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Sentenza

Sentenza n. 2940/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - dell’Atto del Governo n. 228 recante “Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernente gli interventi relativi alla categoria «Fame nel mondo»”; - della nota prot. DICA-0016042-P del 29 maggio 2024 del Servizio per le attività inerenti alle procedure di utilizzazione dell’otto per mille e per gli interventi straordinari sul territorio della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante “Conferma nota prot. DICA-0007012-P- 11/03/2024”; - del preavviso di rigetto nota prot. DICA-0007012-P dell’11 marzo 2024 del Servizio per le attività inerenti alle procedure di utilizzazione dell’otto per mille e per gli interventi straordinari sul territorio della Presidenza del Consiglio dei Ministri; - di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quelli impugnati. quanto ai motivi aggiunti successivamente proposti: - del D.P.C.M. di ripartizione della quota otto per mille relativa all’annualità 2023 destinata alla categoria “Fame nel mondo” del 15 gennaio 2025, pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2025; - dell’Allegato al D.P.C.M. FM 1 recante “Elenco istanze presentate”; - dell’Allegato al D.P.C.M. FM 2 recante “Elenco istanze escluse/non idonee al finanziamento e relativa motivazione”; - dell’Allegato al D.P.C.M. FM 3 recante “Graduatoria finale dei progetti - anno 2023”; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento comunque connesso, presupposto e/o conseguente, in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.

Giustizia amministrativa202500868

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di esclusione e di rigetto della domanda di contributo a valere sulla quota statale dell'otto per mille 2023 destinata alla categoria "Fame nel mondo", nonché il D.P.C.M. di ripartizione e i relativi allegati

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva presentato domanda per ottenere un contributo destinato a un progetto di sostegno alimentare in Bolivia. L'Amministrazione aveva preannunciato il rigetto rilevando, da un lato, il superamento dei limiti relativi al numero di progetti presentabili o in gestione, anche considerando un'associazione ritenuta sostanzialmente riconducibile alla ricorrente, e, dall'altro, la presenza nei moduli obbligatori di mere immagini scansionate di firme autografe, prive di valore legale. La ricorrente ha contestato l'applicazione dell'art. 1, comma 4, del decreto del Segretario Generale del 31 gennaio 2023, sostenendo l'autonomia giuridica dei due enti, nonché la ricostruzione dell'Amministrazione relativa all'ufficio progetti e alle capacità tecniche e finanziarie. Ha inoltre dedotto che le firme immagine avrebbero dovuto essere regolarizzate mediante soccorso istruttorio, producendo dichiarazioni dei sottoscrittori e chiedendo di poter trasmettere nuovamente gli allegati con firma autografa o digitale. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il D.P.C.M. definitivo di ripartizione dell'otto per mille 2023 e i relativi elenchi e graduatoria.

La decisione

Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Il Collegio ha ritenuto che la mera immagine digitale di una firma autografa, ottenuta mediante scansione e applicata al documento, non costituisca una sottoscrizione valida né sia equipollente alla firma autografa apposta sul documento e trasmessa con copia del documento di identità, alla firma digitale o alla trasmissione tramite PEC secondo le modalità previste dall'art. 65 CAD. La firma immagine non garantisce infatti la certa riferibilità dell'istanza al soggetto che risulta averla sottoscritta e non rientra nelle modalità di validità previste dal combinato disposto degli artt. 38 d.P.R. 445/2000 e 65 d.lgs. 82/2005. Il vizio non era una mera irregolarità formale sanabile, poiché mancava ab origine un elemento essenziale della domanda, espressamente richiesto dalla disciplina di gara; pertanto non poteva essere attivato il soccorso istruttorio per consentire una sottoscrizione successiva. La legittimità di tale autonoma ragione di esclusione ha reso superfluo l'esame degli ulteriori rilievi relativi al numero dei progetti e alla riconducibilità tra gli enti, in applicazione del principio secondo cui, in presenza di un atto plurimotivato, è sufficiente la legittimità di una delle ragioni poste a fondamento della decisione. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 47 l. 222/1985

    Disciplina la scelta del contribuente sulla destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF.

  • art. 48 l. 222/1985

    Individua le finalità cui è destinata la quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale, tra cui la fame nel mondo.

  • art. 6 d.P.R. 76/1998

    Prevede il termine e le modalità di presentazione delle domande per l'accesso alla ripartizione della quota statale dell'otto per mille.

  • art. 38 d.P.R. 445/2000

    Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

    Rinvia alle modalità di validità delle istanze telematiche previste dall'art. 65 CAD.

  • art. 65 d.lgs. 82/2005

    Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici sono valide se sottoscritte mediante una delle forme previste dalla disposizione, ovvero con firma digitale, con firma autografa accompagnata dalla copia del documento di identità o mediante trasmissione da un domicilio digitale nei casi previsti.

    L'elenco delle modalità valide di sottoscrizione non comprende la mera apposizione dell'immagine scansionata di una firma autografa, perché tale modalità non assicura la certa riferibilità dell'istanza al sottoscrittore.

  • art. 5 d.P.R. 76/1998

    Disciplina l'adozione del piano di ripartizione delle risorse sulla base delle domande e delle valutazioni delle commissioni tecniche.

  • art. 7 d.P.R. 76/1998

    Disciplina il procedimento di approvazione e pubblicazione del provvedimento finale di ripartizione delle risorse.

  • art. 1, comma 4, decreto del Segretario Generale del 31 gennaio 2023

    I beneficiari che abbiano ancora in gestione un numero di progetti superiore a 3 (tre) possono presentare una sola domanda di finanziamento. Nell’istanza devono essere specificate le ragioni della nuova richiesta del beneficio.

    Prevede un limite alle domande presentabili dai beneficiari che abbiano più di tre progetti ancora in gestione; il TAR non ha dovuto esaminare in concreto la relativa applicazione, essendo sufficiente la legittimità della distinta ragione fondata sulla invalidità delle sottoscrizioni.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    È richiamato nel confronto con il principio di strumentalità delle forme; il TAR non lo applica per sanare la mancanza originaria della sottoscrizione, ritenuta elemento essenziale dell'istanza.

  • art. 156, commi 2 e 3, c.p.c.

    È richiamato, insieme all'art. 21-octies, come espressione del principio del raggiungimento dello scopo e della strumentalità delle forme, ma non consente di equiparare la firma immagine a una valida sottoscrizione.

Massime di principio

  • La mera immagine scansionata di una firma autografa, apposta su un'istanza telematica, non equivale né alla firma digitale né alla sottoscrizione autografa accompagnata dalla copia del documento di identità e non rientra, di per sé, nelle modalità di validità previste dall'art. 65 d.lgs. 82/2005.
  • La firma immagine non garantisce la certa riferibilità dell'istanza al soggetto indicato come sottoscrittore; pertanto, quando la sottoscrizione è richiesta come elemento essenziale della domanda, la sua mancanza determina un vizio sostanziale e non una mera irregolarità formale.
  • Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per consentire la formazione o il recupero postumo di una sottoscrizione che mancava ab origine, quando la disciplina della procedura richiede espressamente la sottoscrizione della domanda e degli allegati obbligatori.
  • In presenza di un provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola delle autonome ragioni poste a fondamento della decisione è sufficiente a sostenerne la legittimità e consente al giudice di prescindere dall'esame delle ulteriori censure.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieInvalidità del provvedimentoAmministrazione digitale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiSoccorso istruttorioPrincipio di legalità e tipicitàVizi formali non invalidantiDifetto di motivazione

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