Sentenza n. 518/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, “a) Della Comunicazione di revoca e richiesta di restituzione somme relativa alla Domanda di agevolazione n. IC20000053 DM 11.05.2016 – Direttiva Operativa n° 55 del 20.07.2016, prot.n.0217893 del 25/06/2025 - INV-INV; b) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso, conseguente e/o conseguenziale, comunque lesivo del diritto della ricorrente, comprese le indagini istruttorie se ed in quanto esistenti.”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di revoca delle agevolazioni pubbliche e richiesta di restituzione delle somme
Esito
La controversia
La società beneficiaria ha impugnato la comunicazione di revoca e richiesta di restituzione delle somme relativa a una domanda di agevolazione, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, nonché l’annullamento degli atti connessi e conseguenti. Dal testo non emergono ulteriori motivi di illegittimità articolati nel ricorso, poiché il giudizio è stato definito a seguito dell’annullamento in autotutela dell’atto impugnato.
La decisione
Nel corso del giudizio, dopo diversi rinvii disposti per consentire le verifiche relative alla dichiarazione trasmessa dalla società e l’acquisizione della documentazione antimafia, Invitalia ha ottenuto un’informazione antimafia liberatoria, ha svolto le ulteriori verifiche di competenza con esito positivo e, con delibera del 15 gennaio 2026, ha annullato il provvedimento di revoca delle agevolazioni impugnato. La società ricorrente ha confermato l’avvenuto annullamento e ha aderito alla richiesta di definizione del giudizio senza decisione nel merito. Il TAR ha quindi dichiarato, più propriamente, la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando il venir meno dell’atto oggetto di impugnazione. Le spese di lite sono state integralmente compensate per giusti motivi di equità e in considerazione della concorde richiesta delle parti.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessazione della materia del contendere
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione annulla il provvedimento impugnato e viene meno l’oggetto sostanziale della controversia.
art. 60 c.p.a.
pronuncia in forma semplificata
Ricorrendone i presupposti e previo avviso alle parti, il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata.
Massime di principio
- Quando, durante il giudizio di annullamento, l’amministrazione annulla in autotutela il provvedimento impugnato, facendo venir meno l’oggetto sostanziale della controversia, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., anziché pronunciarsi nel merito della legittimità dell’atto originario.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che l’intervento sopravvenuto dell’amministrazione abbia soddisfatto l’interesse sostanziale dedotto in giudizio, circostanza che può risultare anche dalla concorde adesione delle parti alla definizione del giudizio.
- In presenza di un annullamento dell’atto impugnato intervenuto nel corso del processo e della concorde richiesta delle parti, le spese possono essere integralmente compensate qualora sussistano giusti motivi di equità.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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