’associazione dei consiglieri regionali, aggiornandone la denominazione e ampliandone la platea degli aderenti. Il provvedimento si applica esclusivamente nel territorio della Regione Veneto.
Contenuto della modifica normativa
La legge sostituisce il titolo della legge regionale 25 gennaio 1993, n. 6, che da “Norme per il riconoscimento dell’Associazione tra gli ex consiglieri regionali del Veneto” diventa “Norme per il riconoscimento dell’Associazione dei consiglieri regionali del Veneto”.
Viene inoltre riscritto l’articolo 1, confermando il riconoscimento regionale dell’associazione e precisandone la finalità principale: la valorizzazione della funzione della Regione e delle autonomie locali.
Soggetti che possono aderire all'associazione
La disciplina risultante consente l’adesione all’associazione a:
- i consiglieri che hanno fatto parte del Consiglio regionale;
- i consiglieri regionali in carica.
La modifica segna quindi il superamento del solo riferimento agli ex consiglieri, includendo anche gli eletti attualmente in carica.
Finalità dell'associazione riconosciuta
L’associazione è riconosciuta come organismo volto a mantenere e valorizzare l’esperienza dei consiglieri regionali, favorendo la testimonianza istituzionale, la conoscenza dello Statuto regionale e la promozione dei valori dell’autonomia e della funzione del Consiglio regionale. Il testo consolidato, tuttavia, nel corpo normativo modificato, enuncia in modo essenziale la finalità della valorizzazione della Regione e delle autonomie locali.
Aspetti temporali e regime applicativo
La legge entra in vigore secondo la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto e non contiene disposizioni transitorie, scadenze o limiti temporali di efficacia. Si tratta di una modifica permanente della normativa del 1993.
Rilevanza pratica
L’atto non disciplina contributi, finanziamenti, procedure attuative o sanzioni. Ha natura meramente modificativa e si limita a ridefinire il soggetto associativo riconosciuto dalla Regione Veneto e i relativi possibili aderenti.
Testo integrale
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