Ordinanza n. 1167/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza resa da questo Tribunale, n. 682 del 23 marzo 2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di liquidazione del compenso del commissario ad acta e successive istanze di integrazione delle spettanze
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Nel giudizio di ottemperanza relativo a una precedente sentenza del TAR, il Commissario ad acta subdelegato aveva chiesto la liquidazione delle proprie competenze, quantificate tra euro 10.072,80 ed euro 15.013,64. Con decreto collegiale il TAR aveva liquidato complessivamente euro 6.743,50, ritenendo applicabile il trattamento omnicomprensivo e speciale previsto per il Commissario ad acta quale ausiliario del giudice, comprese le disposizioni sulle missioni del personale di magistratura. Con successive istanze il Commissario ha contestato il decreto, chiedendo l'integrazione del compenso e sostenendo, in particolare, che le spese di viaggio dovessero essere calcolate sulla base delle tabelle ACI e di una circolare interna regionale; che il tempo impiegato nell'esecuzione non fosse imputabile a inerzia propria, poiché aveva dovuto attendere il parere di altre amministrazioni; e che alcune considerazioni contenute nel decreto di liquidazione fossero lesive dell'immagine dell'Amministrazione regionale e dell'onorabilità e professionalità del Commissario delegato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili le istanze del 24 dicembre 2025 e del 26 febbraio 2026, rilevando che esse costituivano una contestazione surrettizia del precedente decreto di liquidazione. La contestazione del decreto di liquidazione del compenso dell'ausiliario del giudice è ammissibile, ma deve essere proposta davanti al giudice ordinario secondo gli artt. 15 del d.lgs. 150/2011 e 170 del d.P.R. 115/2002. In via meramente esplicativa, il TAR ha precisato che la circolare interna regionale non può derogare alla disciplina legislativa; che al Commissario ad acta si applica la disciplina degli ausiliari del magistrato e che l'indennità chilometrica è parametrata a un quinto del prezzo vigente di un litro di benzina; che il Commissario insediato opera in sostituzione dell'amministrazione inerte e può adottare gli atti opportuni, anche per superare l'inerzia di amministrazioni consultive o codecidenti; e che, nel caso concreto, il Commissario subdelegato non aveva adottato neppure una diffida. Il Collegio ha inoltre ritenuto definitivamente compromesso il rapporto fiduciario tra giudice e ausiliario, disponendo la trasmissione del provvedimento al Presidente del TAR e ai competenti dirigenti regionali affinché il funzionario non fosse più delegato ad attività di ausilio alla giustizia amministrativa. Ha disposto altresì la trasmissione agli uffici disciplinari e ispettivi della funzione pubblica per le eventuali valutazioni di competenza. Non sono indicate statuizioni sulle spese di lite.
Norme richiamate
art. 15 d.lgs. 150/2011
La contestazione della liquidazione dei compensi dell'ausiliario del giudice deve essere proposta davanti al giudice ordinario secondo il procedimento previsto dalla norma.
art. 170 d.P.R. 115/2002
Individua il rimedio davanti al giudice ordinario contro i provvedimenti di liquidazione delle spettanze dell'ausiliario del giudice.
art. 55, comma 1, d.P.R. 115/2002
La disciplina legislativa sulle spese di viaggio non può essere derogata da una circolare interna regionale.
art. 57 d.P.R. 115/2002
al commissario ad acta si applica la disciplina degli ausiliari del magistrato, per l’onorario, le indennità e spese di viaggio e per le spese sostenute per l’adempimento dell’incarico
Il Commissario ad acta è assoggettato alla disciplina degli ausiliari del magistrato quanto a onorario, indennità e spese.
art. 15, comma 1, l. 836/1973
la misura dell’indennità chilometrica di cui al primo comma dell’articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo
La misura dell'indennità chilometrica applicabile alle missioni è parametrata a un quinto del prezzo vigente di un litro di benzina.
art. 8 l. 417/1978
Concorre, insieme all'art. 15 della l. 836/1973, a individuare la disciplina delle missioni applicabile al Commissario ad acta.
Massime di principio
- Le contestazioni avverso il decreto di liquidazione dei compensi dell'ausiliario del giudice, compreso il Commissario ad acta, devono essere proposte davanti al giudice ordinario mediante i rimedi previsti dall'art. 15 del d.lgs. 150/2011 e dall'art. 170 del d.P.R. 115/2002; non possono essere introdotte surrettiziamente nel giudizio di ottemperanza mediante ulteriori istanze di liquidazione.
- Al Commissario ad acta si applica la disciplina degli ausiliari del magistrato quanto a onorario, indennità e spese di viaggio; una circolare interna dell'amministrazione non è idonea a derogare alla disciplina legislativa applicabile.
- Il Commissario ad acta, una volta insediato, agisce in via sostitutiva dell'amministrazione inerte e dispone dei poteri necessari per superare anche l'inerzia delle amministrazioni coinvolte a titolo consultivo o codecisionale, potendo adottare atti di impulso e semplificazione, quali diffide e sollecitazioni.
- Il rapporto tra giudice e ausiliario del giudice è gerarchico e fiduciario; il venir meno definitivo della fiducia può giustificare la segnalazione agli organi competenti affinché il funzionario non sia più delegato ad attività di ausilio alla giustizia amministrativa.
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