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Sentenza

Sentenza del 06/05/2021 n. 3925 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente impugnava l'estratto di ruolo e le cartelle in esso riportate eccependo la mancata notifica delle cartelle e, perciò, la prescrizione della pretesa tributaria. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso ritenendo mancasse la prova della notifica delle cartelle. In appello l'Agenzia delle Entrate Riscossione (con adesione dell'Agenzia delle Entrate DP Napoli II) ha dedotto che gli atti sono avvisi di accertamento “impoesattivi” ai sensi dell'art. 29 del d.l. 78/2010 (avvisi costitutivi di titolo esecutivo), per i quali non è prevista la successiva notifica della cartella; ha poi prodotto la documentazione che prova la notifica degli avvisi in data 13/06/2012 e ha sostenuto che la notifica di tali avvisi interrompe la prescrizione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Napoli ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, rigettando il ricorso della contribuente. Ha ritenuto applicabile l'art. 29 d.l. 78/2010 agli avvisi indicati nell'estratto di ruolo (quindi non necessaria la cartella) e valida la notifica degli avvisi in data 13/06/2012. Ha altresì escluso la prescrizione, anche perché per le imposte dirette si applica la prescrizione decennale interrotta dalla notifica del 2012 e perché, secondo la giurisprudenza citata, le questioni sulla prescrizione sopravvenuta possono essere devolute al giudice ordinario. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese del doppio grado in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate DP Napoli II.

Norme richiamate

  • art. 29 d.l. 78/2010

    L'avviso di accertamento, per gli atti 'impoesattivi' emessi a partire dal 1° ottobre 2011 e riferiti ai periodi di imposta in corso al 31/12/2007, acquista efficacia esattiva: costituisce titolo esecutivo e precetto e sostituisce la successiva iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento, rendendo quindi non necessaria la notifica della cartella.

  • d.P.R. n. 602/1973

    Disciplina della riscossione coattiva applicabile agli avvisi che non rientrano nell'ambito temporale della novella del 2010; per periodi anteriori al 31/12/2007 permaneva la necessità dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento.

  • art. 58 D.Lgs. n. 546/1992

    Consente la produzione in giudizio, anche in appello, di documenti rilevanti per la difesa, inclusi gli originali degli atti impositivi la cui notifica era stata contestata in primo grado; tale produzione è ammissibile anche se la parte era contumace in primo grado.

  • Cass. n. 17496/2020

    Ha precisato la portata temporale dell'art. 29 d.l. 78/2010: la duplice funzione impositiva ed esecutiva degli avvisi si riconosce solo agli atti 'impoesattivi' con le caratteristiche temporali indicate (a partire dal 1/10/2011 e relativi a periodi in corso al 31/12/2007).

  • Cass. n. 8313/2018

    Ha chiarito che l'art. 58 del D.Lgs. 546/1992 consente la produzione in appello di qualsiasi documento già disponibile, anche se la parte è stata contumace in primo grado, e che la produzione dell'atto impositivo notificato integra una difesa valida in appello.

  • Cass. n. 22776/2015

    Giurisprudenza richiamata in tema di ammissibilità della produzione documentale in appello (coerente con l'orientamento su art. 58).

  • Cass. n. 18907/2011

    Ulteriore riferimento giurisprudenziale sul tema della produzione documentale e della prova della notifica in sede di appello.

  • Cass. S.U. n. 34447/2019

    Sottolinea che l'eventuale valutazione sulla prescrizione maturata successivamente alla notifica dell'atto impositivo può essere devoluta alla cognizione del giudice ordinario in determinate ipotesi.

  • Cass. S.U. n. 7822/2020

    Conferma principi sulle competenze del giudice tributario versus ordinario in relazione a deduzioni processuali sulla prescrizione e su questioni collegate alla notificazione degli atti impositivi.

Massime di principio

  • Se l'avviso di accertamento è qualificabile come 'impoesattivo' ai sensi dell'art. 29 d.l. 78/2010 (con le condizioni temporali richieste), la sua notifica costituisce titolo esecutivo e non è necessaria la successiva notifica della cartella di pagamento.
  • Per decidere se è applicabile la disciplina dell'avviso impoesattivo è necessario verificare la riferibilità cronologica dell'accertamento al periodo d'imposta previsto dalla novella (criterio della data del periodo d'imposta e data di emissione dell'atto).
  • La prova della notifica degli avvisi impoesattivi può essere prodotta anche in appello (art. 58 D.Lgs. 546/1992) e la mancata produzione in primo grado non preclude l'utilizzabilità del documento successivamente, salvo valutazioni di legittimità e di ammissibilità.
  • La notifica dell'atto impositivo interrude la prescrizione; per le imposte dirette normalmente si applica la prescrizione decennale e va valutato se il termine sia decorso tra l'atto interruttivo e l'instaurazione del giudizio.
  • Le questioni relative a prescrizioni maturate in epoca successiva alla notifica possono, in alcuni casi, rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario; occorre considerare la giurisprudenza di legittimità sui rapporti tra giudice tributario e giudice ordinario.

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