Sentenza del 12/04/2017 n. 47 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
Tosap - Occupazione, per anni precedenti, di superficie maggiore rispetto a quella in concessione - Atto di transazione in relazione a tali anni - Accertamento anche per anni successivi basato su tale maggiore superficie - Legittimità - Presupposto: mancata presentazione di dichiarazione di variazione dell'area o di cessazione dell'occupazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato rigettato. È stato ritenuto legittimo l’accertamento della TOSAP per gli anni 2011-2013 sulla maggiore superficie risultante dall’atto di transazione precedente. In assenza di una comunicazione del contribuente che attestasse la riduzione dell’area o la cessazione dell’occupazione, l’ente poteva considerare fiscalmente imponibile la superficie maggiore già riconosciuta e regolarizzata dalle parti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato gli accertamenti sostenendo che la TOSAP fosse stata calcolata su una superficie maggiore rispetto a quella indicata nella concessione originaria. L’ente, invece, aveva determinato il tributo sulla base della maggiore superficie occupata, già riconosciuta dalle parti in un atto di transazione relativo agli anni 2007-2010, con autorizzazione ex post e pagamento della relativa differenza. Il contribuente non aveva inoltre presentato dichiarazioni di variazione dell’area occupata né comunicazioni di cessazione dell’occupazione.
Norme richiamate
Disciplina della TOSAP
La tassa è dovuta in relazione alla superficie effettivamente occupata e, in presenza di una concessione o di una regolarizzazione della maggiore occupazione, l’area imponibile può essere determinata sulla base degli elementi risultanti dagli atti intercorsi tra contribuente ed ente.
Obbligo di comunicazione della variazione o della cessazione dell’occupazione
Se il contribuente non comunica la riduzione dell’area occupata o la cessazione dell’occupazione, l’ente può continuare ad assoggettare a tassazione la superficie precedentemente riconosciuta o risultante da un atto di conciliazione o transazione.
Massime di principio
- Un atto di transazione o conciliazione che riconosce una maggiore superficie occupata e ne regolarizza il pagamento può costituire un elemento probatorio valido anche per annualità successive.
- La superficie imponibile non dipende soltanto dalla concessione originaria, ma anche dalla superficie effettivamente occupata e formalmente riconosciuta nei rapporti tra contribuente ed ente.
- Chi riduce l’area occupata o cessa l’occupazione deve comunicarlo formalmente all’ente impositore; in mancanza, il tributo può continuare a essere calcolato sulla superficie precedente.
- La mancata presentazione di una dichiarazione di variazione non consente normalmente al contribuente di invocare retroattivamente una superficie inferiore rispetto a quella risultante dagli atti.
- Una regolarizzazione riferita ad anni precedenti può produrre effetti presuntivi o probatori per gli anni successivi, soprattutto quando non risultino modifiche documentate della situazione di fatto.
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