Cassazione Penale, Sentenza n. 7289/2022 del 02/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma del 06/04/2021 che aveva parzialmente accolto la richiesta di riesame riducendo il sequestro preventivo disposto con decreto del GIP del 18/01/2021. Il ricorso è stato proposto con intestazione riferita a più soggetti e senza procura speciale valida per il ricorso per cassazione: nel fascicolo era presente solo un semplice mandato difensivo e la procura speciale esistente era conferita a diverso difensore e limitata alle richieste di riesame/dissequestro, non anche al ricorso per cassazione. Inoltre alcuni soggetti indicati non erano parti del procedimento di riesame e dunque privi di legittimazione ad impugnare.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di procura speciale e per difetto di legittimazione di più soggetti indicati nell'intestazione. Ha ritenuto che soltanto la società nei cui confronti era stato pronunciato il provvedimento (M&G Coop. Multiservizi s.r.l.) aveva titolo a impugnare e che il difensore doveva essere munito di procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. Ha escluso la possibilità di regolarizzazione tramite l'art. 182, comma 2, cod. proc. civ. e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di C 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, artt. 10‑bis e 10‑ter
Indicano i reati fiscali contestati che hanno giustificato il decreto di sequestro preventivo; sono la base materiale del procedimento ma non determinano la questione di legittimazione/forma dell'impugnazione.
art. 100 cod. proc. pen.
Richiede la procura speciale per il difensore che impugna in nome di un terzo destinatario del sequestro; la sua mancanza rende inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal difensore del terzo.
art. 182, secondo comma, cod. proc. civ.
La norma civile sulla regolarizzazione della rappresentanza non si applica al ricorso per cassazione contro il provvedimento di inammissibilità o rigetto della richiesta di riesame relativa al decreto di sequestro preventivo; quindi il vizio di rappresentanza non può essere sanato con tale istituto nel processo penale in questione.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze processuali e pecuniarie della declaratoria di inammissibilità; qui è stato applicato per imporre le spese e il versamento di C 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Solo le parti che hanno partecipato al procedimento di riesame sono legittimate a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di riesame; verificare sempre che il soggetto che impugna abbia effettivamente qualità processuale.
- Quando il ricorso è proposto da un difensore per conto di un terzo destinatario del sequestro preventivo, è necessaria una procura speciale conforme all'art. 100 cod. proc. pen.; un mandato generico o una procura conferita a diverso difensore può essere insufficiente e determinare l'inammissibilità.
- Non è possibile sanare in sede di cassazione il difetto di rappresentanza richiamando l'art. 182 cod. proc. civ.; dunque curare la regolarità della rappresentanza già nelle fasi precedenti è essenziale.
- Intestazioni multiple che coinvolgono soggetti non parte del procedimento possono pregiudicare l'ammissibilità: evitare di inserire nella cabina di regia di un ricorso soggetti che non hanno titolo a impugnare lo stesso provvedimento.
- Le conseguenze dell'inammissibilità possono essere onerose: spese processuali e somme a favore della Cassa delle ammende; valutare la fondatezza formale e sostanziale del ricorso prima di proporlo.
- Esiste un'eccezione quando il sequestro è disposto per la prima volta dal tribunale a seguito di appello cautelare del pubblico ministero: in tali ipotesi la legittimazione a impugnare può avere regole diverse, per cui verificare sempre il contesto procedimentale concreto.
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