Cassazione Penale, Sentenza n. 38781/2022 del 13/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la revoca di una sentenza di condanna invocando che, per gli stessi fatti, era intervenuta una sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Monza; sosteneva che l'assoluzione per la violazione dell'obbligo di comunicare variazioni patrimoniali (art. 30 legge 646/1982) implicava anche l'assoluzione dalla fattispecie connessa di intestazione fittizia a terzi (art. 12-quinquies legge 356/1992, ora art. 512-bis c.p.). In cassazione deduceva violazione di norme di diritto (art. 649 c.p.p. e norme incriminatrici) e chiedeva l'annullamento dell'ordinanza che aveva revocato la condanna solo limitatamente al capo relativo agli artt. 30 e 31 legge 646/1982 e aveva respinto la revoca rispetto alla fattispecie diversa (art. 12-quinquies).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che non ricorresse il presupposto del bis in idem poiché la sentenza di assoluzione del Tribunale di Monza aveva ad oggetto esclusivamente la violazione dell'obbligo di comunicare variazioni patrimoniali e non si era pronunciata sulla fittizietà dell'intestazione dei beni; pertanto non è stato superato il requisito perché operi la procedura di revoca ex art. 669 c.p.p. La Corte ha inoltre osservato che questioni dedotte nel processo (ad es. sulla variazione patrimoniale) non hanno autonoma autorità di giudicato ai sensi dell'art. 2 c.p.p., e che l'assoluzione motivata per difetto del dolo non è incompatibile con un accertamento diverso sulla fittizietà dell'intestazione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 30 legge n. 646/1982
Riferita alla violazione dell'obbligo di comunicare variazioni patrimoniali: la Corte ha rilevato che la sentenza di assoluzione aveva riguardato esclusivamente questa fattispecie e si era motivata sull'assenza del dolo, senza pronunciarsi sulla fittizietà dell'intestazione dei beni
art. 31 legge n. 646/1982
Norma collegata agli artt. 30: richiamata come parte del capo per cui è intervenuta la revoca limitata della condanna
art. 12-quinquies legge n. 356/1992 (ora art. 512-bis c.p.)
Riguarda la fattispecie di intestazione fittizia di beni; la Corte ha ritenuto che tale fattispecie fosse diversa dall'oggetto dell'assoluzione e quindi non assorbita da essa
art. 669, comma 8, c.p.p.
Norma procedurale che consente la revoca in executivis di una sentenza di condanna quando esiste una precedente sentenza irrevocabile che pronunci assoluzione per lo stesso fatto: la Corte ha applicato la revoca limitata al capo effettivamente coincidente (artt. 30-31) e ha escluso la ricaduta sulla diversa fattispecie
art. 649 c.p.p.
Richiamata dal ricorrente quale parametro di censura sulla formula assolutoria; la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché l'assoluzione non ha avuto efficacia estensiva sulla diversa imputazione
art. 2 c.p.p.
La Corte ha ricordato che le questioni dalle quali dipende la decisione sul fatto non hanno autonoma autorità di giudicato e non possono estendere gli effetti dell'assoluzione a fatti non decisi nel processo precedente
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina la condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso: la Corte ha disposto la condanna alle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Corte Cost., sent. n. 186 del 2000
Richiamata come principio in tema di esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte di cassazione ha ritenuto non sussistenti elementi tali da escludere la colpa del ricorrente
Massime di principio
- La revoca in executivis ai sensi dell'art. 669 c.p.p. richiede che le due sentenze irrevocabili si siano pronunciate sul medesimo fatto; differenze nell'oggetto impediscono la revoca estesa.
- Un'assoluzione motivata per difetto di dolo rispetto a una specifica violazione (es. omissione di comunicazione) non estende automaticamente l'assoluzione ad altre imputazioni collegate se quelle ultime non sono state oggetto del decisum.
- Le questioni preliminari o accessorie decise in un processo non hanno autorità di giudicato autonoma tale da trasferire automaticamente la decisione ad altro procedimento (art. 2 c.p.p.).
- In sede di impugnazione straordinaria o cassazione, i motivi manifestamente infondati possono comportare dichiarazione di inammissibilità e condanna alle spese, oltre alla sanzione alla Cassa delle ammende se sussiste colpa.
- Per ottenere l'estensione degli effetti di una sentenza (assolutoria) su altri capi occorre che il fatto quanto ai capi sia effettivamente lo stesso e che la decisione precedente si sia pronunciata sull'elemento rilevante comune; in caso contrario la richiesta di revoca può essere rigettata.
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