Cassazione Civile, Ordinanza n. 01777/2025 del 24/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio iniziato dal proprietario di un fondo confinante, che lamentava la violazione delle distanze legali tra edifici per opere realizzate sull’immobile dei convenuti. In primo grado erano state accolte le domande di demolizione delle opere non in aderenza, di eliminazione delle servitù di luce e veduta vantate dai convenuti e di risarcimento dei danni, mentre erano state respinte le domande riconvenzionali. In appello i convenuti avevano contestato, tra l’altro, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi del precedente proprietario, il difetto di legittimazione passiva di uno di essi, l’effetto del trasferimento dell’immobile a terzi in corso di causa, la pretesa decadenza del vicino per avere riproposto un’azione già intrapresa negli anni '90, e l’erroneo rigetto dell’usucapione della servitù di luci e vedute. Con il ricorso per cassazione hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 102, 110 e 111 c.p.c., sostenendo che il giudizio avrebbe dovuto proseguire nei confronti di tutti gli eredi del dante causa e che il trasferimento del bene in corso di causa avrebbe fatto venir meno la loro legittimazione; 2) violazione degli artt. 115, 116 e 2697 c.c., nonché degli artt. 873 e 1158 c.c., lamentando che la Corte d’appello avesse trascurato un verbale di contravvenzione del 1952 e altre risultanze che, secondo loro, proverebbero la risalenza dell’edificio agli anni '50 e l’usucapione delle servitù; 3) omesso esame di un fatto decisivo, identificato nell’anno di costruzione delle opere e nella loro asserita mera manutenzione nel 2006. I ricorrenti insistevano inoltre sulla tesi che la domanda del vicino fosse in realtà una riproposizione tardiva di una precedente azione possessoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il primo motivo: inammissibile per difetto di specificità quanto alla dedotta violazione dell’art. 102 c.p.c., perché non erano stati indicati i litisconsorti pretermessi; infondato quanto agli artt. 110 e 111 c.p.c., perché l’azione di rispetto delle distanze e di demolizione va proposta contro il proprietario attuale del manufatto al momento della domanda e la cessione del bene in corso di causa non elimina la legittimazione processuale del convenuto, operando semmai sul piano degli effetti della sentenza verso il terzo acquirente. È stato anche ritenuto inammissibile il rilievo sulla pretesa decadenza dell’attore, poiché la qualificazione della domanda come petitoria era insindacabile in cassazione e la pretesa riproposizione di una vecchia azione possessoria non poteva sovvertire tale qualificazione. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati infondati o inammissibili: la Corte ha osservato che i ricorrenti avevano confuso il tema dell’onere della prova sulla prevenzione nelle distanze con quello dell’usucapione di servitù di luci e vedute; ha escluso violazioni dell’art. 2697 c.c. perché l’onere probatorio era stato correttamente posto a carico di chi invocava l’usucapione; ha escluso anche la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. perché non risultava che il giudice avesse posto a fondamento della decisione prove non introdotte o avesse attribuito a prove ordinarie il valore di prove legali; ha infine ritenuto il vizio motivazionale inammissibile ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., essendo l’appello stato integralmente confermativo della decisione di primo grado. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con condanna anche all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 102 c.p.c.
La censura di litisconsorzio necessario è inammissibile se non vengono specificati i soggetti pretermessi; nel merito, nella lite sulle distanze, il contraddittorio va instaurato con il proprietario attuale del manufatto
art. 110 c.p.c.
La successione nel processo non era idonea a escludere la legittimazione dei convenuti originari nel giudizio instaurato contro di loro come proprietari del bene
art. 111 c.p.c.
La cessione del bene controverso in corso di causa non fa venire meno la legittimazione processuale della parte originaria; la trascrizione rileva sul piano degli effetti verso il terzo acquirente, non sulla prosecuzione del processo
art. 115 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o prove assunte fuori dai poteri officiosi
art. 116 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello legale previsto o dichiari di valutarla secondo prudente apprezzamento pur essendo soggetta a regola diversa
art. 2697 c.c.
L’errore sul riparto dell’onere della prova sussiste solo se il giudice lo attribuisce alla parte sbagliata; non ricorre se la domanda o eccezione è respinta perché la parte onerata non ha provato il fatto costitutivo dell’eccezione
art. 873 c.c.
La norma sulle distanze legali è richiamata come parametro della lite relativa alla distanza tra fabbricati e alla demolizione delle opere
art. 1158 c.c.
Richiamato in relazione all’eccezione di usucapione della servitù di luci e vedute
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando l’appello, proposto dopo l’11 settembre 2012, sia stato integralmente confermativo della decisione di primo grado
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per le censure di violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame del fatto decisivo non è scrutinabile nei limiti indicati quando operi il filtro di inammissibilità di cui all’art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussiste l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Nelle azioni reali dirette al rispetto delle distanze legali e alla demolizione di manufatti, il legittimato passivo è il proprietario del bene al momento della proposizione della domanda, indipendentemente dal fatto che non abbia materialmente eseguito le opere.
- La cessione dell’immobile controverso avvenuta in corso di causa non elimina la legittimazione processuale della parte originaria; la disciplina della trascrizione incide sui rapporti con il terzo acquirente, non sulla prosecuzione del giudizio.
- La deduzione di litisconsorzio necessario è inammissibile in cassazione se non sono indicati in modo specifico i soggetti asseritamente pretermessi.
- La qualificazione della domanda compiuta dal giudice di merito è censurabile solo nei limiti in cui muti gli elementi oggettivi della domanda; non basta contrapporre una diversa lettura soggettiva della parte.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova alla parte sbagliata; non quando ritenga non provata l’eccezione dalla parte su cui quel relativo onere gravava.
- Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. sono ammissibili solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte, abbia travisato il regime legale della prova o abbia attribuito a una prova un valore legale non previsto.
- Il vizio di omesso esame del fatto decisivo non è scrutinabile in cassazione quando l’appello, proposto dopo l’11 settembre 2012, sia stato integralmente confermativo della decisione di primo grado, operando il filtro dell’art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
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