Cassazione Civile, Ordinanza n. 36084/2021 del 23/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha contestato a una società estera operante nella raccolta scommesse il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2010, assumendola obbligata in solido con il titolare di un centro trasmissione dati che operava per conto del bookmaker. La società ha impugnato l'atto e, dopo il rigetto in primo grado, ha visto l'appello accolto solo in parte dalla CTR, che ha confermato l'imponibilità del bookmaker estero per l'anno 2010 ma ha annullato le sanzioni. In cassazione la società ha dedotto un'errata lettura dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 27/2018, sostenendo che la declaratoria di illegittimità costituzionale avrebbe escluso, per le annualità anteriori al 2011, l'assoggettamento all'imposta delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione e che ciò inciderebbe anche sulla soggettività passiva del bookmaker estero. Ha inoltre chiesto la sospensione del giudizio e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. L'Agenzia, con ricorso incidentale, ha denunciato ultrapetizione in relazione all'annullamento delle sanzioni, sostenendo che tale capo non era stato specificamente devoluto in appello e che, comunque, non vi fosse spazio per l'annullamento delle sanzioni oltre i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza sulla obiettiva incertezza normativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondato il motivo della società, affermando che, per il periodo d'imposta 2010, la disciplina interpretata alla luce della legge n. 220/2010 e dei principi costituzionali consente di assoggettare a imposta unica il bookmaker estero che gestisce scommesse in Italia, pur se privo di concessione, e che la declaratoria di illegittimità costituzionale ha inciso solo sulla posizione delle ricevitorie per le annualità anteriori al 2011, senza eliminare la responsabilità del bookmaker. Ha inoltre escluso la necessità di sospendere il giudizio o di proporre rinvio pregiudiziale, richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia che esclude discriminazioni tra operatori nazionali ed esteri nella misura in cui l'imposta colpisce le scommesse raccolte sul territorio italiano. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha escluso il vizio di ultrapetizione, osservando che l'appello della società investiva l'annullamento integrale dell'avviso e, comunque, che fino alla legge di interpretazione autentica del 2010 sussisteva obiettiva incertezza normativa idonea a giustificare l'esclusione delle sanzioni. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
d.lgs. n. 504/1998, art. 1
imposta unica dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero
il presupposto impositivo è collegato alla raccolta e gestione delle scommesse, anche se l'evento è svolto all'estero
d.lgs. n. 504/1998, art. 3
soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse
il soggetto passivo è chi gestisce le scommesse, anche se opera per conto di terzi e anche in assenza di concessione
L. n. 220/2010, art. 1, comma 66
l'imposta unica è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione; soggetto passivo è chiunque gestisca, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse; se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni
norma interpretativa che conferma la soggettività passiva del bookmaker e la solidarietà del soggetto per conto del quale l'attività è svolta
d.lgs. n. 472/1997, art. 6, comma 2
fino alla legge di interpretazione autentica ricorreva obiettiva incertezza normativa rilevante ai fini dell'esimente sanzionatoria
art. 267 TFUE
il rinvio pregiudiziale è stato ritenuto non necessario perché la questione era già chiarita dalla giurisprudenza della Corte di giustizia
art. 112 c.p.c.
la censura di ultrapetizione è stata esclusa perché l'appello della società investiva l'annullamento integrale dell'avviso
art. 2909 c.c.
richiamato nel motivo incidentale, ma senza esiti favorevoli all'Agenzia
art. 324 c.p.c.
richiamato nel motivo incidentale, ma la Corte ha escluso il giudicato interno invocato dall'Agenzia
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In materia di imposta unica sulle scommesse, il presupposto impositivo è correlato all'organizzazione e gestione dell'attività di gioco sul territorio, non alla sola giocata in sé.
- Il soggetto passivo dell'imposta può essere individuato in chi gestisce le scommesse anche in assenza di concessione, compreso l'operatore estero che si avvale di intermediari o punti di raccolta in Italia.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale che colpisca la soggettività passiva delle ricevitorie per il periodo anteriore a una certa riforma non comporta automaticamente l'eliminazione della responsabilità del bookmaker, se la ratio della decisione lascia ferma la sua partecipazione al presupposto d'imposta.
- La solidarietà tributaria tra bookmaker e ricevitore non è necessariamente dipendente: i due soggetti possono essere coobbligati in via paritetica perché entrambi concorrono, con ruoli diversi, alla realizzazione del presupposto impositivo.
- L'esimente sanzionatoria per obiettiva incertezza normativa può operare nei periodi anteriori alla norma interpretativa autentica che chiarisce l'ambito soggettivo del tributo.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione di diritto unionale sia già stata chiarita da una precedente decisione della Corte di giustizia pertinente alla medesima disciplina.
- Non integra ultrapetizione la decisione d'appello che elimini le sanzioni se l'impugnazione originaria mira all'annullamento integrale dell'atto impositivo.
- rami
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