Cassazione Penale, Sentenza n. 06549/2026 del 17/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello per più profili: in massima parte contestano la ritenuta sussistenza dell'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 219 l. fall. ("danno di rilevante gravità") e, connessamente, il calcolo dei termini prescrizionali (art. 157 e 159 c.p.). Altra censura comune riguarda il trattamento sanzionatorio (violazione degli artt. 62-bis, 69, 81 comma 2, 133 c.p. e art. 219 comma 2 n.1 l. fall.), lamentando difetti e contraddizioni nella motivazione della scelta del reato più grave, del calcolo degli aumenti per continuazione e dell'esclusione/riconoscimento delle circostanze attenuanti. In particolare Commodari deduce che i versamenti e i crediti vantati (apporti in conto capitale o finanziamenti) avrebbero dovuto ridurre o annullare il danno contestato; altri ricorrenti deducono la prescrizione alla luce delle pronunce di annullamento parziale.
La decisione
La Cassazione ha respinto la maggior parte dei ricorsi: ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello circa la sussistenza dell'aggravante per la maggior parte dei capi e ha condiviso il criterio di valutazione della gravità concreta dei fatti, la rilevanza delle spese di procedura ai fini della massa disponibile e i principi relativi alla motivazione del trattamento sanzionatorio. Tuttavia la Suprema Corte ha accolto in parte il ricorso di Commodari limitatamente al capo F) (fallimento E-Gold): ha ritenuto che, rispetto a quel capo, la sentenza d'appello non abbia adeguatamente motivato come le distrazioni contestate abbiano inciso sulle ragioni creditorie alla luce dell'attivo positivo accertato (circa 1,7 mln attivo vs 1,2 mln passivo) e ha annullato quel capo rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per nuova valutazione dell'aggravante. Tutti gli altri motivi sono stati rigettati; in particolare le doglianze su calcolo della prescrizione e sui giorni di sospensione sono state respinte (la Corte ha chiarito i principi sul legittimo impedimento e sulla causa di sospensione) e le censure sul trattamento sanzionatorio sono state ritenute infondate per difetto di gravità logica della motivazione fornita dal giudice di merito.
Norme richiamate
art. 219 legge fallimentare
Disciplina l'aggravante "danno di rilevante gravità" per i delitti di bancarotta: la Corte precisa che la valutazione del danno non è solo quantitativa rispetto al passivo complessivo ma deve considerare la riduzione dell'attivo disponibile per il riparto per ogni singolo fallimento e gli effetti pratici delle distrazioni (anche tenendo conto di eventuali condotte riparatorie antecedenti al fallimento). I conferimenti a titolo di capitale o di finanziamento non cancellano automaticamente la diminuzione patrimoniale originaria e, quando producono utilità per chi li effettua, non costituiscono pieno reintegro riparativo.
art. 157 cod. pen.
Regola gli effetti delle modificazioni del trattamento edittale sulla prescrizione: la Corte afferma che, quando il profilo di responsabilità è stato definitivamente accertato in una pronuncia di annullamento precedente, il dies ad quem per il calcolo della prescrizione si individua nella data della prima sentenza che ha cristallizzato la responsabilità; solo se la prescrizione è maturata prima dell'annullamento può essere dichiarata l'estinzione del reato.
art. 159 cod. pen.
Rilevante in rapporto alle cause di sospensione e al calcolo del termine prescrizionale; la Corte precisa i limiti al computo di giorni eventualmente contestati e richiama la giurisprudenza sulla rilevanza del legittimo impedimento e della conseguente sospensione.
artt. 62-bis, 69, 81 comma 2, 133 cod. pen.
Norme sul regime delle circostanze (attenuanti/attenuanti speciali), sulla continuazione e sui criteri di determinazione della pena. La Corte di legittimità ribadisce l'ampio margine discrezionale del giudice di merito nella determinazione della pena e negli aumenti per continuazione, purché vi sia una motivazione che indichi i criteri e i parametri considerati; il livello motivazionale richiesto è proporzionale all'entità dell'aumento.
art. 111 l. fall. / art. 6 Codice della crisi e insolvenza (CCI)
Riferiti al trattamento delle spese di procedura (prededuzione) e alla loro incidenza sulla massa disponibile: le spese concorrono a ridurre la massa attiva utilizzabile per soddisfare i creditori e vanno considerate nel giudizio sull'incidenza delle distrazioni.
art. 624 cod. proc. pen.
Norma evocata in tema di efficacia del giudicato parziale in caso di annullamento parziale: la sentenza di annullamento che non investe tutte le disposizioni lascia efficacia di cosa giudicata nelle parti non annullate.
Massime di principio
- L'aggravante del "danno di rilevante gravità" va valutata non solo in termini di importo assoluto ma in relazione all'effetto concreto sulla massa attiva disponibile per il riparto: attivo realizzato, passivo e spese di procedura sono elementi fondamentali della valutazione.
- Versamenti successivi alla distrazione non neutralizzano automaticamente il danno se sono stati effettuati a titolo di aumento di capitale o finanziamento che producono utilità (credito o partecipazione) per chi li effettua; solo il reintegro effettivo e incontrovertibile dell'indebito può essere considerato escludente dell'aggravante.
- Nella valutazione della gravità concreta dei reati unificati, il giudice deve motivare la scelta del reato 'più grave' e la misura degli aumenti per continuazione, ma ha ampio margine discrezionale: il rigore del controllo di legittimità è proporzionato all'entità delle aumentazioni.
- Per il calcolo della prescrizione dopo annullamenti parziali, il dies ad quem va individuato tenendo conto della parte della sentenza che ha definitivamente cristallizzato la responsabilità; la prescrizione può essere dichiarata solo se il termine è maturato anteriormente a quella sentenza.
- La causa di sospensione per legittimo impedimento opera se è stata richiesta e il processo rinviato: attività istruttorie svolte successivamente non sopperiscono alla necessità della richiesta valida ai fini della sospensione.
- Nelle controversie fallimentari è obbligatorio considerare le spese di procedura (prededuzione) nella quantificazione della massa disponibile, poiché riducono realisticamente la capacità di soddisfare i creditori e dunque l'incidenza delle eventuali distrazioni.
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