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Sentenza

Sentenza del 10/06/2015 n. 5623 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Processo tributario - Atti impugnabili - Litisconsorzio necessario - Nullità del giudicato nei confronti del socio accomandatario pretermesso - Opponibilità della cartella di pagamento per imposte dovute a titolo definitivo da contenzioso tra Ufficio e Società - Nuova e autonoma valutazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la possibilità per il socio di contestare, impugnando la cartella di pagamento, la fondatezza della pretesa tributaria derivante da un precedente giudizio tra l'Ufficio e la società, al quale il socio non aveva partecipato. Per gli accertamenti relativi alle società di persone, l'unitarietà dell'accertamento e l'imputazione automatica del reddito ai soci determinano un litisconsorzio necessario tra società e tutti i soci. Il socio pretermesso non può subire gli effetti sfavorevoli di un giudicato formatosi senza la sua partecipazione e può quindi contestare anche il merito dell'atto impositivo presupposto, nonostante la regola generale secondo cui la cartella è impugnabile solo per vizi propri.

La decisione

Il giudicato formatosi nel precedente procedimento non è opponibile in senso sfavorevole al socio che non ne fu parte. Il socio può impugnare la cartella e dedurre, per la prima volta, le proprie ragioni contro la pretesa tributaria, anche relativamente al contenuto dell'atto impositivo presupposto. Il giudice deve procedere a una valutazione autonoma e rinnovata della decisione precedente e delle contestazioni del socio, fornendo una specifica motivazione. La decisione precedente non è considerata inesistente, ma non produce nei confronti del socio pretermesso gli effetti tipici del giudicato in malam partem.

Norme richiamate

  • Art. 102 c.p.c.

    litisconsorzio necessario

    Quando la decisione deve essere resa nei confronti di più soggetti inscindibilmente collegati, tutti devono partecipare allo stesso giudizio. Nel caso delle società di persone, la controversia sull'accertamento reddituale coinvolge necessariamente la società e tutti i soci.

  • Art. 404 c.p.c.

    opposizione di terzo ordinaria

    Il rimedio ordinario contro una sentenza resa inter alios sarebbe, in linea generale, l'opposizione di terzo; tuttavia, tale rimedio non è attualmente ammesso nel processo tributario per la tassatività dei mezzi di impugnazione.

  • Art. 50 D.Lgs. n. 546/1992

    tassativa ricognizione tipologica dei mezzi d'impugnazione

    Nel processo tributario sono ammessi soltanto i mezzi di impugnazione previsti dalla legge, con conseguente esclusione dell'opposizione di terzo ordinaria.

  • Principio dei limiti soggettivi del giudicato

    non possa avere efficacia in "malam partem"

    La sentenza passata in giudicato non può produrre effetti sfavorevoli nei confronti di chi non ha partecipato al giudizio e non ha avuto la possibilità di difendersi.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie riguardanti società di persone, l'accertamento sul reddito della società e quello imputato ai soci sono normalmente inscindibili: società e tutti i soci devono essere coinvolti nello stesso processo.
  • Il socio che non sia stato chiamato nel giudizio originario non è vincolato, in senso sfavorevole, dal giudicato formatosi tra l'Amministrazione e la società o altri soci.
  • Se il socio pretermesso riceve una cartella fondata su quel precedente giudicato, può impugnarla contestando anche il merito dell'accertamento e non soltanto i vizi propri della cartella.
  • In assenza di un'opposizione di terzo tributaria, l'impugnazione dell'atto esecutivo o della cartella costituisce lo strumento per garantire il diritto di difesa del litisconsorte pretermesso.
  • Il giudice deve esaminare autonomamente le doglianze del soggetto pretermesso e non può limitarsi a recepire automaticamente la decisione resa nel precedente giudizio.

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