Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 729/2022 del 12/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva confermato la condanna per il reato di rapina (pena: 4 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione e euro 1.333,33 di multa) con applicazione della recidiva specifica. Il ricorrente proponeva tre motivi: 1) omessa motivazione sul diniego della rinnovazione della prova documentale (lettera raccomandata indirizzata alla persona offesa) richiesta con i motivi aggiunti del 23/07/2020; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis (mancata valutazione del compendio probatorio, compreso il documento richiesto); 3) questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, comma 4, c.p. per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., lamentando sproporzione e pregiudizio della funzione rieducativa della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati: nel giudizio d'appello conseguente al rito abbreviato non sussiste diritto automatico alla rinnovazione dell'istruttoria per acquisire prove sopravvenute e spetta al giudice valutare l'assoluta necessità dell'acquisizione; la Corte d'Appello ha legittimamente negato l'acquisizione e le attenuanti generiche, considerando la gravità dei fatti. La questione di incostituzionalità dell'art. 99, comma 4, c.p. è stata ritenuta manifestamente infondata alla luce della giurisprudenza costituzionale che attribuisce al legislatore ampia discrezionalità nella scelta e quantificazione delle sanzioni e rileva che l'aumento minimo di pena per recidiva non impedisce il potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena-base ai sensi dell'art. 133 c.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 lett. e) c.p.p.

    Dispositivo usato per censurare omissioni di motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché la Corte d'Appello ha motivato correttamente il diniego all'acquisizione del documento.

  • art. 606 lett. b) c.p.p.

    Richiama la violazione di legge: la Corte ha ritenuto che non sussista violazione nella valutazione compiuta dai giudici di merito sul diniego delle attenuanti.

  • art. 603 c.p.p.

    Norma sulle acquisizioni probatorie d'ufficio e sulla rinnovazione dell'istruzione; la Corte ha richiamato che l'acquisizione di documenti sopravvenuti in appello è rimessa alla valutazione del giudice e non è un diritto automatico delle parti.

  • art. 62-bis (circostanze attenuanti)

    La dedotta violazione relativa al riconoscimento delle circostanze attenuanti è stata ritenuta infondata perché la Corte d'Appello ha valutato il complesso probatorio e motivato il diniego alla concessione delle attenuanti in relazione alla gravità del fatto.

  • art. 99 comma 4 c.p.

    Norma che prevede un aumento minimo di pena in caso di recidiva reiterata; la Corte ha dichiarato infondata la questione di illegittimità costituzionale, rilevando che l'aumento minimo non toglie al giudice la possibilità di applicare adeguatamente la pena tramite la determinazione della pena-base.

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha sottolineato che il giudice conserva discrezionalità nel fissare la pena-base tra minimo e massimo edittale, permettendo l'adeguamento della risposta sanzionatoria alle specificità del caso.

  • art. 25 Cost.

    Richiamato dal ricorrente nella contestazione di costituzionalità: la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata, ritenendo compatibile la disciplina delle aggravanti con il principio di legalità e collegamento fra condotta e sanzione.

  • art. 27 Cost.

    Contestazione fondata sulla funzione rieducativa della pena: la Corte ha ritenuto che la normativa impugnata non comprometta la funzione rieducativa poiché il giudice mantiene margini di discrezionalità.

  • art. 3 Cost.

    Il ricorso sosteneva violazione del principio di uguaglianza; la Corte, richiamando la giurisprudenza costituzionale, ha ritenuto che l'incensurabile discrezionalità del legislatore nella determinazione delle sanzioni esclude la manifestazione di irragionevolezza dedotta.

  • Corte Cost. ordinanza n. 91/2008 (giurisprudenza citata)

    "la scelta e la quantificazione delle sanzioni per i singoli fatti punibili rientra nella discrezionalità de/legislatore, il cui esercizio è censurabile solo nel caso di manifesta irragionevolezza, in sede di sindacato di costituzionalità (ex plurimis, sentenze n. 22 del 2007, n. 394 del 2006 e n. 144 del 2005): principio, questo, riferibile evidentemente anche alla determinazione degli aumenti di pena per le circostanze aggravanti"

    La Corte di Cassazione ha fatto proprio il principio secondo cui la valutazione normativa delle sanzioni appartiene al legislatore e la censura costituzionale richiede dimostrazione di manifesta irragionevolezza; tale principio è stato usato per respingere l'attacco all'art. 99 c.p.

  • sentenza Corte Cost. n. 185/2015 (richiamata)

    Richiamata per osservare che l'intervento della Corte Costituzionale ha inciso sulla disciplina della recidiva rendendo non più assolutamente obbligatorio l'aumento in alcuni casi; comunque non ostacola la legittimità dell'art. 99 comma 4 nella fattispecie.

  • art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p.

    Citato a titolo di rilievo sui reati di particolare gravità e allarme sociale; la Corte osserva che per tali reati il legislatore può prevedere aumenti di pena più accentuati.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • In appello conseguente al rito abbreviato non esiste un diritto automatico alla rinnovazione dell'istruttoria per acquisire documenti sopravvenuti: l'ammissione di nuove prove è rimessa alla valutazione del giudice sulla necessità e rilevanza dell'acquisizione.
  • Per contestare la motivazione del giudice di merito è necessario indicare specifici profili di carenza motivazionale: argomentazioni generiche o la semplice richiesta di acquisizione di documentazione sopravvenuta, se ritenute non necessarie dal giudice, raramente determinano l'annullamento in Cassazione.
  • Le censure di incostituzionalità relative alla quantificazione delle pene incontrano un elevato limite di sindacato: va dimostrata la manifesta irragionevolezza della scelta legislativa, dato che la determinazione delle sanzioni rientra nella discrezionalità del legislatore.
  • L'applicazione di aumenti minimi di pena per la recidiva non elimina la discrezionalità del giudice, perché il giudice può modulare la pena attraverso la determinazione della pena-base ai sensi dell'art. 133 c.p.; pertanto la mera irregolarità normativa non è sufficiente a dichiararne l'incostituzionalità.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare conseguenze economiche per il ricorrente (spese e somme alla Cassa delle Ammende), quindi la presentazione di ricorsi infondati o chiaramente manifestamente infondati comporta rischi economici concreti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.